Articolo 50 della Legge 16 dicembre 1999, n. 479
Articolo 49Articolo 51
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2 gennaio 2000
Art. 50. 1. Dopo l'articolo 107 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , e' inserito il seguente:
"ART. 107-bis. - (Denunce a carico di ignoti) - 1. Le denunce a carico di ignoti sono trasmesse all'ufficio di procura competente da parte degli organi di polizia, unitamente agli eventuali atti di indagine svolti per la identificazione degli autori del reato, con elenchi mensili".
Entrata in vigore il 2 gennaio 2000