Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/04/2015, n. 32600
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Sentenza 30 aprile 2015

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È abnorme il provvedimento con cui il tribunale, rilevando la configurabilità di fatti ulteriori rispetto a quelli contestati nell'imputazione, dispone, in applicazione dell'art. 521 cod. proc. pen., la trasmissione degli atti al P.M., qualora non emerga, dall'ordinanza, che il fatto originariamente contestato si sia svolto in tempi, in luoghi o con modalità difformi a quelle descritte nell'imputazione, perchè tale vicenda si inscrive nel paradigma del fatto nuovo o del reato concorrente e non in quello del fatto diverso. (Fattispecie relativa a giudizio abbreviato in cui il giudice di merito, a fronte della contestazione del reato di corruzione avente ad oggetto la dazione di una somma di denaro in cambio dell'importazione illegale in Italia di un'ingente quantitativo di valuta, e ritenendo invece che il compenso illecito era costituito dalla promessa di versare ulteriori importi a terzi, mentre l'erogazione della somma indicata nell'imputazione era da qualificare con un rimborso spese, aveva disposto la restituzione degli atti al P.M. ex art. 521 cod. proc. pen., senza pronunciare sentenza sul merito della regiudicanda).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/04/2015, n. 32600
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32600
    Data del deposito : 30 aprile 2015

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