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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 26/02/2026, n. 1668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1668 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1668/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente
DE MARCO GIOVANNI, Relatore
CRESCENTI EMANUELE, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2710/2023 depositato il 17/05/2023
proposto da
Ric._1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2339/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA e pubblicata il 17/10/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2020 - 28437 TARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2020 - 28437 TARI 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 4/8/2021 s.r.l. Ric._1 chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 28437 notificato in data 10/2/2021 emesso dal comune di Messina per l'importo di € 10.001,00 a titolo di
Tari anni 2015 e 2016.
Il ricorso veniva rigettato con sentenza 2339/2022 del 17/10/2022 mediante la quale si rilevava che, con riferimento agli anni 2013 e 2014 il ricorso era stato rigettato con sentenze 3325/4/2020 e 3305/2/2019; riteneva, quindi, insussistente un diritto all'esenzione, non essendo stata mai presentata alcuna dichiarazione circa la ricorrenza di cause di esenzione parziale o totale, dichiarazione presentata solo in data 3/3/2015.
Nulla si diceva con riferimento alla asserita pendenza di ricorso contro precedente intimazione di pagamento
(definito, ma con sentenza non depositata).
Avverso la sentenza proponeva appello s.r.l. Ric._1 assumendo avvenuta impugnazione delle sentenze 3325/4/2020 e 3305/2/2019 e della sentenza 2995/2022 relativa all'intimazione, evidentemente conclusasi con rigetto del ricorso. Riproponeva eccezione di infondatezza della pretesa, per avvenuta produzione di rifiuti diversi da quelli urbani.
Si costituiva il comune di Messina, cui il ricorso veniva notificato a mezzo pec in data 9/4/2021, evidenziando che gli appelli della ricorrente avverso le sentenze relative ad altre annualità sono stati rigettati con sentenze
4170/2025 del 12/5/2025 e 976/2024, quest'ultima confermata in Cassazione con ordinanza 29326/2025, con conferma della pretesa comunale, invocando, pertanto, la condanna per lite temeraria. Assumeva, quindi correttezza e legittimità della pretesa, nonché svolgimento, da parte della appellante, di attività commerciale
(vendita al pubblico di prodotti ittici) e non industriale;
omessa presentazione di dichiarazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Va premesso che la pretesa impositiva, come si evince dall'avviso di accertamento impugnato, deriva da presupposta intimazione n. 25340/2020 notificata in data 10/6/2020, cui rinvia integralmente per la motivazione. L'avvenuta notifica di detta intimazione non è oggetto di contestazione, sicchè la stessa deve ritenersi ritualmente conosciuta dalla appellante (che, infatti, afferma di averla impugnata). Dalla copia di tale intimazione, depositata in atti, emerge che l'avviso concerne locali della ricorrente/appellante ubicati in
Messina Indirizzo_1 della consistenza di m. 145,00 con categoria 27 “ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, a detta della ricorrente impiegati per la produzione e lavorazione del pesce. La effettiva destinazione, in realtà, non è stata documentata dalla ricorrente/appellante, la quale, a sostegno dell'assunto ha depositato copia di ordinanza ingiunzione del 3/5/2016 dell'Asp Messina, mediante la quale
Ric._1 veniva sanzionata per avere effettuato lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale destinati al consumo umano all'interno di cassonetti destinati alla raccolta dei rifiuti urbani.
Tanto posto, e indipendentemente dall'esito del giudizio avverso la predetta intimazione, deve osservarsi che, ai sensi dell'art. 62 D.Lv. 507/93 e, successivamente, dall'art. 1 l. 147/2013, la tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti. Discende che presupposto impositivo è non già la proprietà dell'immobile, bensì l'occupazione o la detenzione dello stesso. Consegue che del tutto irrilevante è la circostanza che la ricorrente non sia proprietaria dell'immobile, dal momento che la stessa riconosce di esserne detentrice, a titolo di comodato.
Ai sensi dell'art. 62 c. 3 D.Lv. 507/93 ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto delle aree che per specifiche caratteristiche sono destinate esclusivamente alla produzione di rifiuti speciali, tossici o nocivi, relativamente ai quali i produttori sono tenuti allo smaltimento autonomamente ed a proprie spese.
Ai sensi dell'art. 62 c. 2 sono esenti dall'imposta le aree che non possono produrre rifiuti, sempre che le relative circostanze siano indicate nella denuncia.
Ai sensi dell'art. 1, commi 641 e 642 della legge 147/2013, «il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative,
e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. (comma 642). La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria”.
Ai sensi dell'art. 1 comma 646, L. 147/2013, inoltre, «per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138».
Ai sensi dell'art. 1 comma 649 l. 147/2013, infine, «nella determinazione della superficie assoggettabile alla
TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
Discende che il tributo è dovuto in relazione al mero possesso dell'immobile, per la semplice utilizzabilità dello stesso, indipendentemente dall'uso effettivo, con la sola esclusione di quei locali che siano oggettivamente inidonei a produrre rifiuti, sempre che, in tal caso, il possessore presenti la relativa denuncia e documenti l'oggettiva impossibilità a produrre rifiuti, atteso che l'esenzione dall'obbligo del pagamento del tributo costituisce un'eccezione, sicchè, ai fini della esenzione o della riduzione l'onere della prova dei presupposti grava esclusivamente sul contribuente, da assolvere unitamente all'obbligo di presentazione della dichiarazione e delle successive variazioni (cfr. Cass. tr. 15/11/2000, 14770; Cass. 543323) (per esempio disattivazione di tutte le utenze e sgombero dei mobili).
In ogni caso, partendo dal presupposto che la TARI è strutturata in una parte variabile ed in una parte fissa, quest'ultima è sempre dovuta dal contribuente, anche se questi dimostri di produrre solo rifiuti speciali smaltiti autonomamente a mezzo di ditte esterne autorizzate: infatti la quota fissa è finalizzata a finanziare i costi del servizio nell'interesse della collettività e, dunque, va versata indipendentemente dalla qualità e quantità dei rifiuti prodotti (cfr. Cass. tr. 23228/24; Cass. 13455/24).
Nella specie, come osservato, per un verso l'appellante non ha documentato in alcun modo la circostanza che i locali dalla stessa impiegati siano strutturalmente e stabilmente destinati alla sola produzione di rifiuti speciali destinati allo smaltimento in proprio. Ovviamente la circostanza che l'impresa produca anche rifiuti speciali, non esclude che la stessa sia esonerata dal pagamento della Tari. In tal senso l'ordinanza dell'ASP che ha sanzionato l'appellante per avere smaltito nei cassonetti dei rifiuti urbani rifiuti speciali per un verso non è idonea a dimostrare la produzione esclusiva di rifiuti speciali;
per altro verso dimostra che la ricorrente/ appellante si è avvalsa, fino al 2016, degli strumenti di smaltimento dei rifiuti urbani per lo smaltimento di propri rifiuti speciali, rifiuti che, pertanto, non sono stati regolarmente smaltiti in proprio.
In ogni caso è circostanza pacifica e incontestata che l'impresa non ha presentato dichiarazione. La dichiarazione asseritamente depositata in data 3/3/2015 risulta, infatti, assolutamente generica e non comprovata: sia per la mancata individuazione e delimitazione delle aree in assunto destinate alla produzione di rifiuti speciali non assimilati;
sia per la mancata allegazione degli elementi necessari a comprovare la asserita oggettiva destinazione alla esclusiva produzione di rifiuti speciali non assimilati. In proposito è, tra l'altro, sufficiente rilevare che l'appellante esercita, come emerge dalla stessa dichiarazione in parola, attività commerciale (vendita al dettaglio di prodotti ittici), dunque attività astrattamente idonea alla produzione di rifiuti urbani e rifiuti assimilabili agli urbani;
inoltre è evidente come tutti i rifiuti speciali consistenti in imballaggi e simili, sono assimilati agli urbani e non danno luogo ad alcun diritto all'esenzione non essendo sottratti alle modalità ordinarie di smaltimento degli urbani. Infatti la dichiarazione in parola, datata 23/2/2015, altro non è che una generica lettera indirizzata all'Amministrazione comunale con la quale si afferma genericamente la mancata produzione di rifiuti urbani e si “diffida” l'Amministrazione da richiedere la tassa rifiuti.
L'appello, pertanto, va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in € 1.600,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.600,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente
DE MARCO GIOVANNI, Relatore
CRESCENTI EMANUELE, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2710/2023 depositato il 17/05/2023
proposto da
Ric._1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2339/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA e pubblicata il 17/10/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2020 - 28437 TARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2020 - 28437 TARI 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 4/8/2021 s.r.l. Ric._1 chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 28437 notificato in data 10/2/2021 emesso dal comune di Messina per l'importo di € 10.001,00 a titolo di
Tari anni 2015 e 2016.
Il ricorso veniva rigettato con sentenza 2339/2022 del 17/10/2022 mediante la quale si rilevava che, con riferimento agli anni 2013 e 2014 il ricorso era stato rigettato con sentenze 3325/4/2020 e 3305/2/2019; riteneva, quindi, insussistente un diritto all'esenzione, non essendo stata mai presentata alcuna dichiarazione circa la ricorrenza di cause di esenzione parziale o totale, dichiarazione presentata solo in data 3/3/2015.
Nulla si diceva con riferimento alla asserita pendenza di ricorso contro precedente intimazione di pagamento
(definito, ma con sentenza non depositata).
Avverso la sentenza proponeva appello s.r.l. Ric._1 assumendo avvenuta impugnazione delle sentenze 3325/4/2020 e 3305/2/2019 e della sentenza 2995/2022 relativa all'intimazione, evidentemente conclusasi con rigetto del ricorso. Riproponeva eccezione di infondatezza della pretesa, per avvenuta produzione di rifiuti diversi da quelli urbani.
Si costituiva il comune di Messina, cui il ricorso veniva notificato a mezzo pec in data 9/4/2021, evidenziando che gli appelli della ricorrente avverso le sentenze relative ad altre annualità sono stati rigettati con sentenze
4170/2025 del 12/5/2025 e 976/2024, quest'ultima confermata in Cassazione con ordinanza 29326/2025, con conferma della pretesa comunale, invocando, pertanto, la condanna per lite temeraria. Assumeva, quindi correttezza e legittimità della pretesa, nonché svolgimento, da parte della appellante, di attività commerciale
(vendita al pubblico di prodotti ittici) e non industriale;
omessa presentazione di dichiarazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Va premesso che la pretesa impositiva, come si evince dall'avviso di accertamento impugnato, deriva da presupposta intimazione n. 25340/2020 notificata in data 10/6/2020, cui rinvia integralmente per la motivazione. L'avvenuta notifica di detta intimazione non è oggetto di contestazione, sicchè la stessa deve ritenersi ritualmente conosciuta dalla appellante (che, infatti, afferma di averla impugnata). Dalla copia di tale intimazione, depositata in atti, emerge che l'avviso concerne locali della ricorrente/appellante ubicati in
Messina Indirizzo_1 della consistenza di m. 145,00 con categoria 27 “ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, a detta della ricorrente impiegati per la produzione e lavorazione del pesce. La effettiva destinazione, in realtà, non è stata documentata dalla ricorrente/appellante, la quale, a sostegno dell'assunto ha depositato copia di ordinanza ingiunzione del 3/5/2016 dell'Asp Messina, mediante la quale
Ric._1 veniva sanzionata per avere effettuato lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale destinati al consumo umano all'interno di cassonetti destinati alla raccolta dei rifiuti urbani.
Tanto posto, e indipendentemente dall'esito del giudizio avverso la predetta intimazione, deve osservarsi che, ai sensi dell'art. 62 D.Lv. 507/93 e, successivamente, dall'art. 1 l. 147/2013, la tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti. Discende che presupposto impositivo è non già la proprietà dell'immobile, bensì l'occupazione o la detenzione dello stesso. Consegue che del tutto irrilevante è la circostanza che la ricorrente non sia proprietaria dell'immobile, dal momento che la stessa riconosce di esserne detentrice, a titolo di comodato.
Ai sensi dell'art. 62 c. 3 D.Lv. 507/93 ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto delle aree che per specifiche caratteristiche sono destinate esclusivamente alla produzione di rifiuti speciali, tossici o nocivi, relativamente ai quali i produttori sono tenuti allo smaltimento autonomamente ed a proprie spese.
Ai sensi dell'art. 62 c. 2 sono esenti dall'imposta le aree che non possono produrre rifiuti, sempre che le relative circostanze siano indicate nella denuncia.
Ai sensi dell'art. 1, commi 641 e 642 della legge 147/2013, «il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative,
e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. (comma 642). La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria”.
Ai sensi dell'art. 1 comma 646, L. 147/2013, inoltre, «per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138».
Ai sensi dell'art. 1 comma 649 l. 147/2013, infine, «nella determinazione della superficie assoggettabile alla
TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
Discende che il tributo è dovuto in relazione al mero possesso dell'immobile, per la semplice utilizzabilità dello stesso, indipendentemente dall'uso effettivo, con la sola esclusione di quei locali che siano oggettivamente inidonei a produrre rifiuti, sempre che, in tal caso, il possessore presenti la relativa denuncia e documenti l'oggettiva impossibilità a produrre rifiuti, atteso che l'esenzione dall'obbligo del pagamento del tributo costituisce un'eccezione, sicchè, ai fini della esenzione o della riduzione l'onere della prova dei presupposti grava esclusivamente sul contribuente, da assolvere unitamente all'obbligo di presentazione della dichiarazione e delle successive variazioni (cfr. Cass. tr. 15/11/2000, 14770; Cass. 543323) (per esempio disattivazione di tutte le utenze e sgombero dei mobili).
In ogni caso, partendo dal presupposto che la TARI è strutturata in una parte variabile ed in una parte fissa, quest'ultima è sempre dovuta dal contribuente, anche se questi dimostri di produrre solo rifiuti speciali smaltiti autonomamente a mezzo di ditte esterne autorizzate: infatti la quota fissa è finalizzata a finanziare i costi del servizio nell'interesse della collettività e, dunque, va versata indipendentemente dalla qualità e quantità dei rifiuti prodotti (cfr. Cass. tr. 23228/24; Cass. 13455/24).
Nella specie, come osservato, per un verso l'appellante non ha documentato in alcun modo la circostanza che i locali dalla stessa impiegati siano strutturalmente e stabilmente destinati alla sola produzione di rifiuti speciali destinati allo smaltimento in proprio. Ovviamente la circostanza che l'impresa produca anche rifiuti speciali, non esclude che la stessa sia esonerata dal pagamento della Tari. In tal senso l'ordinanza dell'ASP che ha sanzionato l'appellante per avere smaltito nei cassonetti dei rifiuti urbani rifiuti speciali per un verso non è idonea a dimostrare la produzione esclusiva di rifiuti speciali;
per altro verso dimostra che la ricorrente/ appellante si è avvalsa, fino al 2016, degli strumenti di smaltimento dei rifiuti urbani per lo smaltimento di propri rifiuti speciali, rifiuti che, pertanto, non sono stati regolarmente smaltiti in proprio.
In ogni caso è circostanza pacifica e incontestata che l'impresa non ha presentato dichiarazione. La dichiarazione asseritamente depositata in data 3/3/2015 risulta, infatti, assolutamente generica e non comprovata: sia per la mancata individuazione e delimitazione delle aree in assunto destinate alla produzione di rifiuti speciali non assimilati;
sia per la mancata allegazione degli elementi necessari a comprovare la asserita oggettiva destinazione alla esclusiva produzione di rifiuti speciali non assimilati. In proposito è, tra l'altro, sufficiente rilevare che l'appellante esercita, come emerge dalla stessa dichiarazione in parola, attività commerciale (vendita al dettaglio di prodotti ittici), dunque attività astrattamente idonea alla produzione di rifiuti urbani e rifiuti assimilabili agli urbani;
inoltre è evidente come tutti i rifiuti speciali consistenti in imballaggi e simili, sono assimilati agli urbani e non danno luogo ad alcun diritto all'esenzione non essendo sottratti alle modalità ordinarie di smaltimento degli urbani. Infatti la dichiarazione in parola, datata 23/2/2015, altro non è che una generica lettera indirizzata all'Amministrazione comunale con la quale si afferma genericamente la mancata produzione di rifiuti urbani e si “diffida” l'Amministrazione da richiedere la tassa rifiuti.
L'appello, pertanto, va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in € 1.600,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.600,00 oltre accessori di legge.