Sentenza 19 dicembre 2018
Massime • 1
La circostanza attenuante del danno di speciale tenuità ha carattere oggettivo ed ai fini della sua applicazione occorre considerare non solo il valore in sé della cosa sottratta, ma anche quello complessivo del pregiudizio arrecato con l'azione criminosa, valutando i danni ulteriori che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", quando essi siano direttamente ricollegabili al reato. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione del giudice di merito che, in relazione al reato di furto in un grande centro commerciale, aveva escluso l'applicazione dell'attenuante di speciale tenuità, ritenendo che il fenomeno dei furti negli esercizi commerciali richiede che questi ultimi si dotino di impianti di videosorveglianza e affrontino le relative spese).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/12/2018, n. 4028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4028 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2018 |
Testo completo
04028-19 R C A REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez.3406/18 Presidente - GRAZIA MICCOLI UP 19/12/2018- MARIA TERESA BELMONTE R.G.N. 8030/2018 MICHELE ROMANO ANGELO CAPUTO Relatore - PAOLA BORRELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BI CR nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/04/2017 della CORTE APPELLO di PERUGIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DOMENICO SECCIA, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito l'Avv. MASSIMILIANO BARBANERA in sost. dell'Avv. CASTELVECCHI, che si è riportato ai motivi ed ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza che oggi questa Corte è chiamata a valutare è stata emessa il 4 aprile 2017 dalla Corte di appello di Perugia nei confronti di IA OT ed ha visto la conferma della condanna pronunziata dal locale Giudice monocratico, con rito abbreviato, per i reati furto tentato e consumato rispettivamente ai danni di un supermercato CONAD e di un negozio OVS.
2. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione il difensore dell'imputata, articolando un unico motivo di ricorso, con il quale lamenta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen. a dispetto del valore della refurtiva presa di mira nel caso del furto tentato (prodotti alimentari per euro 84,91) e sottratta quanto al furto consumato (abbigliamento per bambini per euro 38,95). La motivazione avversata ha fondato il diniego dell'attenuante sulla necessità di considerare non solo il valore della merce in sé, ma anche i costi che gli esercizi commerciali devono affrontare per la prevenzione e la repressione di questi episodi;
al contrario si sostiene - nel ricorso i costi erano irrisori, considerate le dimensioni delle persone offese (Conad ed OVS), e comunque non ricollegabili specificamente alla condotta dell'imputata e un'interpretazione di tal fatta finirebbe per sterilizzare le possibilità applicative dell'invocata attenuante nel caso della grande distribuzione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, la circostanza attenuante invocata ha carattere oggettivo e il Giudice, nel vagliarne l'applicabilità, deve considerare non solo il valore in sé della cosa sottratta, ma anche quello complessivo del pregiudizio arrecato con l'azione criminosa, valutando i danni ulteriori che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della res, allorché essi siano direttamente ricollegabili al reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241 01; Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Chiefari, Rv. 262450 01; Sez. 5, n. 7738 del 04/02/2015, - Giannella, Rv. 263434 01; cfr. anche Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914 - 01, in tema di ricettazione). Ebbene, è proprio quest'ultima proposizione che deve orientare la decisione del Collegio: le conseguenze cui tradizionalmente viene fatto riferimento ai fini della commisurazione della speciale tenuità del danno attengono al fatto storico che integra la fattispecie contestata e devono essere valutate con specifico riferimento all'accadimento materiale che fonda la contestazione (si pensi, ad esempio, alle spese necessarie per ripristinare una serratura manomessa dagli autori del furto). Vi è, quindi, una sequenza logica e giuridica cui fare riferimento, costituita dalla commissione del fatto e dalla derivazione da quest'ultimo del danno ulteriore cui parametrare, insieme al valore del bene sottratto, la concessione o la negazione dell'attenuante in parola. Sulla base di queste premesse, dunque, la sentenza impugnata deve essere censurata perché fondata su una motivazione manifestamente illogica. Occorre, infatti, rilevare che il percorso giustificativo della decisione impugnata che esclude la circostanza attenuante, sol perché il "fenomeno" dei 2 B furti negli esercizi commerciali richiede che le imprese proprietarie affrontino spese per la videosorveglianza valorizza una circostanza di carattere generale non collegata al caso specifico e vieppiù collocata a monte e non a valle - dell'azione dell'imputata e che, quindi, non può essere ritenuta una conseguenza diretta di essa. In altri termini, non è possibile valorizzare, quale elemento a carico, l'esborso necessario per la videosorveglianza e la vigilanza privata negli esercizi commerciali, laddove, se indubbiamente l'azione dell'imputata rientra nella categoria di condotte alla cui dissuasione/prevenzione/repressione i sistemi di sicurezza sono finalizzati, non è a quest'ultimo, specifico episodio salvo l'utilizzo di un approccio teorico estraneo alla ratio della circostanza attenuante contestata che può essere ricollegato il danno economico impeditivo - dell'applicazione della norma di favore. La sentenza va, pertanto, annullata, con rinvio alla Corte di appello di Firenze per nuovo esame, dal momento che, sulla scorta dei dati in possesso di questa Corte, quella di Perugia è dotata di una sola sezione penale. Il Giudice di rinvio dovrà fornire nuova motivazione circa l'invocata circostanza attenuante tenendo conto del principio sopra enunciato;
nel caso di concessione della circostanza attenuante, alla Corte di merito è demandato altresì il compito di valutarne l'incidenza sul trattamento sanzionatorio, tenendo conto del giudizio di comparazione a farsi con l'aggravante speciale del furto e con la recidiva.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Firenze per nuovo esame. Così deciso il 19/12/2018. Il Consigliere estensore Il Presidente Grazia MiccoN OL EL face hell. DEPOSITATA IN CANCELLFOIA 28 GEN. 2019 Il Funzionario noziario Diana BALD 3