Cass. pen., sez. V, sentenza 19/12/2018, n. 4028
CASS
Sentenza 19 dicembre 2018

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La circostanza attenuante del danno di speciale tenuità ha carattere oggettivo ed ai fini della sua applicazione occorre considerare non solo il valore in sé della cosa sottratta, ma anche quello complessivo del pregiudizio arrecato con l'azione criminosa, valutando i danni ulteriori che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", quando essi siano direttamente ricollegabili al reato. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione del giudice di merito che, in relazione al reato di furto in un grande centro commerciale, aveva escluso l'applicazione dell'attenuante di speciale tenuità, ritenendo che il fenomeno dei furti negli esercizi commerciali richiede che questi ultimi si dotino di impianti di videosorveglianza e affrontino le relative spese).

Commentario1

  • 1Cosa rischia chi fa rifornimento e va via senza pagare?
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 21 maggio 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 19/12/2018, n. 4028
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4028
Data del deposito : 19 dicembre 2018

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