Sentenza 20 giugno 2001
Massime • 1
L'efficacia vincolante della sentenza di cassazione con rinvio, presupponendo il permanere della disciplina normativa in base alla quale è stato enunciato il principio di diritto da applicarsi dal giudice di rinvio, viene meno in tale sede allorché quella disciplina sia stata successivamente abrogata, modificata o sostituita per effetto di "ius superveniens".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/06/2001, n. 8403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8403 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere -
Dott. DONATO FIGURELLI - Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
LA LI, elettivamente domiciliata in Roma, Via G. Ferrari n. 12 presso lo studio dell'Avv. Sergio Smedile, che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso in unione all'Avv. Aldo Formiggini del foro di Bologna
- Ricorrente -
CONTRO
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, disgiuntamente e congiuntamente, dagli Avv.ti Carlo De Angelis e Michele Di Lullo, elettivamente domiciliato nel loro ufficio presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto in Roma, Via della Frezza 17, in virtù di procura speciale in atti
- Intimato -
per la cassazione della sentenza n. 203/96 del Tribunale del Lavoro di Modena del 21.10.1998/28.10.1998 nella causa iscritta al n. 84 del R.G. anno 1997.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20.4.2001 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Nicola Valente per l'INPS per delega De Angelis;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Pietro Abbritti, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Bologna, con sentenza 17.10.1991, confermava la decisione pretorile del 22.11.1990, con la quale era stato riconosciuto il diritto di IA LL in ordine alla non ripetibilità dell'indebito pensionistico.
Contro tale sentenza proponeva ricorso l'INPS e questa Corte, con sentenza n. 11238 del 16.12.1996, cassava l'impugnata decisione e rinviava la causa al Tribunale di Modena al fini della valutazione della ripetibilità della somma in contestazione.
Riassunta la causa, l'anzidetto Tribunale di Modena, con sentenza 21.10.1998/28.10.1998, respingeva la domanda dell'istante IA LL, osservando che costei non aveva dato la dimostrazione di avere posseduto un reddito pari o superiore a sedici milioni, e ciò in applicazione dell'art.
1 - comma 262 - della legge n. 662 del 1996. Avverso la decisione emessa in sede di rinvio ricorre per cassazione la LL con unico motivo, mentre l'intimato INPS ha svolto difese in sede di discussione ex art. 379 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo del ricorso la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dei commi 260 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996 quale ius superveniens.
In particolare rileva che l'errore dell'impugnata sentenza consiste nell'avere il giudice di rinvio travalicato lo iussum della Corte di Cassazione, riguardante la questione della ripetibilità della somma in contestazione, applicando disposizioni, quali quelle relative alla legge n. 662 del 1996 (art.
1- commi 260 e 261), limitative del diritto del pensionato con la previsione del limite di reddito annuo non superiore a L. 16.000.000.
La censura non ha pregio e va disattesa.
Al riguardo si osserva che, secondo consolidato indirizzo di questa Corte (ex plurimis sentenza n. 207 del 9 gennaio 2001; sentenza n. 5217 del 21 aprile 2000; sentenza n. 120 del 15 gennaio 1990), l'efficacia vincolante della sentenza di cassazione con rinvio, presupponendo il permanere della disciplina normativa in base alla quale è stato enunciato il principio di diritto da applicarsi dal giudice di rinvio, viene meno in tale sede allorché la disciplina da applicare sia stata successivamente abrogata, modificata o sostituita per effetto dello ius superveniens.
Nel caso di specie l'esposto principio ben può trovare applicazione e correttamente quindi si è comportato il giudice di rinvio, il quale ha preso atto dello ius superveniens, costituito dal richiamato art.
1-comma 262 - della legge n. 662 del 1996 con riguardo al limite di reddito inferiore o pari a L. 16.000.000 per l'anno d'imposta 1995 ai fini della domanda di sanatoria.
Per completezza va ricordato che la disciplina in esame ha superato il vaglio di legittimità del giudice delle leggi, il quale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 260-265, della legge n. 662 del 1995 riguardante l'introduzione dell'anzidetta soglia reddituale per discriminare la ripetibilità delle prestazioni previdenziali indebite, trattandosi di previsioni normative, che non estendono retroattivamente una nuova disciplina a regime, ma regolano esclusivamente gli indebiti previdenziali pregressi relativi a periodi anteriori al 1^ gennaio 1996 (Corte Cost. ordinanza n. 432 del 10/20 ottobre 2000; ordinanza n. 448 del 23/27 ottobre 2000). In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato. Ex lege vanno dichiarate compensate le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2001