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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/05/2025, n. 1529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1529 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
COLLEGIO ESECUZIONE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei giudici: dott. Elmelinda Mercurio Presidente relatore dott. Emiliano Vassallo Giudice
dott. Giuseppina Vecchione Giudice
all'esito della riserva formulata all'udienza del 20 marzo 2025 ed a seguito della camera di consiglio ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa avente n. 6968 2024 R.G.A.C., avente ad oggetto: reclamo ex artt. ex art. 630
e 178 c.p.c. avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione, dott. Emilia Ferraro del
20.11.2024, provvedimento a mezzo del quale era dichiarata l'estinzione della procedura esecutiva Rg n. 3716 2024, pendente tra:
, in persona del l.r.p.t., (nella qualità di creditore procedente nella Parte_1 procedura 3716 del 2024) elettivamente domiciliata, rappresentata e difesa come in atti, dall'avv. Igino Cappelli;
PARTE RECLAMANTE
E , ; Controparte_1 Controparte_2 [...]
CP_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
(nella qualità, il primo di debitore esecutato, e gli altri di terzi nella procedura
[...] esecutiva);
PARTI RECLAMATE CONTUMACI
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via del tutto preliminare il Collegio rilevare che la corrente procedura ha richiesto numerosi rinvii per consentire la corretta instaurazione del contraddittorio.
Invero, nessuna delle parti reclamate si è costituita e ne deve essere dichiarata la contumacia. All'udienza fissata il Collegio ha trattato la questione in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 737 c.p.c., riservando la decisione.
2. Ancora in via preliminare, al fine di precisare l'odierno thema decidendum, il
Collegio rileva che la ordinanza gravata ha dichiarato la estinzione della procedura per inattività del creditore procedente.
Cosi delimitato l'oggetto del giudizio, ritiene questo Collegio che il reclamo sia ammissibile, in quanto per costante orientamento della suprema Corte di cassazione il reclamo ex art.630 c.p.c. è rimedio esperibile unicamente avverso i provvedimenti dichiarativi dell'estinzione dell'esecuzione per le cause tipiche previste dagli artt.629 e
631 c.p.c., assumendo le pronunce estintive per cause atipiche o di improseguibilità natura di atto del processo esecutivo impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi (ex plurimis, Cass.1 aprile 2004 n.6391), e, nel caso di specie, il provvedimento censurato può essere annoverato tra le ipotesi tipiche di estinzione, atteso che stigmatizza una inattività delle parti.
3. Venendo alla disamina del merito, il Collegio ritiene doveroso ricostruire le vicende processuali intercorse tra le parti.
Più precisamente trattasi di reclamo ex art. 630 c.p.c. avverso ordinanza resa dal giudice dell'esecuzione Ferraro nell'ambito del giudizio di espropriazione presso terzi avente RGE 3716 2024, ritualmente acquisito in visibilità telematica agli atti del giudizio, ordinanza con al quale, il Giudice dell'esecuzione ha dichiarato la inefficacia del pignoramento e conseguentemente l'estinzione della procedura ex art. 497 c.p.c. e 630
c.p.c., per non aver il creditore procedente depositato nel termine di cui alla prima norma indicata, la istanza di assegnazione ex art.543, settimo comma, c.p.c. Procedendo alla verifica del contraddittorio, risultano versate in atti le notifiche eml di ricorso e decreto ai terzi pignorati, ed ovvero: o Controparte_2
, P.IVA: PEC: ; o
[...] P.IVA_1 Email_1 [...]
P.IVA: PEC: o P.IVA: CP_3 P.IVA_2 Email_2 CP_4
, PEC: : o , P.IVA: P.IVA_3 Email_3 Controparte_5
, PEC: o P.IVA_4 Email_4 CP_6
, P.IVA: , PEC: ; o P.IVA:
[...] P.IVA_5 Email_5 CP_7
, PEC: P.IVA_6 Email_6
Mentre la notifica del ricorso e decreto al debitore esecutato - parte reclamata,
risulta effettuata la società P.IVA: . Controparte_1 CP_7 P.IVA_6
Ebbene, in difetto di costituzione della detta parte reclamata è stata disposta la rinnovazione della notifica, atteso che - a tacere della presenza di una sola notifica pec in atti alla , che potrebbe ritenersi idonea come noto, solo per un soggetto CP_7
(Richiamata sul punto la pronuncia della Cassazione, Sez. 6 Civile ordinanza n.710/2018 a mente della quale << Quando il medesimo indirizzo di posta elettronica certificata sia stato attribuito a più di un soggetto, la notificazione telematica eseguita a quell'indirizzo è nulla per incertezza assoluta sulla persona del destinatario>>) - non era dato invero sapere con quale criterio di collegamento la notifica sia stata fatta presso la detta società e non all'indirizzo di residenza, presente agli atti del fascicolo dell'esecuzione, ed ovvero via dei Giardini reali n. 35, Caserta.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, alla udienza del 20 marzo 2025, il
Collegio riservava la decisione.
Nel merito deve osservarsi quanto segue.
La parte reclamante deduce che In data 29/10/2024 è stato iscritto a ruolo il procedimento esecutivo, definito con il procedimento qui gravato. L'atto di pignoramento presso terzi è stato restituito il 5/10/2024.L'ultima notifica è avvenuta il 3/10/2024 in favore del legale rappresentante pro tempore della terzo pignorato. In data CP_7
13.11.2024 è stata depositata istanza di fissazione udienza e contestuale istanza di assegnazione. Dalla mera scansione temporale riportata sarebbe rispettato il termine di cui all'art.497 c.p.c. di 45 gg che decorre dalla notifica dell'atto di pignoramento, che nel caso di specie deve collocarsi alla data del 3.10.2024.
Invero, la tesi appare fondata, sebbene l'ultima notifica, ovvero quella del
3.10.2024 sia quella giunta al debitore esecutato e non al terzo. Per queste ragioni, il Collegio ritiene che il reclamo, sia fondato, per le ragioni sopra esposte. Il Collegio ritiene che il reclamo debba essere accolto, con riforma del provvedimento di estinzione censurato, nella parte in cui dichiara estinta ai sensi dell'art.630 c.p.c., la procedura esecutiva avente RGE 3716/2024.
4. Le spese del presente sub-procedimento di reclamo seguono la soccombenza nei rapporti con la parte reclamata, con condanna della parte reclamata alla refusione delle spese del presente giudizio in favore della parte reclamante. Ciò nondimeno, si ravvisano idonee ragioni per la declaratoria della compensazione delle spese di lite nel principio di causalità che ha reso necessaria la interposizione del reclamo.
P.Q.M.
Il Collegio – pronunziando sul reclamo ex artt. 630 c.p.c. – così provvede:
• ACCOGLIE il reclamo;
• COMPENSA le spese di lite;
• DISPONE restituirsi telematicamente il fascicolo n. R.G.E.
3716/2024 alla cancelleria competente con inserimento nello stesso di copia della presente sentenza.
Si comunichi a cura della cancelleria.
S. Maria Capua Vetere, 5 maggio 2025
Il Presidente relatore
Dott. Elmelinda Mercurio