Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/09/1999, n. 9354
CASS
Sentenza 4 settembre 1999

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Massime1

I comportamenti tenuti dal lavoratore nella vita privata ed estranei perciò all'esecuzione della prestazione lavorativa, se, in genere, sono irrilevanti, possono tuttavia costituire giusta causa di licenziamento allorché siano di natura tale da far ritenere il dipendente inidoneo alla prosecuzione del rapporto lavorativo, specialmente quando, per le caratteristiche e peculiarità di esso, la prestazione lavorativa richieda un ampio margine di fiducia, fermo restando che la valutazione circa il venir meno dell'elemento fiduciario va operata dal giudice non con riguardo al fatto astrattamente considerato, bensì agli aspetti concreti afferenti alla natura e qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, nonché alla portata soggettiva del fatto stesso, affinché sia resa possibile la verifica da parte dello stesso giudice della congruità della sanzione espulsiva, per l'insufficienza di qualunque altra a tutelare l'interesse del datore di lavoro. (Nella specie il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva ritenuto legittimo un licenziamento per giusta causa intimato a un esattore di pedaggi autostradali che aveva emesso un assegno a vuoto di rilevante importo a garanzia di un prestito fattogli da un collega di lavoro; aveva conseguito la fideiussione di un amministratore della società datrice di lavoro a garanzia di un debito poi non onorato; aveva venduto in prossimità del casello autostradale quadri falsificati; e, quindi giustificatamente poteva essere ritenuto inaffidabile quanto alla riscossione di somme di danaro).

Commentario1

  • 1Inquadrabilità nella giusta causa di licenziamento (ex artt. 2119 c.c. ed 1 della legge 15 luglio 1966 n. 604) dei fatti di reato commessi dal prestatore in ambito…
    Vanacore Giorgio · https://www.diritto.it/ · 29 settembre 2005

    1. – In generale. La giurisprudenza e la dottrina in atto sono sufficientemente compatte nell?affermare che i comportamenti delittuosi (o, comunque, di grave insubordinazione, ancorch? non integranti un autonomo titolo di reato) realizzati dal prestatore di lavoro possano collocarsi ? a conclusione di accertamento incidentale positivo ? nella giusta causa di licenziamento ex artt. 2119 c.c. e 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604, attentando essi alla fiducia, costituente, per entrambe le parti, un requisito causale non espresso del rapporto di lavoro subordinato. Del menzionato avviso ? la S.C., siano i delitti in questione commessi in ambito intra od extra lavorativo: ?Anche un atto di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/09/1999, n. 9354
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9354
Data del deposito : 4 settembre 1999

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