Sentenza 4 settembre 1999
Massime • 1
I comportamenti tenuti dal lavoratore nella vita privata ed estranei perciò all'esecuzione della prestazione lavorativa, se, in genere, sono irrilevanti, possono tuttavia costituire giusta causa di licenziamento allorché siano di natura tale da far ritenere il dipendente inidoneo alla prosecuzione del rapporto lavorativo, specialmente quando, per le caratteristiche e peculiarità di esso, la prestazione lavorativa richieda un ampio margine di fiducia, fermo restando che la valutazione circa il venir meno dell'elemento fiduciario va operata dal giudice non con riguardo al fatto astrattamente considerato, bensì agli aspetti concreti afferenti alla natura e qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, nonché alla portata soggettiva del fatto stesso, affinché sia resa possibile la verifica da parte dello stesso giudice della congruità della sanzione espulsiva, per l'insufficienza di qualunque altra a tutelare l'interesse del datore di lavoro. (Nella specie il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva ritenuto legittimo un licenziamento per giusta causa intimato a un esattore di pedaggi autostradali che aveva emesso un assegno a vuoto di rilevante importo a garanzia di un prestito fattogli da un collega di lavoro; aveva conseguito la fideiussione di un amministratore della società datrice di lavoro a garanzia di un debito poi non onorato; aveva venduto in prossimità del casello autostradale quadri falsificati; e, quindi giustificatamente poteva essere ritenuto inaffidabile quanto alla riscossione di somme di danaro).
Commentario • 1
- 1. Inquadrabilità nella giusta causa di licenziamento (ex artt. 2119 c.c. ed 1 della legge 15 luglio 1966 n. 604) dei fatti di reato commessi dal prestatore in ambito…Vanacore Giorgio · https://www.diritto.it/ · 29 settembre 2005
1. – In generale. La giurisprudenza e la dottrina in atto sono sufficientemente compatte nell?affermare che i comportamenti delittuosi (o, comunque, di grave insubordinazione, ancorch? non integranti un autonomo titolo di reato) realizzati dal prestatore di lavoro possano collocarsi ? a conclusione di accertamento incidentale positivo ? nella giusta causa di licenziamento ex artt. 2119 c.c. e 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604, attentando essi alla fiducia, costituente, per entrambe le parti, un requisito causale non espresso del rapporto di lavoro subordinato. Del menzionato avviso ? la S.C., siano i delitti in questione commessi in ambito intra od extra lavorativo: ?Anche un atto di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/09/1999, n. 9354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9354 |
| Data del deposito : | 4 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giacomo DE TOMMASO - Presidente -
Dott. Ettore MERCURIO - Consigliere -
Dott. Stefano Maria EVANGELISTA - Consigliere -
Dott. Pasquale PICONE - Consigliere -
Dott. Gabriella COLETTI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
D'AN NC, FILT C.G.I.L. - FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI TRASPORTI - in persona del legale rappresentante pro tempore già elettivamente domiciliati in ROMA VIA GERMANICO 198 presso lo studio dell'Avvocato FRANCO DI MARIA, e da ultimo d'ufficio presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dagli avvocati FRANCO DI MARIA, LUIGI GENOVESE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AUTOVIE VENETE S.P.A. - in persona del rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 28, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE IZZO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUCIANO SPAGNUOLO VIGORITA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 59/96 del Tribunale di GORIZIA, depositata il 29/02/96 R.G.N. 9/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/99 dal Consigliere Dott.ssa Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato SPAGNUOLO VIGORITA udito il P.M. in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
GI D'DR e la FILT-CGIL impugnavano dinanzi al Tribunale di Gorizia la sentenza in data 26 gennaio 1995 del RE del lavoro di Gorizia - Monfalcone che aveva respinto la loro opposizione al licenziamento intimato in data 8 luglio 1994 dalla s.p.a. Autovie Venete al D'DR, il quale svolgeva anche funzioni di rappresentante sindacale.
A sostegno del gravame gli appellanti deducevano che erroneamente il RE aveva ritenuto rilevanti e incidenti sul rapporto di lavoro comportamenti tenuti dal D'DR nella sua vita privata;
che, comunque, gli episodi contestati erano modesti, slegati tra loro e ormai a soluzione quando venne intimato il licenziamento;
che, per alcuni di questi episodi, la contestazione difettava del requisito della immediatezza;
che era stata non adeguatamente valutata la prova - emersa - che il licenziamento era stato intimato perché il D'DR svolgeva attività sindacale.
Con sentenza 29 febbraio 1996 il Tribunale rigettava l'appello. Considerava il Tribunale che le mansioni di esattore autostradale svolte dal D'DR, in quanto comportanti maneggio di notevoli somme di denaro in assenza di controlli diretti da parte del datore di lavoro, sottintendevano l'esistenza tra le parti di un vincolo di fiducia più intenso che in altri rapporti lavorativi e suscettibile di venir meno non solo in presenza di un concreto ammanco di cassa, ma anche a fronte di comportamenti che, seppure estranei alla attività lavorativa, erano di natura tale da indicare l'esistenza di un pericolo in tal senso. Osservava quindi il giudice di appello che gli specifici episodi contestati - tutti collegati all'ambiente di lavoro ed evidenzianti un comportamento scorretto, se non illecito del dipendente (a garanzia di un prestito fattogli da un collega di lavoro, tale EG, mentre questi lavorava come dipendente a tempo determinato, aveva emesso un assegno di 20.000.000 su un conto corrente subito dopo estinto;
aveva ottenuto da un consigliere di amministrazione della società datrice di lavoro, tale DR, la fideiussione per un debito poi non onorato;
aveva falsificato quadri smerciandoli in prossimità del casello autostradale al quale era addetto) - se considerati nel loro insieme e nel contesto della pesante situazione debitoria contratta dal D'DR, in parte nota alla società datrice di lavoro per l'esistenza di vari pignoramenti dello stipendio e in parte appresa nel frangente, erano effettivamente tali specie sotto il profilo soggettivo - da incidere in modo determinante sul vincolo fiduciario, poiché ne risultava per certo compromessa la immagine di persona corretta e rispettosa dell'altrui patrimonio che il D'DR doveva conservare per la sua credibilità nei confronti del datore di lavoro, non potendo costui escludere, una volta accertati i detti episodi, che il dipendente, stretto dai vari debiti, non si appropriasse, in misura sensibile, del denaro che giornalmente maneggiava nello svolgimento del suo lavoro. Affermava, infine, il Tribunale, che la società aveva tempestivamente contestato gli addebiti, una volta conosciuti i vari episodi e dopo averli valutati nel loro complesso, mentre la accertata sussistenza di una giusta causa - in quanto ragione autonoma dell'intimato licenziamento - rendeva inutile l'esame della esistenza dell'asserito motivo discriminatorio (per l'attività sindacale del D'DR), che tuttavia - sottolineava il giudice di appello - non risultava neppure provata.
Della sentenza di appello il D'DR e la FILT-CGIL chiedono la cassazione con ricorso fondato su tre motivi ai quali resiste la società Autovie Venete s.p.a. con controricorso illustrato con memoria.
Motivi della decisione
Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell'art.2119 cod.civ., difetto di motivazione e mancata considerazione di aspetti decisivi della controversia per quanto attiene alla configurazione nella fattispecie di una giusta causa di licenziamento.
Sostengono che la sentenza impugnata, giuridicamente corretta per quanto attiene alla individuazione del quadro normativo alla cui stregua valutare la fattispecie, presenta, tuttavia, gravi difetti e lacune non considerando elementi decisivi della controversia e dando per acquisiti fatti mai dedotti o provati per quanto concerne l'opera di riconduzione della stessa fattispecie in detto quadro normativo. In particolare assumono i ricorrenti che il Tribunale: A) ha erroneamente posto l'episodio della falsificazione dei quadri - per il quale il D'DR nel 1989 aveva già subito una sanzione disciplinare - sullo stesso piano degli episodi del prestito del EG e della fideiussione del DR, perché il passaggio in giudicato della relativa sentenza penale di condanna in nulla aveva mutato la sostanza dei fatti (che erano già stati sanzionati); onde quell'episodio non poteva costituire un autonomo elemento di valutazione sotto il profilo disciplinare ma poteva essere richiamato solo "ad colorandum"; B) ha erroneamente collegato l'insorgenza dei debiti all'ambiente di lavoro perché - come risulterebbe dagli atti e risultanze di causa - il prestito non fu dato da un collega di lavoro ma dal padre di una persona che saltuariamente aveva lavorato per le Autovie, la consegna dei quadri falsificati avvenne nei pressi del casello, la fideiussione fu data dal DR non come consigliere di amministrazione della società datrice di lavoro ma in seguito alle "assicurazioni" dell'on. Santuz, in contesto cioè non lavorativo ma di rapporti politici;
C) ha erroneamente escluso - disattendendo le dichiarazioni rese dal D'DR e da nessuno smentite - che tutti i debiti da lui contratti fossero relativi all'acquisto della prima casa;
D) ha erroneamente ritenuto irrilevante il fatto che il DR fosse stato quasi interamente rimborsato dall'on. Santuz. Tutto ciò premesso i ricorrenti sostengono che il comportamento del D'DR deve essere considerato con le correzioni da essi segnalate;
correzioni in base alle quali l'unico episodio idoneo a giustificare il venir meno della fiducia nel dipendente rimarrebbe solo quello dell'assegno a vuoto, rispetto al quale, peraltro, la sanzione espulsiva risulterebbe del tutto sproporzionata. Tra l'altro, come chiarito dal D'DR in sede di interrogatorio libero, nelle svolgimento delle proprie mansioni egli non aveva spazi di discrezionalità dati i controlli esistenti sugli esattori.
Il motivo non è fondato.
Come ammettono gli stessi ricorrenti, nonostante la dedotta violazione di legge, le censure da essi proposte intendono sottolineare la presenza di numerosi vizi nella motivazione, ravvisabili nella errata valutazione di risultanze istruttorie, nella mancata valorizzazione di elementi asseritamente decisivi, nella non corretta riconduzione a un'ipotesi di giusta causa di licenziamento di episodi non meritevoli di una sanzione di tale gravità, soprattutto se considerati in rapporto alle mansioni svolte dal dipendente licenziato.
Al riguardo non può non rilevarsi come, rispetto agli evidenziati difetti ed omissioni, non sono state indicate con precisione le risultanze istruttorie. asseritamente trascurate dal giudice del merito, che ne smentirebbero le affermazioni , e tantomeno è stato riprodotto il contenuto delle prove che avrebbero dovuto indurre a un diverso conclusivo giudizio. Questi adempimenti costituivano un preciso onere dei ricorrenti e la loro mancata effettuazione non consente alla Corte il controllo della decisività dei fatti che si dicono di determinante rilevanza: controllo che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il giudice di legittimità deve essere in grado di compiere solo sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (cfr. Cass. 1 febbraio 1995 n. 1161, 25 maggio 1995 n. 5748). È noto, d'altro canto, che il vizio di motivazione sussiste solo se nel ragionamento del giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi ovvero una incoerenza tra le varie affermazioni e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte in quanto tutto ciò appartiene al convincimento del giudice, al quale soltanto spetta di individuarne le fonti e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, tra i vari dati raccolti in giudizio, quelli ritenuti idonei a dimostrare i fatti in discussione senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (cfr., tra le tante, Cass., 22 ottobre 1993 n. 10503 15 aprile 1994 n. 3547, 21 gennaio 1995 n. 685, 12 marzo 1996 n. 2008). Priva di fondamento risulta, in particolare, la critica con cui il ricorrente lamenta una errata valutazione da parte del giudice di appello della condotta del D'DR e delle circostanze che la caratterizzarono siccome indicative della esistenza di un concreto pericolo di possibili comportamenti illeciti all'interno del rapporto lavorativo in considerazione delle mansioni di esattore di casello autostradale da esso svolte mansioni comportanti maneggio di consistenti somme di denaro in assenza di controlli diretti del datore di lavoro e idonee quindi a rendere possibili l'appropriazione di somme nelle operazioni di resa del resto agli utenti, di restituzione delle tessere magnetiche di pagamento, di cambio della valuta straniera e simili, con conseguente pericolo di notevole pregiudizio al patrimonio e alla stessa immagine dell'azienda. È da richiamare sul punto la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui i comportamenti tenuti dal lavoratore nella sua vita privata ed estranei perciò alla esecuzione della prestazione lavorativa, se in genere sono irrilevantì, possono tuttavia costituire giusta causa di licenziamento allorché siano di natura tale da far ritenere il dipendente inidoneo alla prosecuzione del rapporto lavorativo - cioè all'esatto adempimento delle future prestazioni - specialmente quando, per le caratteristiche e peculiarità di esso, la prestazione richieda un ampio margine di fiducia (cfr. in questo senso Cass. 3 aprile 1990 n. 2683, 23 maggio 1992 n. 6180, 10 ottobre 1995 n. 11500). Dal momento poi che la giusta causa di licenziamento si configura come grave negazione degli elementi del rapporto di lavoro, e in particolar modo dell'elemento fiduciario che deve sussistere tra le parti, la valutazione da effettuarsi dal giudice va operata non con riguardo al fatto astrattamente considerato, bensì agli aspetti concreti afferenti alla natura e qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, nonché alla portata soggettiva del fatto stesso (ossia alle circostanze del suo verificarsi, ai motivi e alla intensità dell'elemento intenzionale e di quello colposo) e risolversi in un giudizio di congruità della sanzione espulsiva, per la insufficienza di qualunque altra a tutelare l'interesse del datore di lavoro (cfr. tra le altre: Cass. 27 novembre 1992 n. 12678, 22 marzo 1994 n. 2715, 4 marzo1996 n. 1667; in particolare, sulla idoneità a costituire giusta causa di licenziamento di comportamenti del lavoratore potenzialmente pregiudizievoli per il datore di lavoro nonostante l'assenza di un concreto danno patrimoniale a suo carico, vedi Cass. sent. 23 agosto 1996 n. 7768, 2 agosto 1996 n. 6984, 17 giugno 1991 n. 6814). A questi principi si è attenuta rigorosamente la sentenza impugnata. Il Tribunale infatti ha dato del proprio convincimento una motivazione ampia e priva di incongruenze sul piano logico, basandosi sui fatti, che presentavano indubbi profili di gravità (il giudicato penale di condanna per la contraffazione dei quadri, la consegna di un assegno a vuoto a garanzia di un prestito con un comportamento "lumeggiante malizia e frode", la richiesta di fideiussione per un debito poi non onorato), e valutandoli, nel loro complesso, come significativi - rispetto alla altrettanto certa notevole esposizione debitoria del D'DR - della possibilità per il lavoratore di approfittare delle operazioni poste in essere nell'esercizio delle mansioni a lui affidate per appropriarsi di somme di denaro, determinando con questo non solo un concreto danno patrimoniale ma soprattutto un grave pregiudizio all'immagine dell'azienda. Sulla necessaria credibilità del dipendente quale persona onesta e, in prognosi, aliena da comportamenti illeciti o tali da porlo in condizioni economiche precarie il giudice di appello si sofferma diffusamente, osservando come la propensione alla frode mostrata dal D'DR nel contrarre alcuni dei suoi debiti e per conseguire vantaggi era sicuro indice di inaffidabilità e comportava senza dubbio il venir meno della fiducia indispensabile per la prosecuzione della sua collaborazione lavorativa in seno all'azienda. Del pari diffusamente la sentenza impugnata si sofferma sull'episodio dei quadri falsificati, spiegando come il giudicato penale di condanna (seguito al rigetto del ricorso per cassazione) e la possibilità per la società datrice di lavoro di conoscere in tutti i particolari l'azione criminosa perpetrata dal dipendente soltanto come effetto della pubblicazione della sentenza definitiva, configurassero ~ rispetto all'epoca in cui ebbe luogo il procedimento disciplinare conclusosi con una sanzione conservativa - se non una situazione nuova, almeno un contesto significativo diverso entro cui collocare l'episodio EG, anch'esso connotato - emissione di assegni a vuoto da una condotta illecita.
In definitiva, rispetto all'iter logico-giuridico coerentemente seguito dalla sentenza del Tribunale tutte le censure mosse dal ricorrente si risolvono nella mera prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto già vagliati e nella (implicita) richiesta di un riesame del merito - conforme a quella diversa valutazione - che, secondo i principi più sopra richiamati, è inammissibile in sede di legittimità.
Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell'art.2119 cod.civ., difetto di motivazione e mancata considerazione di aspetti decisivi della controversia per quanto attiene al rispetto, nella fattispecie, del principio della immediatezza della contestazione. Assumono che, solo disattendendo precise risultanze in senso contrario e svalutando il contenuto della deposizione del teste RO rispetto a quella del DR, il Tribunale ha potuto ritenere come conosciuto poco prima della contestazione l'episodio della fideiussione non onorata;
viceversa la vicenda era nota già da tempo ai vertici della società. Mentre infatti, su questo punto decisivo, il Tribunale afferma che la società venne a conoscenza dell'episodio quando il DR ne riferì in consiglio di amministrazione, il teste TR , persona che apparteneva ai vertici della società in quanto dirigeva l'ufficio del personale, aveva dichiarato che il DR si era recato nel suo ufficio già nella primavera estate del 1992 per recuperare, attraverso il pignoramento dello stipendio del D'DR, quanto in parte già pagato per la fideiussione non onorata. Anche l'esposizione debitoria del resto era conosciuta dall'azienda fin dal 1993 come confermato dal teste RO.
Anche questo motivo non è fondato.
Decisivo al riguardo è il rilievo che il Tribunale, mentre giustifica con ragioni pienamente condivisibili la scarsa attendibilità del teste RO (trattandosi di un dirigente nazionale della stessa organizzazione sindacale che era - ed è - parte in giudizio), spiega molto chiaramente come, a prescindere dalla conoscenza che potevano averne avuto in precedenza gli addetti ad alcuni uffici della società datrice di lavoro, l'episodio della fideiussione fu conosciuto dal Consiglio di amministrazione - il solo organo che aveva poteri di decisione e di rappresentanza - solo quando venne riferito dal consigliere DR al momento della discussione sulla prima lettera di contestazioni (quella relativa all'episodio EG) e cioè pochi mesi prima del licenziamento. Peraltro, l'orientamento della giurisprudenza di questa Corte è costante nel senso che il principio della immediatezza della contestazione dell'addebito va inteso in senso relativo, essendo compatibile con un congruo intervallo di tempo, necessario al datore di lavoro per una valutazione unitaria dei vari comportamenti del dipendente;
il che comporta che la verifica di tale requisito deve essere effettuata avendo riguardo non al momento della commissione dei fatti bensi al momento in cui il datore ne abbia acquisito piena e completa conoscenza, tenuto conto, a tal fine, anche della complessità delle indagini che possono rendersi indispensabili per accertare l'illecito del dipendente.
Non fondato, infine, è il terzo motivo con il quale, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art.3 della legge n.108/90, difetto di motivazione e mancata considerazione di aspetti decisivi della controversia, per quanto attiene al carattere discriminatorio del licenziamento, i ricorrenti assumono che il Tribunale sarebbe caduto in errore nel ritenere che la esistenza della giusta causa escluda la rilevanza del motivo discriminatorio e, su tale premessa, sostengono che la impugnata sentenza ha esaminato in maniera superficiale e incompleta le testimonianze acquisite in causa, dalle quali, a loro dire, emergeva una situazione non di semplice conflitto tra azienda e sindacato ma di vera e propria animosità verso il D'DR, la cui presenza e attività erano considerate come impeditive di normali relazioni sindacali. In realtà, secondo i ricorrenti, gli episodi contestati come giusta causa furono solo una motivazione "di facciata" mentre il motivo determinante del licenziamento fu la ritorsione antisindacale e l'allontanamento dal posto di lavoro.
Considerazione decisiva ai fini del rigetto della censura è quella che il Tribunale, con motivazione - come già detto - immune dai lamentati vizi, ha accertato che la condotta contestata al D'DR appariva, per la sua oggettiva gravità, lesiva della fiducia su cui si fondava il rapporto di lavoro e tale per questo da rendere congrua la sanzione espulsiva. Alla stregua di tale accertamento, in tutto conforme ai principi è l'affermazione della impugnata sentenza secondo cui, essendo adeguatamente fondata su una "giusta causa" - vale a dire su una ragione obiettivamente lecita ed autonoma rispetto ad altri eventuali concorrenti motivi - la determinazione della società datrice di lavoro era pienamente idonea a spiegare la sua efficacia risolutiva. Più volte questa Corte ha osservato, infatti, che nel caso di controversia concernente la legittimità del licenziamento di un lavoratore sindacalmente attivo, per affermare il carattere ritorsivo e quindi la nullità del provvedimento espulsivo, in quanto fondato su un motivo illecito, occorre specificamente accertare che l'intento discriminatorio e di rappresaglia per l'attività svolta abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà del datore di lavoro, anche rispetto ad altri fatti integranti violazioni agli obblighi scaturenti dal rapporto di lavoro o comunque rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso (vedi sul punto, Cass. sent. 11 aprile 1980 n. 2314, 6 settembre 1980 n. 5154, 14 febbraio 1983 n. 1114, 21 gennaio 1987 n. 551, 2 aprile 1990 n. 2642). Ma la sentenza impugnata, che pure ha assunto a determinante ed incensurabile "ratio decidendi" la esistenza della "giusta causa", si preoccupa di affrontare, pur affermandone la superfluità, anche il tema della prova dell'asserito determinante motivo discriminatorio per concludere, all'esito di una particolareggiata disamina delle deposizioni di numerosi testi - tra cui gli stessi esponenti sindacali citati dal D'DR - che le relative risultanze non ne confermavano l'assunto difensivo, ma anzi ribadivano, nel loro insieme, la dipendenza del licenziamento dalla lesione del vincolo fiduciario.
In conclusione, pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento, in favore della società resistente, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in lire 45.000, oltre a complessive lire 3.000.000 (tremilioni) per onorari.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della società resistente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in lire 45.000, oltre a complessive lire 3.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 4 settembre 1999