Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 11
CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Mancata notifica atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che gli atti presupposti siano stati notificati nei termini di legge e che la mancata impugnazione degli stessi abbia reso il credito certo, liquido ed esigibile, legittimando l'avviso di pagamento. La notifica di un atto antecedente non opposto impedisce eccezioni che avrebbero dovuto essere sollevate in quella sede.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto fondata la pretesa tributaria sulla base della prova fornita dalla resistente circa la sussistenza del credito e la legittimità dell'intimazione, assorbendo ogni altra eccezione.

  • Rigettato
    Prescrizione

    La Corte ha rigettato l'eccezione di prescrizione, ritenendo che la resistente abbia fornito prova delle notifiche degli avvisi di accertamento, interruttive del termine prescrizionale quinquennale. Inoltre, ha considerato le sospensioni dei termini dovute alla pandemia da Covid-19, che hanno prorogato i termini fino al 31 dicembre 2023.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 11
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro
    Numero : 11
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

    Testo completo