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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 11/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ALCARO GIUSEPPE, Presidente
TACCARDI MARIA EVANGELISTA, Relatore
GAROFALO GIOVANNI, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 525/2024 depositato il 18/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 Sas Di Nominativo_1 & C. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune Di Gizzeria - 00297850794
elettivamente domiciliato presso Email_2
ME Spa - 01748900790
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 000000026241-ING-E068-2023 IMU
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 000000026241-ING-E068-2023 TARES - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 000000026241-ING-E068-2023 TASI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 997/2025 depositato il
24/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 sas di Nominativo_1 impugna l'atto di ingiunzione n. 000000026241-ING- E068-2023, notificato da ME Spa in data 20.12.2023, con il quale l'Agente della Riscossione ha richiesto il pagamento della somma di € 12.903,46, asserendo la precedente notifica di specificati “atti” n.
000000028446-ACC-E068-2017, n. 000000041812-ACC-E068-2017, n. 000000170024-ACC-E068-2019,
n. 000000293766- ACC-E068-2018, n. 000000281825-ACC-E068-2018,, rispettivamente in data
22.11.2017, 23.07.2018, 5.12.2019, 17.10.2018 e 2.12.2019, per omesso pagamento dei tributi IMU, TASI,
TARES, TARI;
eccepisce la mancata notifica degli atti presupposti, il difetto di motivazione, la prescrizione
; chiede l'accoglimento del ricorso con condanna al pagamento di spese e competenze del giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari.
Si costituisce la concessionaria del Comune di Gizzeria, società ME SP . rilevando quanto segue :
1) la ricorrente ha omesso di pagare al Comune di Gizzeria, la complessiva somma di € 12.903,46
(comprensiva di sanzioni, interessi e spese) relativa ad omesso versamento di I.M.U. anni 2012, 2013 e
2014, di TASI anno 2014, di TARES anno 2013 e di TARI anni 2014 e 2015 ; 2 ) l'atto di accertamento n.
000000028446-ACC-E068-2017, relativo a IMU per l'anno 2012 è stato notificato in data 22-11-2017, mediante spedizione a mezzo del servizio postale, come risulta dall'avviso di ricevimento della raccomandata a. r. che si produce;
3) l'atto di accertamento n. 000000041812-ACC-E068-2017 relativo a IMU per l'anno
2013 è stato notificato in data 23-07-2018, mediante spedizione a mezzo del servizio postale, come risulta dall'avviso di ricevimento della raccomandata a. r. che si produce;
4 ) l'atto di accertamento n. 000000170024-
ACC- E068-2019, relativo a IMU e TASI per l'anno 2014, è stato spedito mediante raccomandata a.r. dall'Ufficio postale di Lamezia Terme in data 05.12.2019 ed in data 11.01.2020 il plico è stato restituito al mittente “per compiuta giacenza” ; 5 ) l'atto di accertamento 000000293766-ACC-E068-2018 , relativo a
TARES per l'anno 2013, è stato notificato in data 17-10-2018, mediante spedizione a mezzo del servizio postale, come risulta dall'avviso di ricevimento della raccomandata a. r. che si produce;
6) l'atto di accertamento n. 000000281825-ACC-E068-2018 , relativo a TARI per gli anni 2014 e 2015, è stato notificato in data 02-12-2019, mediante spedizione a mezzo del servizio postale, come risulta dal plico restituito al mittente “per compiuta giacenza” che si produce;
7) le notifiche sono state effettuate nei termini di legge e, si rileva che la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha costantemente precisato che per verificare se la notifica degli avvisi sia stata effettuata nei termini, evitando di incorrere in decadenza e/o prescrizione, bisogna aver riguardo alla data di spedizione della raccomandata, ossia a quando il soggetto notificatore
(Comune, Agenzia Entrate, ecc.) ha consegnato la busta all'ufficio postale (Cassazione civile, sez. un.
17/12/2021, n. 40.543); 8) Con la notifica dei suddetti atti presupposti (a norma dell'art. 2943, comma 4, c.
c.), il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., per ciascuno dei suddetti crediti è stato interrotto ed è iniziata la decorrenza di un nuovo periodo di prescrizione;
9) l'ente non è incorso in alcuna decadenza in quanto gli avvisi di accertamento sono stati emessi e notificati in osservanza dei termini previsti dall'art. 1, comma 161, della citata legge n. 296/2006, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati;
10 )per il computo di tali termini occorre tener conto delle sospensioni previste dalla legge durante il periodo della pandemia da Covid 19, ai sensi dell'art. 68 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, che ha disposto la sospensione dei termini di notifica delle cartelle di pagamento e delle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, cioè ha sospeso l'attività di riscossione coattiva ed ha previsto espressamente l'applicazione dell'art. 12, D.Lgs. n. 159/2015, secondo cui i termini per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti che scadevano entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2023 ; chiede di rigettare il ricorso e di condannare la ricorrente al pagamento delle spese e competenze del giudizio da distrarre ex art. 93 c.p.c in favore del procuratore costituito.
All'udienza del 22.10.2025,la Corte di Giustizia, udito il relatore, trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva che la parte resistente ha fornito la prova della sussistenza della pretesa tributaria : gli avvisi di accertamento, alla ricorrente sono stati notificati nei termini e non sono stati impugnati;
la mancata impugnazione degli atti ha reso il credito certo, liquido ed esigibile per cui l'ingiunzione di pagamento è legittima e la richiesta tributaria fondata. Infatti, la notifica di un atto antecedente a quello oggetto della odierna impugnazione, non opposto nei termini di legge, impedisce la proposizione di eccezioni che avrebbero potuto e dovuto essere mosse in sede di opposizione avverso l'atto in precedenza notificato, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 19 e 21 del d.lgs. 546/92. Anche l'eccezione della prescrizione
è insussistente, avendo la resistente fornito la prova delle notifiche degli avvisi di accertamento , e il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., per ciascuno dei crediti, oggetto dell'accertamento è stato interrotto ed è iniziata la decorrenza di un nuovo periodo di prescrizione;
del resto, per il computo di dei termini occorre tener conto delle sospensioni previste dalla legge durante il periodo della pandemia da
Covid 19, ai sensi dell'art. 68 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020;
l'intervento della disciplina emergenziale, che ha disposto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti che scadevano entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si è verificata la sospensione, ha comportato la proroga fino al 31 dicembre 2023 ; in particolare, si rileva che nel calcolo dei termini che si aggiungono a quelli di decadenza ordinariamente previsti dalla legge 269/2006 art. 1 comma 161- ,i termini aggiuntivi derivanti dalla sospensione, si applicano a tutte le annualità pregresse al 2020 (interpretazione molto estesa) quindi anche nel 2023 e 2024 (cfr circolare ANCI 2 novembre 2021). Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. Ogni altra eccezione rimane assorbita.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, da liquidarsi come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, Sezione III, definitivamente pronunciando, così provvede: -rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato;
-condanna la società ricorrente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di giudizio in favore della resistente società ME spa, liquidate in € 1.250,00, oltre il rimborso forfettario del 15% e accessori di legge, da distrarre, ex art. 93 cpc, in favore del procuratore antistatario. Catanzaro, 22 ottobre 2025.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ALCARO GIUSEPPE, Presidente
TACCARDI MARIA EVANGELISTA, Relatore
GAROFALO GIOVANNI, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 525/2024 depositato il 18/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 Sas Di Nominativo_1 & C. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune Di Gizzeria - 00297850794
elettivamente domiciliato presso Email_2
ME Spa - 01748900790
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 000000026241-ING-E068-2023 IMU
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 000000026241-ING-E068-2023 TARES - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 000000026241-ING-E068-2023 TASI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 997/2025 depositato il
24/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 sas di Nominativo_1 impugna l'atto di ingiunzione n. 000000026241-ING- E068-2023, notificato da ME Spa in data 20.12.2023, con il quale l'Agente della Riscossione ha richiesto il pagamento della somma di € 12.903,46, asserendo la precedente notifica di specificati “atti” n.
000000028446-ACC-E068-2017, n. 000000041812-ACC-E068-2017, n. 000000170024-ACC-E068-2019,
n. 000000293766- ACC-E068-2018, n. 000000281825-ACC-E068-2018,, rispettivamente in data
22.11.2017, 23.07.2018, 5.12.2019, 17.10.2018 e 2.12.2019, per omesso pagamento dei tributi IMU, TASI,
TARES, TARI;
eccepisce la mancata notifica degli atti presupposti, il difetto di motivazione, la prescrizione
; chiede l'accoglimento del ricorso con condanna al pagamento di spese e competenze del giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari.
Si costituisce la concessionaria del Comune di Gizzeria, società ME SP . rilevando quanto segue :
1) la ricorrente ha omesso di pagare al Comune di Gizzeria, la complessiva somma di € 12.903,46
(comprensiva di sanzioni, interessi e spese) relativa ad omesso versamento di I.M.U. anni 2012, 2013 e
2014, di TASI anno 2014, di TARES anno 2013 e di TARI anni 2014 e 2015 ; 2 ) l'atto di accertamento n.
000000028446-ACC-E068-2017, relativo a IMU per l'anno 2012 è stato notificato in data 22-11-2017, mediante spedizione a mezzo del servizio postale, come risulta dall'avviso di ricevimento della raccomandata a. r. che si produce;
3) l'atto di accertamento n. 000000041812-ACC-E068-2017 relativo a IMU per l'anno
2013 è stato notificato in data 23-07-2018, mediante spedizione a mezzo del servizio postale, come risulta dall'avviso di ricevimento della raccomandata a. r. che si produce;
4 ) l'atto di accertamento n. 000000170024-
ACC- E068-2019, relativo a IMU e TASI per l'anno 2014, è stato spedito mediante raccomandata a.r. dall'Ufficio postale di Lamezia Terme in data 05.12.2019 ed in data 11.01.2020 il plico è stato restituito al mittente “per compiuta giacenza” ; 5 ) l'atto di accertamento 000000293766-ACC-E068-2018 , relativo a
TARES per l'anno 2013, è stato notificato in data 17-10-2018, mediante spedizione a mezzo del servizio postale, come risulta dall'avviso di ricevimento della raccomandata a. r. che si produce;
6) l'atto di accertamento n. 000000281825-ACC-E068-2018 , relativo a TARI per gli anni 2014 e 2015, è stato notificato in data 02-12-2019, mediante spedizione a mezzo del servizio postale, come risulta dal plico restituito al mittente “per compiuta giacenza” che si produce;
7) le notifiche sono state effettuate nei termini di legge e, si rileva che la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha costantemente precisato che per verificare se la notifica degli avvisi sia stata effettuata nei termini, evitando di incorrere in decadenza e/o prescrizione, bisogna aver riguardo alla data di spedizione della raccomandata, ossia a quando il soggetto notificatore
(Comune, Agenzia Entrate, ecc.) ha consegnato la busta all'ufficio postale (Cassazione civile, sez. un.
17/12/2021, n. 40.543); 8) Con la notifica dei suddetti atti presupposti (a norma dell'art. 2943, comma 4, c.
c.), il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., per ciascuno dei suddetti crediti è stato interrotto ed è iniziata la decorrenza di un nuovo periodo di prescrizione;
9) l'ente non è incorso in alcuna decadenza in quanto gli avvisi di accertamento sono stati emessi e notificati in osservanza dei termini previsti dall'art. 1, comma 161, della citata legge n. 296/2006, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati;
10 )per il computo di tali termini occorre tener conto delle sospensioni previste dalla legge durante il periodo della pandemia da Covid 19, ai sensi dell'art. 68 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, che ha disposto la sospensione dei termini di notifica delle cartelle di pagamento e delle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, cioè ha sospeso l'attività di riscossione coattiva ed ha previsto espressamente l'applicazione dell'art. 12, D.Lgs. n. 159/2015, secondo cui i termini per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti che scadevano entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2023 ; chiede di rigettare il ricorso e di condannare la ricorrente al pagamento delle spese e competenze del giudizio da distrarre ex art. 93 c.p.c in favore del procuratore costituito.
All'udienza del 22.10.2025,la Corte di Giustizia, udito il relatore, trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva che la parte resistente ha fornito la prova della sussistenza della pretesa tributaria : gli avvisi di accertamento, alla ricorrente sono stati notificati nei termini e non sono stati impugnati;
la mancata impugnazione degli atti ha reso il credito certo, liquido ed esigibile per cui l'ingiunzione di pagamento è legittima e la richiesta tributaria fondata. Infatti, la notifica di un atto antecedente a quello oggetto della odierna impugnazione, non opposto nei termini di legge, impedisce la proposizione di eccezioni che avrebbero potuto e dovuto essere mosse in sede di opposizione avverso l'atto in precedenza notificato, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 19 e 21 del d.lgs. 546/92. Anche l'eccezione della prescrizione
è insussistente, avendo la resistente fornito la prova delle notifiche degli avvisi di accertamento , e il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., per ciascuno dei crediti, oggetto dell'accertamento è stato interrotto ed è iniziata la decorrenza di un nuovo periodo di prescrizione;
del resto, per il computo di dei termini occorre tener conto delle sospensioni previste dalla legge durante il periodo della pandemia da
Covid 19, ai sensi dell'art. 68 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020;
l'intervento della disciplina emergenziale, che ha disposto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti che scadevano entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si è verificata la sospensione, ha comportato la proroga fino al 31 dicembre 2023 ; in particolare, si rileva che nel calcolo dei termini che si aggiungono a quelli di decadenza ordinariamente previsti dalla legge 269/2006 art. 1 comma 161- ,i termini aggiuntivi derivanti dalla sospensione, si applicano a tutte le annualità pregresse al 2020 (interpretazione molto estesa) quindi anche nel 2023 e 2024 (cfr circolare ANCI 2 novembre 2021). Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. Ogni altra eccezione rimane assorbita.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, da liquidarsi come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, Sezione III, definitivamente pronunciando, così provvede: -rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato;
-condanna la società ricorrente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di giudizio in favore della resistente società ME spa, liquidate in € 1.250,00, oltre il rimborso forfettario del 15% e accessori di legge, da distrarre, ex art. 93 cpc, in favore del procuratore antistatario. Catanzaro, 22 ottobre 2025.