Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/04/2002, n. 4953
CASS
Sentenza 6 aprile 2002

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In tema di rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, l'art. 5 del R.D.L. n. 692/1923, secondo cui il lavoro straordinario deve essere remunerato con un aumento del 10 per cento sulla paga per lavoro ordinario, si applica nel solo caso di superamento del limite legale di quarantotto ore dell'orario di lavoro; all'interno di tale limite, opera il criterio generale di cui all'art. 2108 cod. civ. per cui le ore straordinarie devono essere compensate con un aumento di retribuzione rispetto a quella per lavoro ordinario; pertanto, non è affetta da nullità la clausola del ccnl che ha ridotto a 37 ore settimanali l'orario di lavoro, considerando come straordinario il lavoro prestato oltre le 37 ore e compensandolo con una maggiorazione del 10 per cento su una quota oraria di retribuzione calcolata sulla base di 39 ore, di modo che la maggiorazione risulta pari al 4,3 per cento della retribuzione oraria effettiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/04/2002, n. 4953
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4953
    Data del deposito : 6 aprile 2002

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