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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/11/2025, n. 10575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10575 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
RG 4485/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- SEZIONE OTTAVA CIVILE - nella persona del GIUDICE MONOCRATICO dott.ssa TT Lo IA al, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 350 bis e dell'art. 281-sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al numero 4485/2025 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi (R. G. A. C.) dell'anno 2025, avente ad oggetto appello e promossa
DA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
Napoli al Corso Umberto I n. 381 rappresentato e difeso dall'avv. Rosario
Molino, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in primo grado;
APPELLANTE - contro
C.F. , con sede in Trieste Controparte_1 P.IVA_1 alla via Machiavelli, n. 4, in persona del procuratore speciale legale rappresentante pro tempore Dott.ssa , in virtù dei poteri Controparte_2 conferitigli con procura speciale per Notaio di Milano del Persona_1
24/07/2024 rep. 63690 racc. 30547, elettivamente domiciliata in Napoli al C.so
Umberto I n° 154, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Maria, che la rappresenta e difende in virtù di procura posta su foglio separato;
-APPELLATA-
E
1 Il Giudice
dott. TT Lo IA Parte_2 con sede in Napoli alla Via S. Eframo Vecchio n.8-14;
-APPELLATI CONTUMACI-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Barra n. 3241, depositata in data 24.7.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello notificato in data 20 febbraio 2025, Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 3421/2024 resa dal Giudice
[...] di Pace di Barra in data 24 luglio 2024, con la quale era stata rigettata la domanda risarcitoria proposta nei confronti della Controparte_1
e della , con Parte_2 condanna alle spese e con imputazione a suo carico delle spese di CTU.
L'appellante, a sostegno dell'impugnazione, ha dedotto che il primo giudice avrebbe male interpretato le risultanze istruttorie e, in particolare, la testimonianza resa dal fratello dell'attore; ha chiesto pertanto la riforma della sentenza con riconoscimento dell'esclusiva responsabilità del convenuto nella determinazione dell'evento dannoso e la condanna della compagnia al risarcimento dei danni subiti dal veicolo Nissan.
Si è costituita eccependo preliminarmente l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello per difetto dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., e, comunque,
l'infondatezza del gravame, richiamando le valutazioni già espresse dal primo giudice in ordine alla genericità della prova testimoniale e all'inidoneità della consulenza tecnica a sopperire al difetto di prova del sinistro e dei danni.
La causa, all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis e 281 sexies c.p.c., veniva assegnata a sentenza, riservando il deposito nei successivi 30 giorni.
*************
Preliminarmente occorre rilevare che l'appellante non ha depositato copia della sentenza di primo grado, né integrale né in estratto.
Ora, seppure sia noto a questo Giudice che tale omissione non comporta improcedibilità automatica del gravame, essa tuttavia rende impossibile la verifica del contenuto delle rationes decidendi concretamente impugnate.
Il Giudice 2
dott. TT Lo IA Nel caso di specie, l'atto di appello fonda le proprie doglianze sull'assunto che il giudice di prime cure avrebbe “errato” nella valutazione della prova testimoniale e delle risultanze istruttorie, ma non consente di ricostruire la motivazione censurata, né di confrontare le doglianze con i passaggi effettivamente contenuti nella sentenza impugnata.
L'impugnazione risulta pertanto inammissibile per difetto di specificità e per impossibilità materiale di valutare la fondatezza delle censure.
Ad ogni modo, anche a voler esaminare nel merito il gravame, lo stesso si rivela comunque infondato, per non esservi prova dei danni eziologicamente riconducibili al sinistro per cui è causa.
Sul punto, appare preliminare precisare che, contrariamente agli assunti del
[...]
, nel caso di specie non la presunta mancata contestazione dei danni da Pt_1 parte della compagnia. Ed infatti, come ampiamente chiarito dalla Suprema
Corte (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 4681 del 15/02/2023), l'onere di contestazione opera solo con riguardo a fatti noti alla controparte. Appare sul punto evidente che il sinistro, la sua dinamica e i danni eventualmente riportati non siano nella sfera di conoscenza fattuale di CP_1
Ciò doverosamente chiarito, il sinistro, secondo la prospettazione dell'appellante si sarebbe verificato l'1.6.2019. A supporto probatorio della domanda, il ha offerto le dichiarazioni testimoniali del fratello che ha Parte_1 anche riconosciuto alcune fotografie, prive tuttavia di data certa, nonché una perizia di parte avente funzione di mero preventivo.
La testimonianza si limita a riferire, in modo del tutto generico, di “danni alla parte anteriore del veicolo” e al riconoscimento di alcune fotografie, senza descrizione puntuale delle modalità dell'urto, del punto di impatto, della dinamica, né dello stato del veicolo prima del fatto.
Tali elementi non sono evidentemente idonei di per sé a dimostrare né il verificarsi dei danni né la loro riferibilità al sinistro dedotto.
Né all'uopo la “perizia di parte” depositato consente di colmare la lacuna probatoria.
Essa è invero, un mero preventivo di riparazione, privo di data, privo di elementi oggettivi di riscontro e recante indicazione di “anno esercizio 2021”,
Il Giudice 3
dott. TT Lo IA quindi due anni dopo l'asserito sinistro del 2019.
Il preventivo di riparazione secondo la giurisprudenza è un mero atto unilaterale privo di valore probatorio autonomi (cfr. per tutte, Cass.
26693/2013, secondo cui: «Nel giudizio di risarcimento del danno da sinistro stradale, non ha valore di prova il preventivo di riparazione redatto da un soggetto estraneo alla controversia e non corroborato da altri elementi quali il listino prezzi relativo ai pezzi di ricambio del veicolo danneggiato e, soprattutto, dalle fotografie dello stesso»)
Il preventivo prodotto è quindi privo di valore probatorio, oltre che intrinsecamente inattendibile per l'evidente scollamento temporale.
Infine, la consulenza espletata non può in alcun modo sopperire al difetto di prova del danneggiato, noto essendo che «La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.» (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8498 del
31/03/2025)
Nel caso concreto, il consulente ha, peraltro, operato anni dopo il presunto sinistro, in assenza di elementi certi dai quali desumere la riconducibilità dei danni all'evento denunciato.
In conclusione, in assenza di prova circa i danni del veicolo, la loro riferibilità causale al sinistro del 1.6.2019, la compatibilità temporale dei danni con l'evento, l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo il valore della causa e le questioni giuridiche trattate, giusta dm 147/2022
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VIII Sezione covile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 3421/2024 del Parte_1
Il Giudice 4
dott. TT Lo IA Giudice di Pace di Barra, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello e, in ogni caso, lo rigetta;
2. conferma, per l'effetto, la sentenza impugnata;
4. condanna l'appellante alla refusione delle spese del presente grado di giudizio in favore di che liquida in € 1701,00 per compensi, Controparte_1 oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
5. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Così deciso in Napoli, in data 17.11.2025
Il Giudice
TT Lo IA
Il Giudice 5
dott. TT Lo IA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- SEZIONE OTTAVA CIVILE - nella persona del GIUDICE MONOCRATICO dott.ssa TT Lo IA al, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 350 bis e dell'art. 281-sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al numero 4485/2025 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi (R. G. A. C.) dell'anno 2025, avente ad oggetto appello e promossa
DA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
Napoli al Corso Umberto I n. 381 rappresentato e difeso dall'avv. Rosario
Molino, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in primo grado;
APPELLANTE - contro
C.F. , con sede in Trieste Controparte_1 P.IVA_1 alla via Machiavelli, n. 4, in persona del procuratore speciale legale rappresentante pro tempore Dott.ssa , in virtù dei poteri Controparte_2 conferitigli con procura speciale per Notaio di Milano del Persona_1
24/07/2024 rep. 63690 racc. 30547, elettivamente domiciliata in Napoli al C.so
Umberto I n° 154, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Maria, che la rappresenta e difende in virtù di procura posta su foglio separato;
-APPELLATA-
E
1 Il Giudice
dott. TT Lo IA Parte_2 con sede in Napoli alla Via S. Eframo Vecchio n.8-14;
-APPELLATI CONTUMACI-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Barra n. 3241, depositata in data 24.7.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello notificato in data 20 febbraio 2025, Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 3421/2024 resa dal Giudice
[...] di Pace di Barra in data 24 luglio 2024, con la quale era stata rigettata la domanda risarcitoria proposta nei confronti della Controparte_1
e della , con Parte_2 condanna alle spese e con imputazione a suo carico delle spese di CTU.
L'appellante, a sostegno dell'impugnazione, ha dedotto che il primo giudice avrebbe male interpretato le risultanze istruttorie e, in particolare, la testimonianza resa dal fratello dell'attore; ha chiesto pertanto la riforma della sentenza con riconoscimento dell'esclusiva responsabilità del convenuto nella determinazione dell'evento dannoso e la condanna della compagnia al risarcimento dei danni subiti dal veicolo Nissan.
Si è costituita eccependo preliminarmente l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello per difetto dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., e, comunque,
l'infondatezza del gravame, richiamando le valutazioni già espresse dal primo giudice in ordine alla genericità della prova testimoniale e all'inidoneità della consulenza tecnica a sopperire al difetto di prova del sinistro e dei danni.
La causa, all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis e 281 sexies c.p.c., veniva assegnata a sentenza, riservando il deposito nei successivi 30 giorni.
*************
Preliminarmente occorre rilevare che l'appellante non ha depositato copia della sentenza di primo grado, né integrale né in estratto.
Ora, seppure sia noto a questo Giudice che tale omissione non comporta improcedibilità automatica del gravame, essa tuttavia rende impossibile la verifica del contenuto delle rationes decidendi concretamente impugnate.
Il Giudice 2
dott. TT Lo IA Nel caso di specie, l'atto di appello fonda le proprie doglianze sull'assunto che il giudice di prime cure avrebbe “errato” nella valutazione della prova testimoniale e delle risultanze istruttorie, ma non consente di ricostruire la motivazione censurata, né di confrontare le doglianze con i passaggi effettivamente contenuti nella sentenza impugnata.
L'impugnazione risulta pertanto inammissibile per difetto di specificità e per impossibilità materiale di valutare la fondatezza delle censure.
Ad ogni modo, anche a voler esaminare nel merito il gravame, lo stesso si rivela comunque infondato, per non esservi prova dei danni eziologicamente riconducibili al sinistro per cui è causa.
Sul punto, appare preliminare precisare che, contrariamente agli assunti del
[...]
, nel caso di specie non la presunta mancata contestazione dei danni da Pt_1 parte della compagnia. Ed infatti, come ampiamente chiarito dalla Suprema
Corte (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 4681 del 15/02/2023), l'onere di contestazione opera solo con riguardo a fatti noti alla controparte. Appare sul punto evidente che il sinistro, la sua dinamica e i danni eventualmente riportati non siano nella sfera di conoscenza fattuale di CP_1
Ciò doverosamente chiarito, il sinistro, secondo la prospettazione dell'appellante si sarebbe verificato l'1.6.2019. A supporto probatorio della domanda, il ha offerto le dichiarazioni testimoniali del fratello che ha Parte_1 anche riconosciuto alcune fotografie, prive tuttavia di data certa, nonché una perizia di parte avente funzione di mero preventivo.
La testimonianza si limita a riferire, in modo del tutto generico, di “danni alla parte anteriore del veicolo” e al riconoscimento di alcune fotografie, senza descrizione puntuale delle modalità dell'urto, del punto di impatto, della dinamica, né dello stato del veicolo prima del fatto.
Tali elementi non sono evidentemente idonei di per sé a dimostrare né il verificarsi dei danni né la loro riferibilità al sinistro dedotto.
Né all'uopo la “perizia di parte” depositato consente di colmare la lacuna probatoria.
Essa è invero, un mero preventivo di riparazione, privo di data, privo di elementi oggettivi di riscontro e recante indicazione di “anno esercizio 2021”,
Il Giudice 3
dott. TT Lo IA quindi due anni dopo l'asserito sinistro del 2019.
Il preventivo di riparazione secondo la giurisprudenza è un mero atto unilaterale privo di valore probatorio autonomi (cfr. per tutte, Cass.
26693/2013, secondo cui: «Nel giudizio di risarcimento del danno da sinistro stradale, non ha valore di prova il preventivo di riparazione redatto da un soggetto estraneo alla controversia e non corroborato da altri elementi quali il listino prezzi relativo ai pezzi di ricambio del veicolo danneggiato e, soprattutto, dalle fotografie dello stesso»)
Il preventivo prodotto è quindi privo di valore probatorio, oltre che intrinsecamente inattendibile per l'evidente scollamento temporale.
Infine, la consulenza espletata non può in alcun modo sopperire al difetto di prova del danneggiato, noto essendo che «La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.» (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8498 del
31/03/2025)
Nel caso concreto, il consulente ha, peraltro, operato anni dopo il presunto sinistro, in assenza di elementi certi dai quali desumere la riconducibilità dei danni all'evento denunciato.
In conclusione, in assenza di prova circa i danni del veicolo, la loro riferibilità causale al sinistro del 1.6.2019, la compatibilità temporale dei danni con l'evento, l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo il valore della causa e le questioni giuridiche trattate, giusta dm 147/2022
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VIII Sezione covile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 3421/2024 del Parte_1
Il Giudice 4
dott. TT Lo IA Giudice di Pace di Barra, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello e, in ogni caso, lo rigetta;
2. conferma, per l'effetto, la sentenza impugnata;
4. condanna l'appellante alla refusione delle spese del presente grado di giudizio in favore di che liquida in € 1701,00 per compensi, Controparte_1 oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
5. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Così deciso in Napoli, in data 17.11.2025
Il Giudice
TT Lo IA
Il Giudice 5
dott. TT Lo IA