Ordinanza presidenziale 11 aprile 2025
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00058/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00245/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 245 del 2018, proposto da AR IN, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Formica, Pietro Siciliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
- della scheda valutativa numero d'ordine 26 del 08.02.2018, notificata in data 01.03.2018, relativa al periodo 01.01.2017 – 31.12.2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 dicembre 2025 il dott. AB IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente riferisce nel ricorso all’esame che è entrato nell’Arma dei Carabinieri in data 15.1.1992 quale allievo carabiniere effettivo e che dal luglio 2002, anno nel quale è stato promosso al grado di “Brigadiere”, al 31 dicembre 2015, è sempre stato valutato come “eccellente” nella documentazione caratteristica compilata annualmente.
In data 31 marzo 2017 il ricorrente riceveva la notifica della scheda valutativa n. d’ordine 25 con la quale gli si comunicava, in relazione al periodo 1.11.2016 – 31.12.2016, la variazione della valutazione, che si concludeva con una qualifica finale di “Superiore alla media”. Detta scheda veniva ritualmente impugnata con ricorso n. 337/17 R.G. (poi dichiarato perento con decreto presidenziale n. 10/2023). In data 1.3.2018 veniva notificata all’odierno ricorrente la scheda valutativa oggetto di impugnazione, relativa all’anno 2017. La stessa, redatta dal medesimo comandante di reparto e dallo stesso capo sezione telematica, che hanno reso il giudizio oggetto del procedimento rubricato sub n. 337/17 R.G., vede la conferma delle singole voci che compongono il documento, ma un diverso giudizio conclusivo. Resta invece sempre invariata la qualifica finale di “Superiore alla media”. Ciò anche in presenza di circostanze lavorative diverse rispetto a quelle riportate nella scheda valutativa n. d’ordine 25.
Le amministrazioni indicate in epigrafe si sono costituite per resistere.
Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 19 dicembre 2025.
Premesso ciò, avverso la scheda n. 26 (anno 2017) qui gravata sono mosse le seguenti censure.
Con il primo motivo di diritto si deduce la violazione dell’obbligo di astensione (art. 690 D.P.R. 69/10), poiché, si dice, la precedente scheda n. 25 era stata oggetto di ricorso, i compilatori, che sono i medesimi, dovevano astenersi dal redigere quella successiva.
La critica va disattesa sulla base di condivisibile giurisprudenza secondo cui la sola circostanza della pendenza di un contenzioso, non può comportare automaticamente obbligo di astensione del valutatore il cui operato è coinvolto nel ridetto contenzioso, (cfr. Consiglio di Stato sez. II, 28 ottobre 2024, n. 8596).
Infatti, come già chiarito da questo T.A.R. “ Gli indici sintomatici della opportunità di astensione devono essere particolarmente significativi e valutati con rigore, perché in materia di documentazione caratteristica inerente i militari, sussiste un interesse pubblico a che la valutazione sia fatta dai superiori gerarchici che lavorano a stretto contatto con il valutato, e ciò in quanto solo tali soggetti sono in grado di apprezzare le qualità personali del valutato stesso, nonché la qualità delle sue prestazioni (cfr. Tar Lombardia, Milano, sez. III, 14/11/2018, n. 2580; T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, sez. I, 10/7/2019, n. 315) ”, (T.A.R. Marche sez. I, 4 novembre 2024, n. 848).
Il primo motivo di ricorso è, quindi, infondato.
Con il secondo motivo si deduce difetto di motivazione. Si dice che nel periodo oggetto di valutazione il ricorrente è stato impiegato in diverso settore rispetto al suo proprio (riparazione delle attrezzature hardware di tutti i reparti facenti parte del Comando Legione Carabinieri Marche). Come confermato dallo stesso compilatore nella scheda impugnata, il ricorrente si è “auto formato” per affrontare le nuove incombenze.
Diversamente da quanto riportato nel giudizio della scheda valutativa precedente, n. d’ordine 25, si osserva, nella scheda valutativa oggetto del presente ricorso non si rinvengono considerazioni quali “ minor energia… motivazione….minor costanza di rendimento….ripetute sollecitazioni ”, che avevano contraddistinto il giudizio complessivo della precedente valutazione, comportando la qualifica di “ superiore alla media ”. Esaminando le singole voci delle due schede n. 25 e n. 26, alla luce dell’attività svolta e del giudizio complessivo e comparandole con le precedenti note caratteristiche, si rileva, si dice, l’illogicità che affligge il documento oggetto di ricorso.
Tale illogicità, si afferma, è ravvisabile anche mediante raffronto con la scheda valutativa n. d’ordine 18. Si evidenzia che in presenza di identiche voci di giudizio, assieme a ben nove voci con giudizio inferiore rispetto a quella impugnata con il presente ricorso (segnatamente le voci sub n. 4-10-11-13-16-20-21-23-24), il rendimento giudicato con la scheda valutativa n. d’ordine 18 veniva qualificato comunque come “Ottimo” e la qualifica finale vedeva il giudizio di “Eccellente”.
Il secondo motivo di ricorso, testé riassunto, è persuasivo. Seppur sia vero, infatti, che ciascun periodo valutativo è autonomo rispetto agli altri e che non è in genere necessaria una motivazione articolata nella documentazione caratteristica dei militari, se non per giudizi estremi, in negativo e in positivo, la difesa di parte ricorrente ha qui posto in evidenza tre elementi specifici che avrebbero richiesto una adeguata e più approfondita motivazione.
In primo luogo il trasferimento ad altra mansione, in settore diverso da quello di appartenenza, con adattamento e auto formazione individuale, rappresenta un fatto non ordinario o scontato, che denota flessibilità organizzativa e dedizione al servizio. Inoltre, vi è stata espressa positiva valutazione della flessibilità con cui il militare ha affrontato tale modifica di impiego. Ciononostante, la valutazione non è stata modificata rispetto all’anno precedente.
In secondo luogo, il confronto con precedenti schede valutative (specie la n. 18) evidenzia che in passato, con voci valutative analoghe o addirittura peggiori rispetto a quanto risultante dalla scheda n. 26 impugnata, è stato assegnato un giudizio di eccellente. Ciò che rappresenta un’anomalia difficilmente comprensibile, in assenza di adeguata spiegazione, viceversa assente.
In terzo luogo, rispetto alla scheda n. 25 anch’essa compendiata dal giudizio di “superiore alla media”, nell’attuale sono assenti voci valutative che esprimono un trend peggiorativo o negativo.
Queste considerazioni, nel loro insieme, conducono a ritenere che la discrezionalità dell’Amministrazione sia stata esercitata nel caso di specie in modo non adeguatamente motivato.
Il ricorso va, dunque, accolto e per l’effetto va annullata la scheda valutativa impugnata, ai fini del suo riesame.
Sussistono, data la particolarità del caso, sufficienti ragioni per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto gravato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ED PE TA, Presidente
AB IO, Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AB IO | ED PE TA |
IL SEGRETARIO