TAR Ancona, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 58
TAR
Ordinanza presidenziale 11 aprile 2025
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Sentenza 22 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione obbligo di astensione

    La Corte ha disatteso la censura, ritenendo che la sola pendenza di un contenzioso non comporti un automatico obbligo di astensione del valutatore, essendo necessari indici sintomatici particolarmente significativi.

  • Accolto
    Difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto persuasiva la censura, evidenziando che il trasferimento ad altra mansione, l'auto-formazione, il confronto con schede precedenti che attribuivano giudizi migliori a parità di voci valutative, e l'assenza di elementi peggiorativi rispetto alla scheda precedente, richiedevano una motivazione più approfondita che è risultata assente. La discrezionalità dell'Amministrazione è stata esercitata in modo non adeguatamente motivato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Ancona, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 58
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
    Numero : 58
    Data del deposito : 22 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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