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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 20/01/2026, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 567/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GIACOPONELLO MARIA GABRIELLA, Presidente PAGANO ANDREA, Relatore CRESCENTI EMANUELE, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3274/2022 depositato il 10/06/2022
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3142/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 10 e pubblicata il 17/11/2021 Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0103736719401 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
ED INMOTIVI IN FATTO DIRITTO
Con sentenza n. 3142/21, la C.T.P. di Messina ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla Ricorrente_1 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, avverso la comunicazione ex art. 54 bis del D.P.R. n. 633/1972, di cui in epigrafe, derivante, da un mero controllo formale della “Comunicazione liquidazioni periodiche Iva “, presentata dalla società ricorrente per il quarto trimestre 2018, sulla base della seguente motivazione: “Come ha più volte ribadito la
Suprema Corte , e da ultimo con ordinanza n. 3185/2021 , pubblicata in data 9 febbraio 2021 , lo strumento di cui all'art. 54 bis , succitato , così come quello , di cui all'art. 36 bis del D.P.R. n.
600/1973, non costituisce la manifestazione di un accertamento tributario , ma soltanto l'esito del controllo automatizzato dei dati , dalla cui incongruenza od omissione , discende l'invito rivolto al contribuente di pagare quanto eventualmente ritenuto dovuto , oppure a fornire chiarimenti in ordine alla correttezza dei dati forniti tale da contrastare l'ipotesi accertativa adombrata , in via ipotetica, dall'amministrazione finanziaria . Solo , in esito a tale interlocuzione endoprocedimentale , sorge in capo a quest'ultima l'onere di recepire , se ritenuti fondati , i chiarimenti eventualmente trasmessi , così da superare e giustificare l'incongruenza formale rilevata , oppure l'obbligo di iscrizione a ruolo delle somme ritenute dovute e non corrisposte .”. Le spese di lite sono state compensate.
La sentenza è stata appellata dalla parte soccombente, che ha invocato l'integrale riforma della medesima, riaffermando il principio della impugnabilità, sia pure in via facoltativa, degli atti non ricompresi nell'elencazione di cui all'art. 19 D.lgs. 546/92. Ha dedotto, nel merito, che non si era configurata, nel caso di specie, un'ipotesi di omesso versamento dell'Iva a debito, in forza della proroga del termine dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni IVA al 30 settembre 2019, ai sensi dell'art. 12-quinquies del D.L. 30 aprile
2019, n. 34. Ha rappresentato, ancora, avendo, che essa società aveva regolarmente provveduto al pagamento dell'IVA dovuta nel 4° trimestre 2018 salvo erronea indicazione del codice “4” al posto del codice “5” nel modello LIPE 4 Trim. rigo VP1. Si è costituita la controparte, instando per il rigetto del gravame e la conferma della sentenza appellata.
Sennonché, in data 2.2.23, l'ufficio appellato ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio, per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, avendo l'ufficio operato lo sgravio in relazione alla cartella emessa a seguito della comunicazione di irregolarità quivi impugnata. Nessun altro atto o documento è stato depositato dall'appellante.
All'esito della udienza odierna, è stata deliberata la decisione, come da dispositivo.
È evidente che, alla luce dell'avvenuto sgravio della cartella seguita alla comunicazione di irregolarità impugnata, si profila una cessazione della materia del contendere.
Le spese del giudizio vanno compensate, atteso che – indipendentemente dalla controversa questione relativa all'impugnabilità dell'avviso bonario – l'emissione di tale avviso è stata comunque determinata da un errore commesso dal contribuente nella compilazione della dichiarazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Così deciso in Messina, il 12 gennaio 2026
Il giudice relatore Il Presidente
ND NO AR EL GI
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GIACOPONELLO MARIA GABRIELLA, Presidente PAGANO ANDREA, Relatore CRESCENTI EMANUELE, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3274/2022 depositato il 10/06/2022
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3142/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 10 e pubblicata il 17/11/2021 Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0103736719401 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
ED INMOTIVI IN FATTO DIRITTO
Con sentenza n. 3142/21, la C.T.P. di Messina ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla Ricorrente_1 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, avverso la comunicazione ex art. 54 bis del D.P.R. n. 633/1972, di cui in epigrafe, derivante, da un mero controllo formale della “Comunicazione liquidazioni periodiche Iva “, presentata dalla società ricorrente per il quarto trimestre 2018, sulla base della seguente motivazione: “Come ha più volte ribadito la
Suprema Corte , e da ultimo con ordinanza n. 3185/2021 , pubblicata in data 9 febbraio 2021 , lo strumento di cui all'art. 54 bis , succitato , così come quello , di cui all'art. 36 bis del D.P.R. n.
600/1973, non costituisce la manifestazione di un accertamento tributario , ma soltanto l'esito del controllo automatizzato dei dati , dalla cui incongruenza od omissione , discende l'invito rivolto al contribuente di pagare quanto eventualmente ritenuto dovuto , oppure a fornire chiarimenti in ordine alla correttezza dei dati forniti tale da contrastare l'ipotesi accertativa adombrata , in via ipotetica, dall'amministrazione finanziaria . Solo , in esito a tale interlocuzione endoprocedimentale , sorge in capo a quest'ultima l'onere di recepire , se ritenuti fondati , i chiarimenti eventualmente trasmessi , così da superare e giustificare l'incongruenza formale rilevata , oppure l'obbligo di iscrizione a ruolo delle somme ritenute dovute e non corrisposte .”. Le spese di lite sono state compensate.
La sentenza è stata appellata dalla parte soccombente, che ha invocato l'integrale riforma della medesima, riaffermando il principio della impugnabilità, sia pure in via facoltativa, degli atti non ricompresi nell'elencazione di cui all'art. 19 D.lgs. 546/92. Ha dedotto, nel merito, che non si era configurata, nel caso di specie, un'ipotesi di omesso versamento dell'Iva a debito, in forza della proroga del termine dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni IVA al 30 settembre 2019, ai sensi dell'art. 12-quinquies del D.L. 30 aprile
2019, n. 34. Ha rappresentato, ancora, avendo, che essa società aveva regolarmente provveduto al pagamento dell'IVA dovuta nel 4° trimestre 2018 salvo erronea indicazione del codice “4” al posto del codice “5” nel modello LIPE 4 Trim. rigo VP1. Si è costituita la controparte, instando per il rigetto del gravame e la conferma della sentenza appellata.
Sennonché, in data 2.2.23, l'ufficio appellato ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio, per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, avendo l'ufficio operato lo sgravio in relazione alla cartella emessa a seguito della comunicazione di irregolarità quivi impugnata. Nessun altro atto o documento è stato depositato dall'appellante.
All'esito della udienza odierna, è stata deliberata la decisione, come da dispositivo.
È evidente che, alla luce dell'avvenuto sgravio della cartella seguita alla comunicazione di irregolarità impugnata, si profila una cessazione della materia del contendere.
Le spese del giudizio vanno compensate, atteso che – indipendentemente dalla controversa questione relativa all'impugnabilità dell'avviso bonario – l'emissione di tale avviso è stata comunque determinata da un errore commesso dal contribuente nella compilazione della dichiarazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Così deciso in Messina, il 12 gennaio 2026
Il giudice relatore Il Presidente
ND NO AR EL GI