Sentenza 5 aprile 2004
Massime • 1
È illegittimo il provvedimento del giudice dell'esecuzione che rigetti la richiesta di revoca della sentenza, per sopravvenuta abolitio criminis (art. 673 cod. proc. pen.), affermando la sussistenza della continuità normativa tra la disciplina vigente e quella previgente senza accertare, alla luce della sentenza di cui si chiede la revoca, se gli elementi specializzanti introdotti dalla nuova normativa - in aggiunta a quanto previsto dalla previgente norma incriminatrice - abbiano formato oggetto di accertamento giudiziale rispetto al quale l'imputato abbia avuto modo di difendersi, posto che il giudice dell'esecuzione deve compiere un accertamento rigorosamente limitato al contenuto ed alla portata della sentenza di condanna e qualora gli elementi richiesti dalla nuova norma non abbiano formato oggetto di detto accertamento ed il fatto come accertato dal giudice di merito rientri nell'ambito dell'abolitio criminis, egli deve applicare l'art. 2, comma secondo, cod. pen.. (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di revoca di una sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 223, comma secondo, n. 1, legge fallimentare (bancarotta fraudolenta impropria) in relazione all'art. 2621 cod. civ. (false comunicazioni sociali), riformulati dagli artt. 1 e 4 D.Lgs. n. 61 del 2002, ed ha affermato che, poichè dalla sentenza del Tribunale emerge una sopravvalutazione nel bilancio, da parte dell'imputato, della voce rimanenze di magazzino, ma non risulta alcun elemento idoneo a consentire la verifica del superamento delle soglie di punibilità, secondo la nuova disciplina dettata dall'art. 2621 cod. civ., non può affermarsi che sussiste continuità normativa tra vigente e previgente disciplina, non solo con riguardo all'ipotesi della bancarotta fraudolenta impropria ma anche all'ipotesi delle false comunicazioni sociali).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/04/2004, n. 26859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26859 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 05/04/2004
Dott. CALABRESE Renato L. - Consigliere - SENTENZA
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - N. 587
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 043763/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ZZ US N. IL 05/03/1942;
avverso ORDINANZA del 20/10/2003 TRIBUNALE di COMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. PANZANI LUCIANO;
lette le conclusioni del P.G. per l'inammissibilità del ricorso;
Con ordinanza 20 ottobre 2003 il Tribunale di Como - giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza proposta da AZ AU per la revoca parziale della sentenza dello stesso Tribunale del 24 giugno 1999, irrevocabile il 20 luglio 1999, con la quale al AZ era stata applicata la pena di un anno e quattro mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 223, comma 2^, n. 1, legge fall., in relazione all'art. 2621 c.c.. Ha proposto ricorso per Cassazione la difesa del AZ deducendo violazione dell'art. 445, comma 2^, e dell'art. 673 c.p.p. per quanto concerne i poteri di accertamento del giudice, nonché dell'art. 2, comma 2^, c.p. Osserva che la sentenza di cui si era chiesta la revoca è sentenza di applicazione della pena, in cui non vi è un giudicato sui fatti costitutivi dei reati contestati;
che il giudice dell'esecuzione nel procedimento di revoca della sentenza ex art. 673 c.p.p. ha limitati poteri di accertamento, che gli impediscono ogni accesso al materiale probatorio od ai documenti di causa. Non sarebbe consentita la rivisitazione del giudizio di merito o l'esecuzione di ulteriori accertamenti. Nella specie il Tribunale, dopo aver escluso che potesse continuare ad avere effetto la sentenza di condanna relativamente alla nuova formulazione del delitto di bancarotta impropria di cui all'art. 223, comma 2^, n. 1 l. fall., ha affermato la permanenza dell'illiceità del fatto ai sensi del novellato art. 2621 c.c. andando a ricercare gli elementi specializzanti della nuova fattispecie incriminatrice rispetto a quella precedentemente in vigore negli atti del giudizio, con ciò esulando dai riconosciutigli dall'art. 673 c.p.p.. Il ricorso è fondato.
Questa Corte in altra occasione ha affermato che il giudice dell'esecuzione richiesto di revoca della sentenza per sopravvenuta "abolitio criminis" a norma dell'art. 673 c.p.p., pur non potendo ricostruire la vicenda per cui vi è stata condanna in termini diversi da quelli definiti con la sentenza irrevocabile, ne' valutare i fatti in modo difforme da quanto ritenuto dal giudice della cognizione, deve accertare se il reato per il quale è stata pronunciata condanna sia considerato ancora tale dalla legge e, nell'effettuare tale accertamento, ha il potere di far emergere dal quadro probatorio già acquisito elementi che, irrilevanti al momento della sentenza, siano divenuti determinanti, alla luce del diritto sopravvenuto, per la decisione sull'imputazione contestata (Cass. pen., Sez. 1^, 24/05/2002, n. 23243, Mazzuoccolo, Giust. Pen., 2003, 3, 3, 139; Cass. pen., Sez. 3^, 24/05/2001, n. 26237, Baldo, Riv. Pen., 2001, 936).
Ritiene però il Collegio che tale indagine debba muovere dalla sentenza e che gli elementi da considerare siano quindi solo quelli che già hanno formato oggetto dell'accertamento del giudice del merito.
Le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 26 marzo 2003, n. 7, Giordano e altri, hanno affermato il principio secondo il quale la riformulazione degli artt. 2621 c.c. e 223, co. 2^, n. 1 l. fall. ad opera dell'art. 1 d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, non ha comportato l'abolizione totale dei reati precedentemente previsti, ma ha determinato una successione di leggi, con effetto parzialmente abrogativo in relazione ai fatti commessi prima della riformulazione, che non integrano le nuove fattispecie incriminatoci. Com'è noto la nuova ipotesi contravvenzionale introdotta dall'art. 2621, co. 3^ e 4^, nuovo testo dispone che "La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.
In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta". Analoga esclusione della punibilità è disposta nell'ipotesi di delitto punibile a querela di parte prevista dall'art. 2622, nuovo testo. La già ricordata decisione delle Sezioni Unite ha ritenuto che la riformulazione dell'art. 2621 c.c. (ed il discorso evidentemente vale anche per l'ipotesi di cui all'art. 2622) non abbia comportato l'abolizione totale dei reati precedentemente previsti, ma abbia determinato anche in questo caso una successione di leggi, con effetto parzialmente abrogativo in relazione ai fatti commessi prima della riformulazione che non integrano le nuove fattispecie incriminatrici. La sussistenza degli elementi specializzanti introdotti dalla nuova normativa costituisce dunque requisito perché si possa affermare la continuità normativa tra la vecchia e la nuova disciplina e la conseguente punibilità dei fatti pregressi. L'introduzione di un elemento specializzante rispetto alla fattispecie precedentemente prevista dalla norma incriminatrice comporta che il fatto in cui tale elemento specializzante non sia ulteriormente previsto cessi di e considerato dalla legge come reato, con la conseguenza che in tal caso dovrà trovare applicazione l'art. 2, co. 2^, c.p. Anche l'art. 223, comma 2^, n. 1 legge fall., nella nuova formulazione introdotta dalla legge 61/2002, richiede che la condotta di falso prevista dagli artt. 2621, 2622 e ss. abbia cagionato o concorso a cagionare il dissesto della società, anche in questo caso introducendo un elemento specializzante rispetto alla fattispecie precedentemente prevista dalla norma incriminatrice. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Corno ha già escluso che possa affermarsi che la condotta del AZ abbia cagionato o concorso a cagionare il dissesto della fallita Cama Industrie s.p.a. Va qui aggiunto che dalla sentenza in questione non emerge alcuna circostanza di fatto che consenta di ritenere sussistente il superamento delle soglie di punibilità previste dalla nuova norma incriminatrice in ordine alla nuova fattispecie di cui all'art. 2621 c.c.. La sussistenza degli elementi specializzanti richiesti dall'attuale normativa in aggiunta a quanto previsto dalla vecchia norma incriminatrice, comporta perché si possa addivenire a pronuncia di condanna che tali elementi abbiano formato oggetto di un accertamento rispetto al quale la parte abbia avuto modo di difendersi. Le Sezioni Unite con la già ricordata sentenza hanno affermato che, se nelle more tra la pronuncia della decisione impugnata e la trattazione del ricorso è intervenuta un'abolizione parziale è alla decisione impugnata che la Corte di Cassazione deve fare riferimento per stabilire se gli elementi richiesti dalla nuova legge avevano o meno formato oggetto dell'accertamento giudiziale, e in caso affermativo su di essi deve esercitare il suo giudizio;
ma se quegli elementi non hanno formato oggetto di accertamento e la Corte di Cassazione si trova in presenza di un fatto che, per com'è stato accertato dal giudice di merito, rientra nell'ambito dell'abolizione, e dunque non è più previsto come reato, non può che trame le conseguenze imposte dagli artt. 129 e 620, comma 1^, lett. a) c.p.p.. Tali principi, affermati dalle Sezioni Unite per il giudizio di cognizione, valgono a fortiori in sede d'incidente d'esecuzione, dovendosi ritenere precluso al giudice dell'esecuzione fare riferimento a fatti e circostanze che non sono stati oggetto di accertamento in contraddittorio, non potendosi ammettere nei confronti del condannato un regime deteriore rispetto a quello previsto dal legislatore per l'imputato.
Ne consegue che l'accertamento cui è chiamato il giudice dell'esecuzione ai tini dell'applicazione del principio sancito dall'art. 2, comma 2^, c.p. è rigorosamente limitato al contenuto ed alla portata della sentenza di condanna, senza che egli possa procedere ad un nuovo e diverso esame degli atti del giudizio, al fine dell'affermazione della continuità normativa tra la fattispecie per cui è intervenuta condanna e quella nuova introdotta da norma successiva, per ricavarne elementi che non sono stati oggetto di accertamento nel giudizio in cui si è formato il giudicato e rispetto ai quali non è stato rispettato il diritto di difesa. Ne deriva che poiché dalla sentenza del Tribunale di Como del 24 giugno 1999 emerge che il ricorrente aveva sopravvalutato la voce rimanenze di magazzino nel bilancio al 31.12.1990, ma non risulta alcun elemento idoneo a consentire la verifica del superamento delle soglie di punibilità secondo la nuova disciplina dettata dall'art. 2621 c.c. nel testo attualmente vigente, deve ritenersi che nel caso di specie non possa affermarsi continuità normativa tra vecchia e nuova disciplina, non soltanto con riferimento alla fattispecie della bancarotta fraudolenta impropria, ma neppure con riguardo all'ipotesi delle false comunicazioni sociali. Trova pertanto applicazione il disposto dell'art. 2, comma 2^, c.p. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Corno per nuovo esame, avendo il Tribunale qualificato l'istanza di revoca come revoca parziale.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Como per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2004