Sentenza 3 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/06/2002, n. 8006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8006 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2002 |
Testo completo
6 N 8 O 9 I 1 ee 74966 T / 4 A / R T A 2 I S . I R R 5 0 8006/ 0 2 . G P A . E . T N R D . U L B E A B A D I D T I Oggetto: IRPEF - Agevolazioni per R A 1 S E I T 3 N T rremotati 1 E R N S . E E IN I S T N A E A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE M R.G.N. 3784/2001 SEZIONE QUINTA CIVILE Cron. 220 23 composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Rep. Dott. Enrico Papa Dott. Eugenio Amari Consigliere C.C. 29.01.2002 Dott. Paolo Giuliani Consigliere Dott. Vittorio Ragonesi Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Achille Meloncelli Rel. Consigliere CAMPIONE CIVILE ha pronunciato la seguente: 74966 SENTENZA N. sul ricorso proposto: dal MINISTERO DELLE FINANZE, UFFICIO DELLE ENTRATE DI FOLIGNO, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dal- l'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è legalmente domicilia- to in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
- ricorrente -
contro " il signor EP IC, residente a [...](Perugia), via Moncenisio, n. 30; - intimato avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Perugia 14 di- cembre 1999, n. 507/06/99, depositata il 20 dicembre 1999; 6 9 M 3 udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio del 29 gennaio 2002 dal Cons. Achille Meloncelli;
vista la nota del 5 novembre 2001, con la quale il P.M., in persona del Sosti- tuto procuratore generale dottor Maurizio Velardi, chiede che il ricorso sia rigettato per manifesta infondatezza;
Svolgimento del processo e motivi della decisione 1. Il signor EP IC è destinatario di una cartella esattoriale, relativa a iscrizione a ruolo per il recupero IRPEF 1985 sospesa ai sensi del- l'art. 13 quinquies DL 26 maggio 1984, n. 159, convertito in legge 24 luglio 1984, n. 363. 2. Il ricorso del contribuente è accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Perugia con sentenza n. 305/08/96. 3. L'appello dell'Ufficio delle imposte dirette di Foligno è rigettato dalla Commissione tributaria regionale di Perugia con sentenza 14 dicembre 1999, n. 507/06/99. 4.1. Il Ministro delle finanze ricorre per la cassazione della senten- za della Commissione tributaria regionale di Perugia 14 dicembre 1999, n. 507/06/99, denunciando la violazione e la falsa applicazione: dell'art. 28 L. 13 maggio 1999, n. 133; dell'art.
3.2 bis DL 30 dicembre 1985, n. 971; del- l'art. 13.1 L. 27 dicembre 1997, n. 449; dell'art. 10 L. 28 febbraio 1986, n. 46; dell'art. 2 DPR 29 settembre 1973, n. 597; del DL 29 maggio 1989, n. 202, convertito in L. 28 luglio 1989, n. 263. 4.2. Il Ministro ricorrente conclude chiedendo la cassazione della sentenza impugnata, con ogni conseguente pronuncia anche in ordine alle spese giudiziali. سلام 5. Il ricorso è manifestamente infondato. Infatti, è principio consoli- dato nella giurisprudenza di questa Corte, in tema di agevolazioni tributarie per i terremotati dell'Italia centrale e meridionale, quello secondo il quale dev'essere considerato come introduttivo di un'ulteriore agevolazione, con- sistente nella rideterminazione dell'imponibile dopo la scadenza della so- spensione, al netto dei versamenti sospesi, l'art.
3.2 bis DL 30 dicembre 1985, n. 791, convertito in L. 28 febbraio 1986, n. 46, il quale prevede che le somme relative ai pagamenti delle imposte dirette, sospesi, in virtù del- l'art. 13 quinquies DL 26 maggio 1984, n. 159, convertito in L. 24 luglio 1984, n. 363, fino al 31 dicembre 1985, non concorrono alla formazione del- l'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR, in virtù dell'interpretazione au- tentica di cui all'art. 28 L. 13 maggio 1999, n. 133, posto in relazione all'art. E 11 L. 18 febbraio 1999, n. 28. N 6 O 8 I 6. La manifesta infondatezza del ricorso ne comporta il rigetto. 9 Z 1 A / 5 4 R / . T 6 7. Poiché il contribuente intimato non si è costituito in giudizio, non S A N 2 I I - . G R R B . E A P . v'è ragione perché ci si promunci sulle spese processuali relative al giudizio . R T L D L U A L A B E D . di cassazione. I D B E R I A S T T T A N I N
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E 1 E S R 3 S I 1 E E A T . la Corte rigetta il ricorso. N A M Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2002. Il Presidente by co Il relatore ed estensore Meloncelli DEPOSITATO IN CANCELLERIA 03 GIU 2002Oggi IL CANCELLIERE C1 IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio Osvaldo Ascanio 1