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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 13/03/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
UDIENZA DEL 13 marzo 2025 il Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al N. 1625/24 R.G. e promossa da
Parte_1
(Avv. Y. Messi)
CONTRO
CP_1
(Avv. A. Imparato)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c. e l'art. 127 ter c.p.c., lette le conclusioni delle parti, le note di trattazione scritta ed i motivi a sostegno delle rispettive domande, pronuncia la seguente
SENTENZA nel nome del popolo italiano
PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTE RESISTENTE: per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato Pt_1
conveniva in giudizio, dinanzi al
[...]
Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, l' per sentir accertare e CP_1 dichiarare il proprio diritto a percepire la
Naspi dal 20.3.2016 al 9.7.2017 ed all'accredito della relativa contribuzione figurativa, nonché per sentir annullare il provvedimento del 30.10.2013; in via subordinata per sentir condannare l' al CP_1 risarcimento dei danni subiti per la mancata percezione della Naspi (€ 12.984,14) e per il mancato accredito della contribuzione figurativa di 68 settimane contributive (€
12.436,71).
Il ricorrente esponeva di aver presentato domanda di Naspi il 9.2.2016, accolta il
26.2.2016 con decorrenza 10.2.2026 per una durata di 518 giorni.
Il aggiungeva di essere stato assunto Pt_1 dalla MD s.p.a. in data 1.3.2016 con contratto a tempo determinato sino al
30.9.2016, dando atto di aver presentato il
9.3.2016 con cui indicava il CP_2 periodo di prova sino al 30.4.2016.
Il ricorrente aggiungeva di essere stato licenziato il 19.3.2016 per mancato superamento della prova, riferendo di aver presentato, in data 24.3.2016, nuova Naspi-
Com in cui dava atto della cessazione dell'attività lavorativa.
Il , nell'aggiungere che l' aveva Pt_1 CP_1 ripristinato i pagamenti dal 20.3.2016 al
9.7.2017, riferiva che il 30.10.2023 gli era stato comunicato l'indebito sulla Naspi per il periodo 1.3.2016-9.7.20917 per rioccupazione.
Il ricorrente contestava il provvedimento
, evidenziando come l'ente, avendo a CP_1 disposizione tutti gli elementi per verificare la sua situazione lavorativa, avesse l'onere di cessare tempestivamente l'erogazione della Naspi, disponendo la decadenza e comunicandogli la necessità di presentare una nuova domanda di Naspi alla cessazione del rapporto di lavoro, così da non subire le conseguenze dell'indebito.
In subordine il ricorrente agiva nei confronti dell' per conseguire il CP_1 risarcimento del danno subito a causa del comportamento non corretto dell'istituto.
Rassegnava quindi le sopra precisate conclusioni.
L' , costituitosi regolarmente, resisteva CP_1 alla domanda di cui chiedeva il rigetto.
L'istituto evidenziava come il ricorrente si fosse rioccupato con un contratto di lavoro di durata superiore a sei mesi, cosa che aveva determinato la decadenza dalla prestazione, tant'è che non veniva contestata la sussistenza dell'indebito, ma solo la sua ripetibilità.
Sul punto l' evidenziava come la CP_1 fattispecie rientrasse nella disciplina di cui all'art. 2033 c.c., aggiungendo di aver provveduto entro i termini di legge all'accertamento ed alla contestazione dell'indebito originato dalla decadenza.
In ordine alla domanda risarcitoria l' CP_1 rilevava come l'erronea erogazione derivasse da causa non imputabile all'istituto che solo a seguito delle denunzie inviate dal lavoratore si era avvenuto del tipo di contratto stipulato e del fatto che fosse ostativo alla percezione della Naspi.
Concludeva per il rigetto della domanda.
La causa, istruita documentalmente, viene decisa con sentenza all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto.
Il ricorrente ha presentato domanda di Naspi il 9.2.2016, accolta il 26.2.2016 con decorrenza 10.2.2026 per una durata di 518 giorni. Il , in data 1.3.2016, è stato assunto Pt_1 dalla MD s.p.a. con contratto a tempo determinato sino al 30.9.2016 e ciò pacificamente determinava la decadenza dalla
Naspi ai sensi degli artt. 9, comma 1, e
11., comma 1, d.lgs. 22/15.
Il contratto di lavoro a tempo determinato prevedeva un periodo di prova ed il ricorrente, nell'arco di due settimane dall'inizio del nuovo rapporto di lavoro, è stato licenziato.
Il lavoratore ha inviato all' due CP_1 comunicazioni tramite il servizio Naspi-Com che consente di segnalare situazioni che possano influire sulla durata, sulla misura e sul mantenimento del diritto alla prestazione o sulle modalità di pagamento.
Tuttavia, in nessuna delle due occasioni il ricorrente ha segnalato di aver concluso un contratto a tempo determinato della durata superiore a sei mesi, tale quindi da determinare la decadenza dalla Naspi.
Infatti, nella prima comunicazione il Pt_1 ha dichiarato lo svolgimento di attività lavorativa subordinata dall'1.3.2016 al
30.4.2016, che corrispondeva, secondo quanto si evince dal ricorso, al periodo di prova, mentre nella seconda comunicazione è stato dichiarato lo svolgimento di attività lavorativa subordinata dall'1.3.2016 al
19.3.2026, data del licenziamento durante il periodo di prova (v. doc. 3 fasc. ricorrente).
Nessuno dei due eventi comunicati incideva sulla prestazione, perché i periodi, così come indicati, non determinavano la decadenza, che invece, come già evidenziato, era già stata determinata dalla stipula di un contratto a tempo determinato di durata superiore a sei mesi, circostanza che tuttavia il ricorrente non ha portato alla conoscenza dell'istituto.
A ben vedere ciò ha integrato una violazione di quell'obbligo di collaborazione che grava sull'assicurato e che, rappresentando una specificazione del generale dovere di collaborazione che sta alla base del rapporto tra l'assicurato e l'ente previdenziale, impone a ciascuna delle parti una leale collaborazione.
Tra l'altro, al era sufficiente, alla Pt_1 cessazione del rapporto con MD s.p.a., inoltrare all' una nuova domanda di CP_1
Naspi e la prestazione gli sarebbe stata concessa.
Evidentemente doveva essere il ricorrente a conoscere la normativa e ad orientarsi conformemente ad essa, non poteva certo pretendere che fosse l'istituto, a cui peraltro non era stata rivolta neppure una diretta interrogazione, ad attivarsi per suggerirgli cosa fosse meglio fare nella sua situazione. Di fatto, quindi, la formazione dell'indebito è stata una conseguenza anche della condotta omissiva del ricorrente, il quale non ha comunicato all' CP_1
l'instaurazione di rapporto di lavoro che avrebbe determinato, ab origine ovvero dalla data di inizio del nuovo rapporto di lavoro, la decadenza dalla Naspi.
Il ricorrente, al contrario, ha inviato all' tramite il servizio Naspi-Com CP_1 comunicazioni tali da creare confusione, riguardando eventi che non incidevano sulla prestazione, né sulla sua misura.
E, se è vero che il nuovo rapporto di lavoro
è stato regolarmente denunciato all' dal CP_1 datore di lavoro, l'ente non è stato in grado di rilevare tempestivamente l'indebito.
L' , nei termini di legge, si è avveduto CP_1 dell'indebita erogazione della prestazione ed ha provveduto alla richiesta di restituzione, per cui nulla gli può essere imputato.
In definitiva, per tutte le ragioni esposte, il ricorso non può essere accolto.
La peculiarità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1625/24 R.G.
1. rigetta il ricorso;
2. compensa le spese di lite.
Bergamo, 13 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini