Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/06/2017, n. 41766
CASS
Sentenza 13 giugno 2017

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Sono inutilizzabili le dichiarazioni rese dal perito in altro dibattimento, unitamente alla relazione ivi acquisita, se il difensore dell'imputato nel procedimento "ad quem" non ha partecipato alla loro assunzione. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata che aveva ritenuto assolta la previsione di cui all'art. 238, comma 2-bis, cod. proc. pen. in quanto il difensore dell'imputato aveva partecipato nel processo "a quo" all'esame del perito incaricato di trascrivere le intercettazioni telefoniche - non acquisite nel procedimento "ad quem" - sia pur nella veste di difensore di altro imputato ed in relazione ad un altro fatto di reato).

Le sentenze divenute irrevocabili, acquisite ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., costituiscono prova dei fatti considerati come eventi storici, mentre le dichiarazioni in esse riportate restano sottoposte al regime di utilizzabilità nel diverso procedimento previsto dall'art. 238, cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata che aveva ritenuto utilizzabili le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio di garanzia dall'imputato nel procedimento "a quo" e riportate nella sentenza irrevocabile emessa a suo carico, pur trattandosi di dichiarazioni non rese in dibattimento o in incidente probatorio e, quindi, escluse dalla disciplina prevista dall'art. 238, commi 1 e 2-bis, cod. proc. pen.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/06/2017, n. 41766
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41766
    Data del deposito : 13 giugno 2017

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