Cass. pen., sez. V, sentenza 29/05/2017, n. 39767
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Sentenza 29 maggio 2017

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È legittima la decisione del tribunale per i minorenni che, all'udienza camerale, fissata ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen., disponga la revoca dell'ordinanza di messa alla prova dell'imputato e l'immediata prosecuzione del dibattimento, dovendosi escludere la necessità di una previa notifica all'interessato dell'avviso della revoca del beneficio e della fissazione dell'udienza per la prosecuzione del processo. (In motivazione la Corte ha precisato che, in mancanza di una norma analoga a quella prevista per il processo ordinario dagli artt. 464-septies e 464-octies, cod. proc. pen., il processo penale minorile può riprendere immediatamente).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 29/05/2017, n. 39767
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 39767
    Data del deposito : 29 maggio 2017

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