Sentenza 6 agosto 2009
Massime • 1
Integra il reato di bancarotta semplice l'inadempimento dell'obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili, da cui l'imprenditore non è esonerato nel caso di assoggettamento al regime di contabilità semplificata, previsto per le cosiddette imprese minori.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Penale n. 769 del 10https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 5 Num. 769 Anno 2013 Presidente: MARASCA GENNARO Relatore: GUARDIANO ALFREDO SENTENZA sul ricorso proposto da Cristina Maria, nata a Termini Imerese il 14.10.1939; Di Liberto Fiorella, nata a Palermo il 4.11.1974, avverso la sentenza pronunciata dalla corte di appello di Palermo il 4.4.2011; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano; udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale dott. Giovanni D'Angelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Data Udienza: 10/10/2012 RITENUTO IN FATTO Con sentenza del 4.4.2011 la corte di appello di Palermo preliminari …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 06/08/2009, n. 33402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33402 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 06/08/2009
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - N. 29
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - N. 022330/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GI IU N. IL 17/02/1947;
avverso SENTENZA del 11/03/2009 CORTE APPELLO di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PALLA STEFANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
OG PE ricorre avverso la sentenza 11.3.09 della Corte di appello di Brescia che ha confermato quella, in data 9.11.06, del locale tribunale con la quale, concessegli le attenuanti generiche prevalenti, è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione della ditta individuale C.G.M. di OG PE - dichiarata fallita il 9.2.02 - mediante cessione della stessa, senza corrispettivo, alla s.r.l. TCM, gestita dallo stesso imputato, e di bancarotta semplice per omessa tenuta del libro giornale e del libro degli inventari. Deduce il ricorrente, nel chiedere l'annullamento dell'impugnata sentenza, con il primo motivo violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione alla ritenuta responsabilità per il reato di bancarotta semplice documentale, per avere la Corte di appello risolto apoditticamente la questione evidenziando la natura meramente formale del reato in esame ed omettendo ogni indagine circa l'elemento soggettivo, pur essendo emerso che l'impresa individuale dell'imputato aveva optato per la c.d. contabilità semplificata, di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, che impone all'imprenditore di tenere esclusivamente i libri contabili relativi all'IVA, e che i libri contabili e la gestione della contabilità stessa erano stati affidati ad un consulente esterno.
Insussistente doveva quindi ritenersi qualsivoglia forma di elemento soggettivo, con riferimento al reato di bancarotta semplice documentale, altrimenti ponendosi seri problemi di costituzionalità della normativa in esame, dal momento che il OG era caduto in errore scusabile sulle norme di cui agli artt. 2214 ss. c.c. - norme di natura funzionale e non utilizzabili ai fini della individuazione delle norme violate per la c.d. colpa generica -, nonché sulle norme di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, poiché, volendo tenere correttamente le scritture contabili, si era affidato ad un consulente esterno ed era stato indotto in errore sulla necessità, avendo aderito alla c.d. contabilità semplificata, di tenere il libro giornale ed il libro degli inventari, ma non per questo poteva essere punito, in ragione del principio dell'affidamento che valeva ad escludere l'obbligo per l'imprenditore di controllare la regolare tenuta della contabilità da parte del terzo e quindi anche la conseguente culpa in vigilando. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), per violazione della L. Fall., art. 219, non avendo i giudici di merito concesso la predetta attenuante a motivo della quantificazione algebrica della massa passiva, laddove invece si sarebbe dovuto fare riferimento al concreto depauperamento ascrivibile alla condotta del fallito, che nella specie andava qualificato come di particolare tenuità per essere la maggior parte dei beni distratti di proprietà di soggetti terzi, dagli stessi rivendicabili, e come tali non concretamente ascrivibili ai beni ricompresi nella garanzia dei creditori. Il ricorso è infondato. Con motivazione congrua, esaustiva ed immune da vizi rilevabili in questa sede, la Corte bresciana, nell'esaminare le doglianze prospettate dall'imputato, ha, con riferimento all'elemento psicologico del reato di bancarotta documentale semplice, evidenziato, premesso che l'opzione per la tenuta della contabilità nella forma c.d. semplificata, riguardando esclusivamente l'ambito tributario, non esime l'imprenditore dagli obblighi di compilazione e conservazione delle scritture contabili previste dall'art. 2214 c.c., che non può parlarsi di normativa confusa e contraddittoria e di conseguenza di un errore inescusabile nella decisione di non tenere le scritture contabili in conformità agli obblighi di legge, per cui, potendo atteggiarsi l'elemento psicologico del reato in esame nelle forme indifferenziate del dolo o della colpa, l'avere l'imprenditore volontariamente deciso di affidarsi ad un consulente contabile, non lo esime dal dovere di controllo sull'operato di quest'ultimo, delle cui omissioni è l'imprenditore a rispondere penalmente.
Irrilevante è infatti - osserva questa Corte - ai fini della esclusione di responsabilità, la scelta operata dal OG PE del regime contabile c.d. semplificato, fatta ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 18, limitando di conseguenza la tenuta al registro I.V.A., acquisti, vendite, corrispettivi e cespiti ammortizzabili, dal momento che l'opzione della contabilità semplificata da parte dell'imprenditore non esclude che egli sia obbligato ugualmente alla tenuta delle scritture previste dal codice civile, in quanto il regime di contabilità semplificata, previsto per le c.d. imprese minori, non ha comportato per le stesse l'esonero dall'obbligo di tenuta dei libri e delle scritture;
contabili disposto dall'art. 2214 c.c. sia ai fini civili, che per gli effetti penali previsti dalla legge fallimentare, sicché nel caso di inadempimento a tale obbligo sono configurabili gli elementi del reato di bancarotta semplice (v. Cass., sez. 5^, 11 novembre 1999, Benetti, in C.E.D. Cass., n. 217268). In ordine a tale reato, poi, l'elemento psicologico è costituito dal dolo o dalla colpa che sono ravvisabili quando l'agente ometta, rispettivamente, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture (Cass., sez. 5^, 18 ottobre 2005, Dalceggio, in C.E.D. Cass., n. 233997), non prevedendosi come necessaria ai fini della sussistenza dell'illecito la deliberata volontà di violare le disposizioni vigenti in materia e/o di arrecare pregiudizio ai creditori (Cass., Sez. 5^, 4 febbraio 2004, Tinaglia, in C.E.D. Cass., n. 228701), nulla infine essendo stato in concreto dedotto sulla ritenuta condizione di ignoranza inevitabile per impossibilità del OG di conoscenza della legge penale relativa alla tenuta dei libri e delle altre scritture contabili, avendo anzi il ricorrente evidenziato di essersi avvalso, nella tenuta della contabilità della ditta, di un consulente, circostanza che non esime comunque da responsabilità per il reato di bancarotta semplice documentale colui che svolge professionalmente una determinata attività e su cui incombe l'obbligo di conoscenza delle norme che la disciplinano, per cui risponde dell'illecito anche per colpa lieve (Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2005, Micucci, in C.E.D. Cass., n. 232317;
Sez. un., 10 giugno 1994, Calzetta, ivi, n. 197885) e pure allorché affidi la contabilità ad un soggetto fornito di specifiche cognizioni tecniche, posto che la qualifica rivestita non esime dall'obbligo di vigilare e controllare l'attività svolta dal delegato (Cass., Sez. 5^, 27 gennaio 2005, De Franceschi, in C.E.D. Cass., n. 231707).
Anche il secondo motivo di ricorso è infondato, atteso che, in tema di bancarotta fraudolenta, il giudizio relativo alla particolare tenuità del fatto, di cui alla L. Fall., art. 219, comma 3, deve essere posto in relazione alla diminuzione globale che il comportamento del fallito ha provocato alla massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto, ove non si fossero verificati gli illeciti (Cass., Sez. 5^, 16 gennaio 2008, De Biase, in C.E.D. Cass., n. 239118) e nella specie correttamente la Corte di appello ha escluso che ricorresse l'invocata attenuante osservando come il danno immediatamente derivante dalla distrazione dell'azienda fosse quanto meno pari al valore dei beni recuperati solo a seguito delle revocatorie, cioè 40.000,00 Euro, valore che - hanno perspicuamente ritenuto i giudici di merito - esclude che possa parlarsi di "speciale tenuità" del danno cagionato dall'imputato anche in considerazione della natura di ditta individuale, delle dimensioni dell'impresa fallita e del passivo chirografario, pari a 58.000,00 Euro.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 agosto 2009.
Depositato in Cancelleria il 17 agosto 2009