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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 30/04/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3593/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3593/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MACCANTI Parte_1 C.F._1
ELISABETTA ed elettivamente domiciliata presso Email_1
lo studio del predetto difensore, viale della Repubblica n. 39, Santa Maria a Monte (PI), loc.
Montecalvoli nei confronti di
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
avente ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: per la parte ricorrente (l'unica costituita) pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi con sentenza parziale.
Il P.M. nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, allegava di aver contratto il 30 aprile 2010 Parte_1 matrimonio in Ucraina con , dall'unione con il quale nasceva il figlio Controparte_1
, il 3 ottobre 2014; allegava il venir meno dell'unione materiale e spirituale tra i coniugi e Per_1
l'impossibilità di proseguire la loro vita matrimoniale.
Concludeva, pertanto, domandando, in via preliminare, porsi a carico del resistente un contributo di mantenimento in favore del figlio e della moglie pari ad € 800,00 mensili;
nel merito, chiedeva pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso e che si risolvevano, in particolare, nell'affido esclusivo del minore alla madre, con collocamento prevalente dello stesso presso di lei, disciplinarsi il diritto di visita padre-figlio nelle modalità ritenute più opportune, nonché porsi a carico del l'onere di contribuire al mantenimento del figlio CP_1
minore nella misura pari ad € 500,00 mensili, più Istat, oltre al 75% delle spese straordinarie e alla totalità dell'assegno unico, e al mantenimento di sé ricorrente nella misura di € 300,00 mensili, più
Istat.
Seppur raggiunto da rituale notifica, non si costituiva in giudizio il resistente, né compariva personalmente all'udienza del 17 aprile 2025, in occasione della quale il procuratore di parte ricorrente chiedeva la pronuncia non definitiva in ordine alla separazione e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa rinuncia delle parti ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
-.-.-.-.-
Preliminarmente, va rilevato che il matrimonio contratto in Ucraina (a Kirovograd) dalle parti è certamente efficace in Italia, così rappresentando il necessario presupposto per richiedere la pronunzia di separazione. L'art.28 della legge 218/95, invero, stabilisce che “il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento”.
Occorre, a questo punto, interrogarsi sulla legge applicabile alla separazione tra le parti.
Viene in considerazione, a questo proposito, il Regolamento europeo n. 1259/2010, detto anche
“Roma III”, entrato in vigore il 21 giugno 2012 che, in assenza di accordo tra le parti sulla legge applicabile, prevede una serie di criteri in scala gerarchica a cui deve attenersi il giudice nella individuazione della legge da applicarsi, pervenendo, nel caso, ai sensi dell'art. 8/1 lett. d) del
Regolamento CE 1259/2010, in assenza di un scelta ad hoc delle parti, all'applicazione, in via residuale, della legge italiana (lex fori), quale legge dello stato di cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Nel merito, il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti di essere accolta considerato che dal comportamento di entrambe le parti e dalle allegazioni in atti sono emersi argomenti di prova ed indizi, gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Ciò trova conferma (anche) nella volontà di giungere da subito alla pronuncia giudiziale che sancisca la loro separazione, riservando ai più estesi tempi del processo la definizione della controversia sugli altri aspetti della contesa.
Ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art.151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della richiesta della parte ricorrente, deve essere pronunziata la separazione personale dei coniugi. Le parti saranno rimesse con separata ordinanza davanti al giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio per quel che attiene alle questioni relative al minore e di ordine economico.
Le spese saranno regolate con la sentenza definitiva competendo tale decisione alla sentenza conclusiva del processo innanzi al giudice adito.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente decidendo,
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
.
[...]
ORDINA all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Terricciola (PI) di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato a Kirovograd (Ucraina), il 30 aprile 2010, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune di Terricciola (PI) al n. 3, parte II, serie C, ufficio 1, anno 2010.
RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 28.04.2025
Il Presidente Relatore
dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3593/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MACCANTI Parte_1 C.F._1
ELISABETTA ed elettivamente domiciliata presso Email_1
lo studio del predetto difensore, viale della Repubblica n. 39, Santa Maria a Monte (PI), loc.
Montecalvoli nei confronti di
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
avente ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: per la parte ricorrente (l'unica costituita) pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi con sentenza parziale.
Il P.M. nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, allegava di aver contratto il 30 aprile 2010 Parte_1 matrimonio in Ucraina con , dall'unione con il quale nasceva il figlio Controparte_1
, il 3 ottobre 2014; allegava il venir meno dell'unione materiale e spirituale tra i coniugi e Per_1
l'impossibilità di proseguire la loro vita matrimoniale.
Concludeva, pertanto, domandando, in via preliminare, porsi a carico del resistente un contributo di mantenimento in favore del figlio e della moglie pari ad € 800,00 mensili;
nel merito, chiedeva pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso e che si risolvevano, in particolare, nell'affido esclusivo del minore alla madre, con collocamento prevalente dello stesso presso di lei, disciplinarsi il diritto di visita padre-figlio nelle modalità ritenute più opportune, nonché porsi a carico del l'onere di contribuire al mantenimento del figlio CP_1
minore nella misura pari ad € 500,00 mensili, più Istat, oltre al 75% delle spese straordinarie e alla totalità dell'assegno unico, e al mantenimento di sé ricorrente nella misura di € 300,00 mensili, più
Istat.
Seppur raggiunto da rituale notifica, non si costituiva in giudizio il resistente, né compariva personalmente all'udienza del 17 aprile 2025, in occasione della quale il procuratore di parte ricorrente chiedeva la pronuncia non definitiva in ordine alla separazione e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa rinuncia delle parti ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
-.-.-.-.-
Preliminarmente, va rilevato che il matrimonio contratto in Ucraina (a Kirovograd) dalle parti è certamente efficace in Italia, così rappresentando il necessario presupposto per richiedere la pronunzia di separazione. L'art.28 della legge 218/95, invero, stabilisce che “il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento”.
Occorre, a questo punto, interrogarsi sulla legge applicabile alla separazione tra le parti.
Viene in considerazione, a questo proposito, il Regolamento europeo n. 1259/2010, detto anche
“Roma III”, entrato in vigore il 21 giugno 2012 che, in assenza di accordo tra le parti sulla legge applicabile, prevede una serie di criteri in scala gerarchica a cui deve attenersi il giudice nella individuazione della legge da applicarsi, pervenendo, nel caso, ai sensi dell'art. 8/1 lett. d) del
Regolamento CE 1259/2010, in assenza di un scelta ad hoc delle parti, all'applicazione, in via residuale, della legge italiana (lex fori), quale legge dello stato di cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Nel merito, il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti di essere accolta considerato che dal comportamento di entrambe le parti e dalle allegazioni in atti sono emersi argomenti di prova ed indizi, gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Ciò trova conferma (anche) nella volontà di giungere da subito alla pronuncia giudiziale che sancisca la loro separazione, riservando ai più estesi tempi del processo la definizione della controversia sugli altri aspetti della contesa.
Ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art.151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della richiesta della parte ricorrente, deve essere pronunziata la separazione personale dei coniugi. Le parti saranno rimesse con separata ordinanza davanti al giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio per quel che attiene alle questioni relative al minore e di ordine economico.
Le spese saranno regolate con la sentenza definitiva competendo tale decisione alla sentenza conclusiva del processo innanzi al giudice adito.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente decidendo,
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
.
[...]
ORDINA all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Terricciola (PI) di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato a Kirovograd (Ucraina), il 30 aprile 2010, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune di Terricciola (PI) al n. 3, parte II, serie C, ufficio 1, anno 2010.
RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 28.04.2025
Il Presidente Relatore
dott.ssa Santa Spina