Sentenza 27 maggio 2009
Massime • 1
L'importazione di armi comuni da sparo necessita sempre dell'autorizzazione del questore, anche per una sola arma, rendendosi necessaria, in aggiunta, anche la licenza del prefetto per l'importazione di armi comuni da sparo in numero superiore a tre. (Fattispecie relativa a detenzione illegale di arma, in quanto acquistata nella Repubblica di S. Marino e importata in Italia senza autorizzazione del questore).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/05/2009, n. 28856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28856 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 27/05/2009
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 1803
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 013321/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di BOLOGNA;
nei confronti di:
1) RO ES, N. IL 06/04/1981;
avverso SENTENZA del 02/12/2008 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di RIMINI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAMPETTI UMBERTO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. DI CASOLA Carlo, che ha chiesto annullamento con rinvio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza in data 02.12.2008 il Gip del Tribunale di Rimini, pronunciando nei confronti dell'imputato OL AN: a) lo assolveva ex art. 129 c.p. in ordine al reato di importazione di armi comuni, acquistate in S. Marino e trasferite in Italia, di cui al capo A) della rubrica;
b) applicava su accordo delle parti, ex art.444 c.p.p., la pena di anni 1, mesi 2 di reclusione ed Euro 1.200,00
di multa per i reati, ritenuti in continuazione, di detenzione illegale delle stesse armi e delle relative munizioni, di cui ai capi B) e C). In particolare, per quel che riguarda il reato di importazione di cui al capo A), riteneva detto Gip - con implicito riferimento alla L. n. 110 del 1975, art. 12 evocato dal P.M.- come il fatto di importare armi comuni da sparo senza licenza del Questore, condotta specifica peraltro nel concreto ammessa dal OL, fosse punibile solo ove riguardasse un numero di armi superiori a tre, mentre nella fattispecie erano state importate solo tre armi (due fucili ed una pistola).
2. Avverso tale sentenza, limitatamente all'anzidetta assoluzione per il reato di importazione di armi, proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale di Bologna che motivava il gravame formulando le seguenti deduzioni: errata interpretazione di legge;
la L. n. 110 del 1975, art. 12 esige licenza anche del Prefetto per l'importazione di armi comuni da sparo superiori a tre, quale più stringente strumento di controllo, ma non esclude certo la necessaria autorizzazione del Questore per l'importazione delle armi in numero fino a tre. MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso dell'Accusa, fondato nei termini di cui alla seguente motivazione, deve essere accolto. Ed invero il testo della L. n. 110 del 1975, art. 12 esplicita in modo del tutto chiaro, e senza possibilità di equivoci, che l'importazione di armi comuni da sparo in numero superiore a tre è soggetta ad apposita licenza del Prefetto, "oltre alla licenza del Questore di cui al art. 31 T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773". Ora, poiché il cit. art. 31 T.U.L.P.S. impone l'obbligo della licenza del Questore per l'importazione di armi senza alcuna specificazione quantitativa (e dunque anche per una sola), il significato evidente del combinato disposto del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 31 e L. n. 110 del 1975, 12 è, dunque, che la licenza del Questore è sempre necessaria per l'importazione di armi comuni da sparo in qualsiasi quantità (anche non superiore a tre), mentre l'apposita licenza del Prefetto si rende necessaria, in aggiunta ("oltre" come dice la norma) alla ordinaria licenza del Questore, per l'importazione di armi comuni da sparo in numero superiore a tre. È evidente, del resto, la logica normativa di un controllo più rigoroso per un'importazione quantitativamente più rilevante. Nè risulta pertinente il richiamo, fatto dall'impugnata sentenza, alla L. n. 185 del 1990 (che effettivamente esclude, all'art. 1, comma 11, - peraltro coerentemente - le armi comuni da sparo), atteso che la condotta di importazione di cui cit. art. 1, comma 1 si riferisce, esplicitamente, al "materiale di armamento" e tale è, ai sensi dell'art. 2 stessa Legge, quello da considerarsi costruito "per un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia", con ciò trovando conferma che, per le armi comuni da sparo (come quelle la cui importazione viene ascritta al OL), non trova applicazione la cit. L. n. 185 del 1990. Del resto la condotta di importazione di armi, che di per sè costituisce il momento iniziale del controllo interno dello Stato in materia di armi, è sempre considerata dalla normativa in parallelo alle condotte di detenzione, ed anzi è punita più gravemente (cfr. L. n. 895 del 1967, artt. 1 e 2), e dunque sarebbe veramente singolare - ed anzi contrario al sistema - che l'ordinamento ponesse una siffatta limitazione alla necessità della licenza questorile per una condotta ritenuta più rilevante della stessa detenzione illegale. Varrà solo riflettere come, ove si ammettesse che tre armi comuni da sparo potessero essere introdotte nel territorio dello Stato senza necessità della licenza del Questore, l'ordinamento implicitamente ammetterebbe la presenza delle stesse in condizione di oggettiva clandestinità almeno fino al successivo momento della denuncia, il che risulta contrario alla logica del sistema in materia ed anzi sembrerebbe quasi costituire una vera e propria piattaforma normativa alla liceità del primo momento di clandestinità (magari destinato protrarsi), il che non è ammissibile. Deve concludersi pertanto (in consapevole contrasto con Cass. Pen. Sez. 1, n. 8879 in data 06.07.2000, Rv. 216911, Cannata, per la verità motivata con il mero riferimento alla L. n. 185 del 1990, art. 1, comma 11, qui ritenuto non pertinente) con l'affermazione di principio - su cui concorda la dottrina citata dal ricorrente P.G. - per cui l'importazione di armi comuni da sparo necessita sempre della licenza del Questore, anche per una sola arma, rendendosi necessaria, in aggiunta, anche la licenza del Prefetto per l'importazione di armi comuni da sparo in numero superiore a tre. Tanto ritenuto, l'impugnata sentenza va annullata per violazione di legge limitatamente all'assoluzione pronunciata in ordine al reato di cui al capo A) della rubrica. Gli atti vanno dunque restituiti al Gip del Tribunale di Rimini per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato contestato al capo A) e dispone la restituzione degli atti al Gup del Tribunale di Rimini per il corso ulteriore.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2009