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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XV, sentenza 16/01/2026, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 207/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 15, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SARESELLA WALTER, Presidente
SA US, Relatore
MAMBRIANI ANGELO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 567/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Milano-Territorio - Via Iginio Ugo Tarchetti 6
elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Nominativo_1 Ctu Ag. Territorio Milano - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2024MI0551695 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, rituale e tempestivo, la società Ricorrente_1 Srl ha impugnato l'Avviso di accertamento catastale n. 2024MI0551695 ritenendolo totalmente illegittimo riportandosi ai motivi esposti e corroborati nell'allegata perizia tecnica predisposta dall'Ing. Nominativo_1.
Si tratta di FA ( rettifica rendita immobile) e la ricorrente ritiene sussistere assenza e contraddittorietà della motivazione di cui all'avviso di accertamento oggetto di impugnativa;
mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'Ufficio; mancata analisi di comparabilità dell'unità immobiliare.
Conclude chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale Di Milano-Territorio, contestando ogni assunto di parte ricorrente insistendo nel proprio operato con le motivazioni contenute nell'atto impugnato.
Nelle more del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo conciliativo e pertanto hanno fatto richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con concordata compensazione delle spese di lite.
Alla udienza del 19 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto dell'intervenuto accordo conciliativo che comporta inevitabilmente la cessazione della materia del contendere.
Pertanto dichiara la estinzione del giudizio e compensa le spese di lite in considerazione dell'accordo intervenuto tra le parti anche in merito alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara la estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione tra le parti.
Compensa le spese di lite. Milano, lì 19 dicembre 2025
Il Relatore
Avv. Giuseppa Crisafulli
Il Presidente
Dott. Walter Seresella
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 15, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SARESELLA WALTER, Presidente
SA US, Relatore
MAMBRIANI ANGELO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 567/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Milano-Territorio - Via Iginio Ugo Tarchetti 6
elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Nominativo_1 Ctu Ag. Territorio Milano - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2024MI0551695 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, rituale e tempestivo, la società Ricorrente_1 Srl ha impugnato l'Avviso di accertamento catastale n. 2024MI0551695 ritenendolo totalmente illegittimo riportandosi ai motivi esposti e corroborati nell'allegata perizia tecnica predisposta dall'Ing. Nominativo_1.
Si tratta di FA ( rettifica rendita immobile) e la ricorrente ritiene sussistere assenza e contraddittorietà della motivazione di cui all'avviso di accertamento oggetto di impugnativa;
mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'Ufficio; mancata analisi di comparabilità dell'unità immobiliare.
Conclude chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale Di Milano-Territorio, contestando ogni assunto di parte ricorrente insistendo nel proprio operato con le motivazioni contenute nell'atto impugnato.
Nelle more del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo conciliativo e pertanto hanno fatto richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con concordata compensazione delle spese di lite.
Alla udienza del 19 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto dell'intervenuto accordo conciliativo che comporta inevitabilmente la cessazione della materia del contendere.
Pertanto dichiara la estinzione del giudizio e compensa le spese di lite in considerazione dell'accordo intervenuto tra le parti anche in merito alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara la estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione tra le parti.
Compensa le spese di lite. Milano, lì 19 dicembre 2025
Il Relatore
Avv. Giuseppa Crisafulli
Il Presidente
Dott. Walter Seresella