Cass. pen., sez. V, sentenza 24/05/2023, n. 22641
CASS
Sentenza 24 maggio 2023

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Massime1

In tema di reati divenuti perseguibili a querela a seguito della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la previsione della procedibilità a querela comporta che, stante la natura mista, sostanziale e processuale, della querela, nonché la sua concreta incidenza sulla punibilità dell'autore del fatto, il giudice, in forza dell'art. 2, comma quarto, cod. pen., deve accertare l'esistenza della stessa anche per i reati commessi anteriormente all'intervenuta modifica. (Fattispecie in tema di furto aggravato dal mezzo fraudolento e dal nesso teleologico in cui la Corte ha riconosciuto la sussistenza della causa di improcedibilità non vertendosi in un'ipotesi di ricorso inammissibile).

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  • 5Legittima la contestazione suppletiva di una circostanza che modifica la procedibilità
    Riccardo Polito · https://www.diritto.it/ · 25 ottobre 2023

    1. I fatti La pronuncia della Corte di Cassazione scaturisce da una sentenza del Tribunale di Napoli Nord che ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell'imputata in ordine al delitto contestatole ai sensi dell'art. 624, 625, comma 1, n. 2, cod. pen., in quando non procedibile per difetto di querela. Più precisamente, nel corso dell'indicata udienza, prima della trattazione effettiva del giudizio, il PM aveva avanzato richiesta di modifica dell'imputazione mediante la contestazione della circostanza aggravante prevista dall'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen., rispetto alla quale il Tribunale aveva emesso sentenza immediata, ex art. 529 cod. proc. pen., di non doversi …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 24/05/2023, n. 22641
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22641
Data del deposito : 24 maggio 2023

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