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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 19/11/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente rel. dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 8942/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 09/08/2025 da:
e Parte_1 CP_1 entrambi con il proc. e dom. avv. PALMINO FEDERICA avente ad oggetto: separazione consensuale e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi degli artt. 473 bis 49-51 cpc;
sentito il presidente relatore,
- preso atto della volontà dei coniugi;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 03.06.2006 in Pavia di Udine
(UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del suddetto comune al n.
9, Parte 2, Serie A, dell'anno 2006;
- dato atto che dall'unione sono nati i figli (21.08.2007), maggiorenne ma non Per_1 economicamente indipendente, e (17.04.2011) minorenne;
Per_2
- dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge;
- preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi del figlio minore;
1 - preso atto che le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
- rilevato che tale ultima domanda non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni;
- precisato che la pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito
P.Q.M.
omologa la separazione personale dei sig.ri e Parte_1 [...]
, il cui matrimonio è stato celebrato in data 03.06.2006 in Pavia di Udine (UD), CP_1 con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del suddetto comune al n. 9, Parte 2,
Serie A, dell'anno 2006, alle seguenti condizioni:
1. dispone il collocamento del figlio , minore non economicamente Persona_3 autosufficiente, presso la residenza della madre, sig.ra , in 33040 Visco Parte_1
(UD), via Minut n. 8/6, nonché l'affidamento del medesimo in modo condiviso ad Per_2 ambedue i genitori, con turni di responsabilità a settimane e weekend alterni, da domenica a domenica, segnatamente, durante il periodo scolastico, con cambio turno della domenica alle ore 19.30, prima di cena. Durante il periodo delle ferie da scuola (giugno-agosto), il cambio del turno potrà essere posticipato dopo cena, ad ore 22.00, salvo diverse e preminenti esigenze del minore, tra impegni scolastici, sportivi, sociali e di svago, il quale, data l'età, sarà libero di autogestire i tempi di permanenza con i genitori, facendo visita all'altro genitore ogniqualvolta lo riterrà, con l'accortezza, per il genitore che termina il turno ed è tenuto alla consegna all'altro genitore, di avvertire in caso di mutamento del calendario richiesto dal figlio, di impedimento per esigenze genitoriali personali/lavorative, nonché di ritardo della consegna oltre la mezz'ora di tempo dall'orario indicato, avendo cura di riequilibrare i turni di responsabilità, ove opportuno, per il benessere del medesimo;
2. quanto ai periodi di festività natalizie, pasquali, altre infrannuali e durante le chiusure scolastiche, dispone che ciascun genitore trascorra sempre una settimana con il figlio minore, operando il cambio turno nel giorno di Natale, con pranzo da un genitore e cena dall'altro, che lo terrà, altresì, a S. Stefano e Capodanno e, similmente, a Pasqua con un genitore e
Pasquetta con l'altro genitore, ciò ad anni alterni, salvo diverse esigenze di;
Per_2
3. quanto alle vacanze estive, prende atto che i genitori fisseranno i periodi feriali con il figlio minore, entro la metà del mese di maggio (15 maggio) di ogni anno, restando immutato il
2 calendario di turnistica a settimane alterne nel periodo in cui il figlio è a casa da scuola
(giugno-agosto/primi di settembre), stabilendo inoltre 2 settimane, anche eventualmente consecutive, ciascuno;
4. i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio minore, relative a istruzione, educazione e alla salute, tenendo conto dei bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il minore con sé;
5. dispone il mantenimento diretto dei figli e , entrambi non Per_1 Persona_3 ancora economicamente autosufficienti, a carico di ciascun genitore in ordine alla loro contribuzione ordinaria (spese ordinarie per educazione/istruzione, ricreazione, attività sportive e ludiche per i figli);
6. dà atto che l'assegno unico spetterà nella misura del 50% a ciascun genitore;
7. le spese straordinarie, di istruzione, sanitarie e sportive decise di comune accordo, nonché quelle necessarie ed urgenti, che si rendessero opportune per l'interesse dei figli, Per_1
e , sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% cadauno, giusta Per_2
Protocollo d'intesa dell'Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia -sezione territoriale di
Udine-, previa presentazione di regolare documento di spesa, che dovrà essere rimborsata da parte dell'altro genitore entro 30 gg dalla esibizione del relativo documento;
8. nulla a titolo di contributo al mantenimento reciproco tra i coniugi, essendo i medesimi economicamente indipendenti;
9. dà atto che entrambi i coniugi prestano il reciproco consenso al rilascio dei passaporti dei figli, mentre, quanto al proprio rispettivo passaporto, con annotato il nome dei figli ai fini della validità dell'espatrio, dà atto che gli stessi si adegueranno alla nuova disciplina di cui al D.L. N. 69/2023 (secondo cui il genitore di un minore non avrà più bisogno del consenso dell'altro genitore per il rilascio del rispettivo proprio passaporto -o carta di identità valida per l'espatrio-, essendo, però, necessario attestare l'assenza di inibitorie al rilascio del documento mediante una dichiarazione da rendere sotto la propria responsabilità a norma degli artt. 46,47 del d.P.R. N. 445/2000); ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pavia di Udine (UD), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n. 9, parte 2, Serie A, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2006.
3 rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione;
Spese al definitivo
Udine, li 18.11.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini
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