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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 147/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ZZ RI, Presidente MARINAI GIANMARCO, Relatore ZENO MASSIMO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 878/2024 depositato il 10/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Aulla - Piazza Gramsci, 24 54011 Aulla MS
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 21/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MASSA CARRARA e pubblicata il 22/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 28196 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 81/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_11. s.r.l. propone appello avverso la sentenza n. 21/2024 della Sezione Seconda della Corte di Giustizia di Primo Grado di Massa-Carrara.
1.1. Espone che aveva impugnato l'avviso di accertamento esecutivo dell'imposta dovuta e di irrogazione delle sanzioni del 20.12.2022 prot. gen. 28196, notificato il 27.12.2022, relativa all'imposta municipale unica (IMU) dovuta per l'anno 2017. Deduceva di essere proprietaria di un terreno edificabile ad uso attività produttive, adiacente ad altro terreno per il quale fu presentato un piano di recupero con ristrutturazione urbanistica e realizzazione di un edificio ad uso commerciale, di un edificio ad uso abitativo ed ancora una galleria con negozi e di aver ottenuto l'autorizzazione del
Comune ad abbattere le piante e richiesto il permesso di costruire allorché, in data 25.10.2011 il
Sindaco del Comune di Aulla dispose l'acquisizione di urgenza del terreno per stoccaggio fango, rifiuti ecc. provocati da un'alluvione. In conseguenza di ciò la Società veniva privata del proprio bene, ciò nonostante, il Comune ha ritenuto di esigere ugualmente il pagamento dell'imposta che ha quale presupposto il "possesso di immobili", possesso che la Società ribadisce di non aver avuto in detto periodo e per molti anni.
1.2. Resisteva il Comune, sostenendo che la ricorrente ha comunque goduto e disposto del bene senza alcun pregiudizio tanto da alienarne parte nel 2018.
1.3. La CGT1 respingeva il ricorso così motivando: “Ai sensi dell'art. 1, c. 2, del d.lgs. 504/92, "presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa"; ai sensi del successivo art. 3, c. 1, "soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario ... ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività". L'occupazione temporanea d'urgenza di un terreno da parte della P.A. non priva il proprietario del possesso del bene fino a quando non intervenga l'ablazione del fondo, sicché egli resta soggetto passivo dell'imposta ancorché l'immobile sia detenuto dall'occupante. In tal senso la giurisprudenza della Suprema Corte. La particolarità della fattispecie e l'innegabile danno che ha subito il ricorrente dall'occupazione fanno ritenere l'opportunità della compensazione delle spese di lite.”
1.4. Con l'appello, la contribuente rilevava che l'occupazione d'urgenza in atto dal 2011 perdurava ancora, tranne che sulla particella 1797, oggetto di vendita ad Società_1 S.p.A.
1.5. Il Comune di Aulla, costituitosi, eccepisce in primis l'inammissibilità dell'appello per carenza di specificità dei motivi e ribadiva, nel merito, la correttezza della sentenza.
1.6. All'esito dell'udienza, la causa passava in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello è infondata.
È pacifico, infatti, che nel processo tributario, la riproposizione in appello delle stesse argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado — in quanto ritenute giuste ed idonee al conseguimento della pretesa fatta valere — assolve l'onere di specificità dei motivi di impugnazione imposto dall'art. 53 del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546» (cfr., tra le altre, Cass. sez.
6-5, ord. 1 luglio 2014, n. 14908; Cass. sez.6-5, ord. 22 gennaio 2016, n. 1200; Cass. sez. 5, 3 agosto
2016, n. 16163; Cass. sez. 6-5, ord. 20 aprile 2018, n. 9937).
3. Nel merito, l'appello è infondato e va respinto.
La Suprema Corte, anche con la recentissima pronuncia n. 33227/2025, ha ribadito che con riferimento alle disposizioni di disciplina dell'ICI (d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 1, comma 2, e art. 3, commi 1 e 2) – disposizioni riprodotte, in sostanziale continuità regolativa, dalla disciplina dell'IMU
(v. il d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, artt. 8, comma 2, e 9, comma 1; il d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 2, conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214), - la Corte, con consolidato, e risalente, orientamento interpretativo, ha rilevato che la nozione di possesso (richiamata ai fini della definizione del presupposto d'imposta) non può essere identificata con la mera disponibilità (sia pur per detenzione qualificata) del bene ma deve essere letta in correlazione alla definizione normativa del soggetto passivo di imposta, così che il possesso rilevante deve identificarsi con situazioni giuridiche soggettive aventi carattere reale e possessore, in tale contesto normativo, è pertanto il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile (cfr., ex plurimis, Cass., 1 marzo 2025, n. 5445; Cass. Sez. U., 29 ottobre 2020, n. 23902; Cass., 15 marzo 2019, n. 7444; Cass., 7 giugno 2017, n. 14119; Cass., 9 maggio 2013, n. 10987; Cass., 9 ottobre 2009, n. 21451; Cass., 14 gennaio 2005, n. 654).
E, in particolare, si è rilevato, in tema di provvedimenti ablatori, che l'occupazione temporanea di urgenza, così come la requisizione, non privano il proprietario del possesso del bene fino a quando non intervenga l'ablazione del bene stesso, proprietario che (così) rimane soggetto passivo dell'imposta ancorché l'immobile sia detenuto dall'occupante (v., ex plurimis, Cass., 19 ottobre 2016, n. 21157; Cass., 27 settembre 2016, n. 19041), a meno che, in ragione dell'immissione in possesso del bene, non ne sia conseguita la sua irreversibile trasformazione a seguito della realizzazione dell'opera pubblica, atteso che «in tema di conservazione del possesso o della detenzione
"solo animo", è necessario che il possessore (o il detentore) abbia la possibilità di ripristinare il contatto materiale con la cosa quando lo voglia, con la conseguenza che qualora tale possibilità sia di fatto preclusa da altri o da un'obiettiva situazione dei luoghi, il solo elemento intenzionale non è sufficiente per la conservazione del possesso (o della detenzione) (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9226 del 04/05/2005).» (così Cass., 20 marzo 2015, n. 5626; v. altresì, in motivazione, Cass., 19 ottobre 2016,
n. 21157, cit.).
Nella fattispecie, nulla di tutto ciò è stato neppure dedotto e non rileva il tempo trascorso dal momento dell'inizio dell'occupazione (occupazione che, peraltro, come riferito dallo stesso appellante, la Corte d'Appello di Genova, adita per la determinazione dell'indennità di espropriazione, pur con sentenza non ancora passata in giudicato, ha ritenuto terminata nel giugno 2012).
Tale elemento di fatto rende manifestamente infondata la questione di costituzionalità della norma avanzata all'udienza di discussione dalla parte appellante.
L'appello va, pertanto, respinto.
4. In considerazione della particolarità della fattispecie e dell'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Toscana – I sezione, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
• respinge l'appello e conferma la sentenza di primo grado. Spese compensate. Firenze, 9.2.2026.
Il Giudice relatore dott. Gianmarco Marinai
La Presidente dr.ssa Maria Cannizzaro
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ZZ RI, Presidente MARINAI GIANMARCO, Relatore ZENO MASSIMO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 878/2024 depositato il 10/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Aulla - Piazza Gramsci, 24 54011 Aulla MS
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 21/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MASSA CARRARA e pubblicata il 22/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 28196 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 81/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_11. s.r.l. propone appello avverso la sentenza n. 21/2024 della Sezione Seconda della Corte di Giustizia di Primo Grado di Massa-Carrara.
1.1. Espone che aveva impugnato l'avviso di accertamento esecutivo dell'imposta dovuta e di irrogazione delle sanzioni del 20.12.2022 prot. gen. 28196, notificato il 27.12.2022, relativa all'imposta municipale unica (IMU) dovuta per l'anno 2017. Deduceva di essere proprietaria di un terreno edificabile ad uso attività produttive, adiacente ad altro terreno per il quale fu presentato un piano di recupero con ristrutturazione urbanistica e realizzazione di un edificio ad uso commerciale, di un edificio ad uso abitativo ed ancora una galleria con negozi e di aver ottenuto l'autorizzazione del
Comune ad abbattere le piante e richiesto il permesso di costruire allorché, in data 25.10.2011 il
Sindaco del Comune di Aulla dispose l'acquisizione di urgenza del terreno per stoccaggio fango, rifiuti ecc. provocati da un'alluvione. In conseguenza di ciò la Società veniva privata del proprio bene, ciò nonostante, il Comune ha ritenuto di esigere ugualmente il pagamento dell'imposta che ha quale presupposto il "possesso di immobili", possesso che la Società ribadisce di non aver avuto in detto periodo e per molti anni.
1.2. Resisteva il Comune, sostenendo che la ricorrente ha comunque goduto e disposto del bene senza alcun pregiudizio tanto da alienarne parte nel 2018.
1.3. La CGT1 respingeva il ricorso così motivando: “Ai sensi dell'art. 1, c. 2, del d.lgs. 504/92, "presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa"; ai sensi del successivo art. 3, c. 1, "soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario ... ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività". L'occupazione temporanea d'urgenza di un terreno da parte della P.A. non priva il proprietario del possesso del bene fino a quando non intervenga l'ablazione del fondo, sicché egli resta soggetto passivo dell'imposta ancorché l'immobile sia detenuto dall'occupante. In tal senso la giurisprudenza della Suprema Corte. La particolarità della fattispecie e l'innegabile danno che ha subito il ricorrente dall'occupazione fanno ritenere l'opportunità della compensazione delle spese di lite.”
1.4. Con l'appello, la contribuente rilevava che l'occupazione d'urgenza in atto dal 2011 perdurava ancora, tranne che sulla particella 1797, oggetto di vendita ad Società_1 S.p.A.
1.5. Il Comune di Aulla, costituitosi, eccepisce in primis l'inammissibilità dell'appello per carenza di specificità dei motivi e ribadiva, nel merito, la correttezza della sentenza.
1.6. All'esito dell'udienza, la causa passava in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello è infondata.
È pacifico, infatti, che nel processo tributario, la riproposizione in appello delle stesse argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado — in quanto ritenute giuste ed idonee al conseguimento della pretesa fatta valere — assolve l'onere di specificità dei motivi di impugnazione imposto dall'art. 53 del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546» (cfr., tra le altre, Cass. sez.
6-5, ord. 1 luglio 2014, n. 14908; Cass. sez.6-5, ord. 22 gennaio 2016, n. 1200; Cass. sez. 5, 3 agosto
2016, n. 16163; Cass. sez. 6-5, ord. 20 aprile 2018, n. 9937).
3. Nel merito, l'appello è infondato e va respinto.
La Suprema Corte, anche con la recentissima pronuncia n. 33227/2025, ha ribadito che con riferimento alle disposizioni di disciplina dell'ICI (d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 1, comma 2, e art. 3, commi 1 e 2) – disposizioni riprodotte, in sostanziale continuità regolativa, dalla disciplina dell'IMU
(v. il d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, artt. 8, comma 2, e 9, comma 1; il d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 2, conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214), - la Corte, con consolidato, e risalente, orientamento interpretativo, ha rilevato che la nozione di possesso (richiamata ai fini della definizione del presupposto d'imposta) non può essere identificata con la mera disponibilità (sia pur per detenzione qualificata) del bene ma deve essere letta in correlazione alla definizione normativa del soggetto passivo di imposta, così che il possesso rilevante deve identificarsi con situazioni giuridiche soggettive aventi carattere reale e possessore, in tale contesto normativo, è pertanto il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile (cfr., ex plurimis, Cass., 1 marzo 2025, n. 5445; Cass. Sez. U., 29 ottobre 2020, n. 23902; Cass., 15 marzo 2019, n. 7444; Cass., 7 giugno 2017, n. 14119; Cass., 9 maggio 2013, n. 10987; Cass., 9 ottobre 2009, n. 21451; Cass., 14 gennaio 2005, n. 654).
E, in particolare, si è rilevato, in tema di provvedimenti ablatori, che l'occupazione temporanea di urgenza, così come la requisizione, non privano il proprietario del possesso del bene fino a quando non intervenga l'ablazione del bene stesso, proprietario che (così) rimane soggetto passivo dell'imposta ancorché l'immobile sia detenuto dall'occupante (v., ex plurimis, Cass., 19 ottobre 2016, n. 21157; Cass., 27 settembre 2016, n. 19041), a meno che, in ragione dell'immissione in possesso del bene, non ne sia conseguita la sua irreversibile trasformazione a seguito della realizzazione dell'opera pubblica, atteso che «in tema di conservazione del possesso o della detenzione
"solo animo", è necessario che il possessore (o il detentore) abbia la possibilità di ripristinare il contatto materiale con la cosa quando lo voglia, con la conseguenza che qualora tale possibilità sia di fatto preclusa da altri o da un'obiettiva situazione dei luoghi, il solo elemento intenzionale non è sufficiente per la conservazione del possesso (o della detenzione) (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9226 del 04/05/2005).» (così Cass., 20 marzo 2015, n. 5626; v. altresì, in motivazione, Cass., 19 ottobre 2016,
n. 21157, cit.).
Nella fattispecie, nulla di tutto ciò è stato neppure dedotto e non rileva il tempo trascorso dal momento dell'inizio dell'occupazione (occupazione che, peraltro, come riferito dallo stesso appellante, la Corte d'Appello di Genova, adita per la determinazione dell'indennità di espropriazione, pur con sentenza non ancora passata in giudicato, ha ritenuto terminata nel giugno 2012).
Tale elemento di fatto rende manifestamente infondata la questione di costituzionalità della norma avanzata all'udienza di discussione dalla parte appellante.
L'appello va, pertanto, respinto.
4. In considerazione della particolarità della fattispecie e dell'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Toscana – I sezione, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
• respinge l'appello e conferma la sentenza di primo grado. Spese compensate. Firenze, 9.2.2026.
Il Giudice relatore dott. Gianmarco Marinai
La Presidente dr.ssa Maria Cannizzaro