Sentenza 14 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/06/2001, n. 8046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8046 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2001 |
Testo completo
8 046/0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA Oggetto SE ONE Sigg. Magistrati: Composta dagli Ill. Dott. Pasquale REALE Presidente R.G.N. 19420/99 18539 Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere Cron. ..204 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Rep. Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Ud. 13/03/01 Dott. Francesco Maria FIORETTI Rel. Consigliere CORTE D AZIONS ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL. SOLE 24 ORE SENTENZA dal Sig. per cintti L 300 sul ricorso proposto da: LUALDI SpA, per incorporazione della LUALDI PORTE SPA, 14-GPU: 2001 in persona del legale rappresentante pro tempore, €1,55 1,3000 elettivamente domiciliata in ROMA VIALE MANZONI 26, CANCELLERIA presso l'avvocato FRANCESCO D'ASTICE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato EDUARDO OF455855 DE SANNA, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
OL ER, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIALOJA 18, presso l'avvocato FEDERICO rappresentato e difeso dall'avvocato2001 MAZZETTI, 714 ANTONINO GALLEGRA BONGIORNO, giusta procura a margine -1- del controricorso;
controricorrente - avversO la sentenza n. 1222/99 della Corte d'Appello di MILANO, depositata 1'11/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/2001 dal Consigliere Dott. Francesco Maria FIORETTI;
udito per il resistente, 1'Avvocato Bongiorno Gallegra, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 28.11.88/6.2.89 il Tribunale di Chiavari, pronunziando sulle controversia insorta tra SE RT e AL s.p.a. conseguente ad un contratto di appalto relativo all'arredamento di un appartamento del RT in Rapallo, condannava detta società alla eliminazione dei vizi e difetti riscontrati dal C.T.U. ed il RT al pagamento a favore della AL s.p.a. della somma di £. 148.501.753 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo, dichiarando tali capi provvisoriamente esecutivi. La Corte d'appello di Genova, con sentenza del 10.3.91/31.5.91 confermava la sentenza del tribunale, affermando che il diritto al pagamento della società AL “era....subordinato sempre agli interventi riparatori indicati nella consulenza Viale..". Con decreto del 14.2.92, dichiarato provvisoriamente esecutivo, il Presidente del Tribunale di Milano, in accoglimento del ricorso proposto dalla AL s.p.a. ingiungeva a RT SE il pagamento della somma di £. 148.501.753 oltre interessi legali dal 21.1.89 al saldo, costituente la somma liquidata dal Tribunale di Chiavari nella sentenza summenzionata. Avverso tale decreto il RT proponeva opposizione, con atto notificato il 6.4.92, eccependo preliminarmente l'incompetenza del Tribunale di Milano e, in via gradata, la preclusione alla concessione del decreto ingiuntivo per l'esistenza di giudicato sulla medesima pretesa;
la sussistenza di un rapporto di litispendenza tra la presente controversia e quella introdotta dinanzi al Tribunale di Chiavari pendente in cassazione. L'opponente proponeva, altresì, domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.. 1 Il Tribunale di Milano dichiarava la propria incompetenza e per l'effetto la nullità del decreto ingiuntivo;
rigettava la domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata. Detta sentenza, con atto notificato il 27.1.97, veniva impugnata dalla s.p.a. AL dinanzi alla Corte d'appello di Milano. L'appellato RT, costituitosi in giudizio, contestava l'impugnazione, eccependo, in primo luogo, la inesistenza dell'atto di appello per inesistenza del soggetto giuridico rappresentato ( fin dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo del 14.2.92), in quanto la AL s.p.a. si era estinta il 20 dicembre 1989 con la incorporazione in altra società. La corte adita, con sentenza del 14 aprile 1999, depositata l'11 maggio 1999, dichiarava la inesistenza della domanda proposta nel presente giudizio dalla AL s.p.a. nei confronti di RT SE, per la inesistenza della procura alle liti rilasciata da detta società in primo e secondo grado e, conseguentemente, del ricorso per decreto ingiuntivo e di tutti gli atti ad esso conseguenti;
condannava l'avvocato Eduardo de Sanna, legale della AL s.p.a. a rifondere a SE RT le spese del primo e del secondo grado di giudizio. Osservava la corte che dalla prodotta certificazione risultava che la AL s.p.a., costituita il 26.1.82, era cessata in data 20.12.89, così come espressamente denunciato alla Camera di Commercio in data 2.2.90, essendo stata incorporata in altra società con atto pubblico redatto dal notaio Franco Giuseppe in data 20.12.89 n. 30655 di repertorio e n. 4142 di registro, ancor prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo del 14.2.92, concesso in pari data. Pertanto l'avvocato Eduardo de Sanna, quale procuratore e difensore della AL s.p.a., in persona del suo amministratore e legale rappresentante UN AL (e 2 non della AL Porte s.p.a. come sostenuto nella memoria di replica ex art. 190 c.p.c.), aveva agito prima in via monitoria, poi nel giudizio di opposizione in primo grado ed infine in appello privo di idonea procura, perché un soggetto estinto ( la società incorporata ) e, quindi, inesistente, non può conferire procura al difensore, con conseguente inesistenza giuridica dell'atto introduttivo del giudizio e di tutti i successivi. Né tale iniziale carenza poteva essere sanata dalla ratifica effettuata successivamente con la comparsa di costituzione e ratifica dell'atto di appello" del 27 maggio 1997 da parte della società incorporante AL Porte s.p.a., non essendo ammissibile la sanatoria di una procura inesistente perché rilasciata da persona giuridica estinta. Essendo, poi, inammissibile la condanna alle spese del giudizio di un soggetto inesistente, essendo tale debito intrasmissibile alla società incorporante AL Porte s.p.a., non preesistente alla fusione, e non essendo configurabile una sua soccombenza per la rilevata inefficacia della ratifica dell'atto di appello, le spese del giudizio di primo e secondo grado dovevano essere poste a carico del difensore avv. Eduardo de Sanna, impedendo il difetto di procura alle liti che l'esercizio dello ius postulandi da parte del legale possa divenire attività della parte. Avverso detta sentenza la AL s.p.a., incorporante la AL Porte s.p.a. ( che a sua volta nel 1989 aveva incorporato la AL s.p.a.) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, illustrati con memoria. SE RT ha resistito con controricorso, depositando a sua volta memoria ex art. 378 c.p.c.. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 83 c.p.c. e dell'art. 2504 bis cod. civ., nonché motivazione erronea su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.. Deduce la ricorrente che, se all'epoca della proposta domanda monitoria la AL - - erasuo amministratore unicorappresentata da UN AL s.p.a. effettivamente estinta per incorporazione ed il AL non era più rappresentante legale della stessa, il AL, però, era legale rappresentante della società incorporante AL Porte s.p.a., nel cui patrimonio erano passati debiti e crediti ( della cessata AL s.p.a. tra i quali quello nei confronti di SE RT). Pertanto il AL era non solo convinto, ma certo che nel rilasciare la procura all'avv. De Sanna a margine del ricorso per decreto ingiuntivo, agiva nella sua veste di amministratore unico della AL Porte s.p.a., essendo stato amministratore della società incorporata ed essendolo anche della incorporante. Tale procura, quindi, nonostante la incompletezza nella indicazione della ragione sociale per la mancanza della parola "Porte” dovuta ad una svista, non poteva provenire che dalla società AL Porte s.p.a., succeduta nei rapporti che prima facevano capo alla AL s.p.a., intendendo il AL recuperare il credito della società da lui amministrata. Questi, perciò, non avrebbe potuto manifestare altra volontà se non quella di conferire il mandato professionale nell'interesse della nuova società da lui rappresentata in quel momento. La corte d'appello sarebbe, pertanto, incorsa in errore ritenendo che si vertesse in una ipotesi di procura inesistente, vertendosi, invece, in tema di procura rilasciata da chi indiscutibilmente ed effettivamente era rappresentante della AL Porte s.p.a., che per una svista aveva speso non il nome della nuova società incorporante, ma quello della società incorporata. Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 162 c.p.c., nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c.; motivazione inesistente, comunque insufficiente. La corte di merito avrebbe errato nel far ricadere le conseguenze della affermata inesistenza della procura alle liti sul difensore, condannandolo alle spese processuali, quando la responsabilità del fatto andava, invece, addebitata al soggetto che aveva rilasciato la procura al difensore senza precisargli che, nelle more, la AL s.p.a. era stata fusa per incorporazione nella AL Porte s.p.a.. Il primo motivo di ricorso è infondato. Secondo il costante insegnamento di questa corte, che questo collegio condivide, non ravvisando serie ragioni per discostarsene, la procura deve essere interpretata sulla base del contesto dell'atto cui accede (cfr. in tal senso cass. n. 6750/94; cass.; cass. n. 8249/97). Dall'esame della domanda di ingiunzione risulta che il decreto ingiuntivo del 14.2.92 è stato chiesto al Presidente del Tribunale di Milano dalla AL s.p.a., con sede in Marcallo e che la procura alle liti, apposta a margine della domanda, è stata conferita all'avv. E. de Sanna, dal rappresentante legale di detta società UN AL. Con detta domanda la società summenzionata ha chiesto ingiunzione di pagamento del somma di lire 148.501.753 a carico RT SE per un credito sorto prima del 20.12.89, cioè della data di incorporazione della AL s.p.a., con sede in Marcallo, nella AL Porte s.p.a., con sede in Milano. 5 Dalla domanda di ingiunzione risulta, quindi, che è stato azionato un credito spettante originariamente alla AL s.p.a.; che è stata spesa la denominazione sociale della società incorporata: AL s.p.a.; che è stata parimenti indicata la sede sociale della società incorporata: Mercallo;
che non è stata fatta alcuna menzione della vicenda della incorporazione della AL, s.p.a., nella AL Porte s.p.a., che, quindi, non si può fondatamente ritenere che la parola "Porte" sia stata omessa soltanto per una svista, come preteso dalla società ricorrente, atteso che nella domanda di ingiunzione non vi è nessun elemento che possa avvalorare detto assunto. Rettamente, pertanto, ha affermato il giudice a quo che l'avvocato Eduardo de Sanna, quale procuratore e difensore della AL s.p.a., in persona del suo amministratore e legale rappresentante UN AL, ha agito prima in via monitoria, poi nel giudizio di opposizione in primo grado ed infine in appello privo di idonea procura perché un soggetto estinto ( la società incorporata ) e, quindi, non più esistente, non può conferire, proprio perché inesistente, alcuna procura al difensore. Né rileva che con la vicenda della incorporazione, che realizza una ipotesi di successione in universum ius, il credito della incorporata fosse passato alla incorporante, né che AL UN fosse divenuto amministratore della società incorporante, atteso che, - alla stregua del principio di buona fede, che non consente di assegnare all'atto una portata diversa da quella che emerge dal suo contenuto obbiettivo (art. 1366 cod. civ. ) - quel che rileva, al fine di ritenere l'esistenza o meno della "c.d. svista” è quanto risulta dalla domanda di ingiunzione e dall'atto di appello, che mai fanno un qualche riferimento alla vicenda della incorporazione della AL s.p.a. nella AL Porte s.p.a., per cui 6 non può obbiettivamente ritenersi che il mandato alle liti sia stato in effetti conferito all'avv. De Sanna da quest'ultima. Il secondo motivo di ricorso è, invece, inammissibile, essendo stato proposto da soggetto non legittimato, non riguardando la condanna alle spese del giudizio la società ricorrente, ma esclusivamente il suo difensore avv. De Sanna, che avverso tale capo della sentenza non ha proposto alcuna impugnazione. Per quanto precede il ricorso deve essere respinto, e la ricorrente, siccome soccombente, deve essere condannata alle spese di questo, che, tenuto conto del valore della lite e dell'attività svolta dal difensore del controricorrente, appare giusto liquidare in complessive lire 6.253.000, di cui lire sei milioni per onorari.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso a favore del controricorrente delle spese giudiziali, che si liquidano in complessive lire 6.253.000, di cui lire 6.000.000 per onorari. Così deciso in Roma il 13 marzo 2001. Pasquall Roh Il Consigliere estensore Francesa Fiorelli Il Presid ente CANCELLIERE Andre 144 GUN DELLE ENTRATE ROM 14 NOV. 2001 PE 31 C07 250.000 UFFICIO Registrato in dela 436T60003 197750 an50483 versule B. trecentoale cimilu тот. 310000 p. il Dirigento A (Wire (Dott.ssa Maria Cr../ zart Responsabile Serv Gi (Dr. M. RACCIO 7