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30 novembre 2003
30 novembre 2003
Art. 11. (Modifica all'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, recante nuovo codice della strada, in esecuzione della
sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee
del 19 marzo 2002, nella causa C-224/00). 1. Al comma 2-bis dell'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ,introdotto dall' articolo 25 della legge 3 febbraio 2003, n. 14 , dopo le parole: "dell'Unione europea" sono inserite le seguenti: "o aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo".
Note all' art. 11:
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , reca: «Nuovo codice della strada ». L'art. 207, come modificato dalla legge qui pubblicata, cosi' recita:
«Art. 207 (Veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE). - 1. Quando con un veicolo immatricolato all'estero o munito di targa EE viene violata una disposizione del presente codice da cui consegue una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore e' ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 202. L'agente trasmette al proprio comando od ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.
2. Qualora il trasgressore non si avvalga, per qualsiasi motivo, della facolta' prevista del pagamento in misura ridotta, egli deve versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla meta' del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento della cauzione e' fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione e' versata al comando od ufficio da cui l'accertatore dipende.
2-bis. Qualora il veicolo sia immatricolato in uno Stato membro dell'Unione europea, o aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo, la somma da versare a titolo di cauzione, di cui al comma 2, e' pari alla somma richiesta per il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 202.
3. In mancanza del versamento della cauzione di cui ai commi 2 e 2-bis viene disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai veicoli di proprieta' dei cittadini italiani residenti nel comune di Campione d'Italia.
4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli immatricolati in Italia che siano guidati da conducenti in possesso di patente di guida rilasciata da uno Stato non facente parte dell'Unione europea.».
n. 285, recante nuovo codice della strada, in esecuzione della
sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee
del 19 marzo 2002, nella causa C-224/00). 1. Al comma 2-bis dell'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ,introdotto dall' articolo 25 della legge 3 febbraio 2003, n. 14 , dopo le parole: "dell'Unione europea" sono inserite le seguenti: "o aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo".
Note all' art. 11:
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , reca: «Nuovo codice della strada ». L'art. 207, come modificato dalla legge qui pubblicata, cosi' recita:
«Art. 207 (Veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE). - 1. Quando con un veicolo immatricolato all'estero o munito di targa EE viene violata una disposizione del presente codice da cui consegue una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore e' ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 202. L'agente trasmette al proprio comando od ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.
2. Qualora il trasgressore non si avvalga, per qualsiasi motivo, della facolta' prevista del pagamento in misura ridotta, egli deve versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla meta' del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento della cauzione e' fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione e' versata al comando od ufficio da cui l'accertatore dipende.
2-bis. Qualora il veicolo sia immatricolato in uno Stato membro dell'Unione europea, o aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo, la somma da versare a titolo di cauzione, di cui al comma 2, e' pari alla somma richiesta per il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 202.
3. In mancanza del versamento della cauzione di cui ai commi 2 e 2-bis viene disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai veicoli di proprieta' dei cittadini italiani residenti nel comune di Campione d'Italia.
4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli immatricolati in Italia che siano guidati da conducenti in possesso di patente di guida rilasciata da uno Stato non facente parte dell'Unione europea.».
Giurisprudenza • 10
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