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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VIII, sentenza 17/02/2026, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 659/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI CARLO MARIA, Presidente
ZA PP, Relatore
DI COSTANZO PASQUALE, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3549/2025 depositato il 05/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Grezar 14 00146 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di San Cipriano D'Aversa - Piazza Municipio 81036 San Cipriano D'Aversa CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259006887856000 TARI 2003
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Grezar 14 00146 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820110045137711000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820110049050579000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0282012001159029000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120019301983000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820150015127545000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820170016089956000
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 317/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: il ricorrente chiede l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Resistenti: l'agenzia della riscossione chiede il rigetto del ricorso con condanna alle spese;
l'ente locale non si è costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in trattazione, il sig. Ricorrente_1 proponeva opposizione contro il Comune di San Cipriano d'Aversa e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, concessionaria di questo comune, avverso l'intimazione di pagamento n. 02820259006887856/000, del valore complessivo di € 21.590,88 e notificata in data 14 luglio
2025, limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento:
n. 02820110045137711000 - Tassa Rifiuti 2009 per € 2.015,11, indicata come notificata il 05.10.2011;
n. 02820110049050579000 - Tassa rifiuti 2007 per € 7.839,98, indicata come notificata il 13.01.2012;
n. 0282012001159029000 - IMU 2003 per € 95,14, indicata come notificata il 22.03.2012;
n. 02820120019301983000 - Tassa rifiuti 2010 per € 1868,33, indicata come notificata il 20.07.2012;
n. 02820150015127545000 - Tassa rifiuti 2014 per € 2.181,51, indicata come notificata il 20.05.2015;
n. 02820170016089956000 - Tassa rifiuti 2015 per € 1.257,81, indicata come notificata il 25.09.2018. Il ricorrente affermava di non aver mai ricevuto notifica alcuna di questi atti della riscossione e, conseguentemente, eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito vantato dall'ente locale. A sostegno della doglianza deduceva che non vi fosse prova dell'avvenuta loro notifica e che l'unico atto notificato fosse la suddetta intimazione del 14 luglio 2025; notificata, dunque, ben oltre il termine di cinque anni stabilito per legge per i tributi locali.
Il sig. Ricorrente_1 chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'intimazione di pagamento e delle richiamate cartelle;
nonché la condanna delle resistenti alla refusione delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione che contestava la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, rilevando la validità delle notifiche effettuate, la corretta interruzione dei termini prescrizionali tramite atti successivi regolarmente notificati e l'applicabilità del termine ordinario decennale ex art. 2946 c.
c., in quanto i crediti risultavano definitivi per mancata impugnazione tempestiva delle cartelle. Lamentava altresì la carenza di legittimazione passiva dell'Agente della riscossione con riferimento ai vizi concernenti il merito del ruolo, di esclusiva pertinenza degli enti impositori.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Il Comune di San Cipriano d'Aversa non si costituiva in giudizio nonostante la regolarità della sua citazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questo Collegio che l'Agenzia delle Entrate Riscossione, in allegato al proprio controricorso, ha depositato copia di diversi atti interruttivi della prescrizione intervenuti successivamente alla notifica delle cartelle.
Tali atti sono stati notificati presso l'abitazione del ricorrente e consegnati alla di lui moglie, sig.ra Nominativo_1
.
In particolare, il Collegio rileva che in data 20.06.2019 è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 028
2019 90054780 10/000. Alla notifica di tale intimazione a mani della moglie è seguito l'invio della raccomandata informativa in data 26.06.2019.
Pertanto, questa notifica, effettuata dall'ufficiale della riscossione sig. Nominativo_2, appare correttamente ed efficacemente eseguita.
E' da rilevarsi che tale intimazione di pagamento n. 028 2019 90054780 10/000 contiene tutte le su richiamate cartelle per le quali v'è stata opposizione ad eccezione della n. 02820170016089956000 emessa per la
Tassa rifiuti 2015, di € 1.257,81, indicata come notificata il 25.09.2018.
Per tutte le altre cartelle i termini di prescrizione rispetto alla notificata intimazione di pagamento sarebbero scaduti in data 20.06.2024, ma per effetto della proroga dei termini per la riscossione di 542 giorni concessi a seguito dalla emergenza pandemica da Covid-19 i termini sarebbero scaduti in data 14.12.2025.
Pertanto, la notifica della intimazione impugnata in data 14.07.2025 impedisce di rilevare alcuna intervenuta prescrizione.
Diverso discorso deve essere fatto per la cartella n. 02820170016089956000. Dalla data della presunta notifica di questa cartella, cioè dal 25.09.2018, non sono stati notificati ulteriori atti interruttivi della prescrizione e, dunque, il termine quinquennale previsto per i tributi degli enti locali è scaduto in data 20.03.2025 pur considerando la richiamata proroga emergenziale di 542 giorni. Pertanto, la notifica della intimazione impugnata è tardiva e ne determina l'intervenuta prescrizione.
Dal punto di vista dalla efficacia della notifica della richiamata intimazione di pagamento n. 028 2019
90054780 10/000 ad interrompere i termini prescrizionali va detto che la Cassazione, con l'Ordinanza n.
6436 dell'11 marzo 2025, ha chiarito che “3.3.5. Va data, pertanto, continuità alla giurisprudenza secondo la quale il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 546 del 1992 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento – nel senso sopra precisato – non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass., n. 22108 del 2024 cit., Cass. 22/04/2024, n. 10736). […]
3.4. Va, pertanto, formulato il seguente principi di diritto: «In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione»”.
Il parziale accoglimento del ricorso consente a questo Collegio di compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento del ricorso, riduce l'intimazione di pagamento impugnata della cartella n. 02820170016089956000, come in motivazione.
Spese compensate.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI CARLO MARIA, Presidente
ZA PP, Relatore
DI COSTANZO PASQUALE, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3549/2025 depositato il 05/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Grezar 14 00146 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di San Cipriano D'Aversa - Piazza Municipio 81036 San Cipriano D'Aversa CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259006887856000 TARI 2003
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Grezar 14 00146 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820110045137711000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820110049050579000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0282012001159029000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120019301983000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820150015127545000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820170016089956000
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 317/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: il ricorrente chiede l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Resistenti: l'agenzia della riscossione chiede il rigetto del ricorso con condanna alle spese;
l'ente locale non si è costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in trattazione, il sig. Ricorrente_1 proponeva opposizione contro il Comune di San Cipriano d'Aversa e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, concessionaria di questo comune, avverso l'intimazione di pagamento n. 02820259006887856/000, del valore complessivo di € 21.590,88 e notificata in data 14 luglio
2025, limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento:
n. 02820110045137711000 - Tassa Rifiuti 2009 per € 2.015,11, indicata come notificata il 05.10.2011;
n. 02820110049050579000 - Tassa rifiuti 2007 per € 7.839,98, indicata come notificata il 13.01.2012;
n. 0282012001159029000 - IMU 2003 per € 95,14, indicata come notificata il 22.03.2012;
n. 02820120019301983000 - Tassa rifiuti 2010 per € 1868,33, indicata come notificata il 20.07.2012;
n. 02820150015127545000 - Tassa rifiuti 2014 per € 2.181,51, indicata come notificata il 20.05.2015;
n. 02820170016089956000 - Tassa rifiuti 2015 per € 1.257,81, indicata come notificata il 25.09.2018. Il ricorrente affermava di non aver mai ricevuto notifica alcuna di questi atti della riscossione e, conseguentemente, eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito vantato dall'ente locale. A sostegno della doglianza deduceva che non vi fosse prova dell'avvenuta loro notifica e che l'unico atto notificato fosse la suddetta intimazione del 14 luglio 2025; notificata, dunque, ben oltre il termine di cinque anni stabilito per legge per i tributi locali.
Il sig. Ricorrente_1 chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'intimazione di pagamento e delle richiamate cartelle;
nonché la condanna delle resistenti alla refusione delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione che contestava la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, rilevando la validità delle notifiche effettuate, la corretta interruzione dei termini prescrizionali tramite atti successivi regolarmente notificati e l'applicabilità del termine ordinario decennale ex art. 2946 c.
c., in quanto i crediti risultavano definitivi per mancata impugnazione tempestiva delle cartelle. Lamentava altresì la carenza di legittimazione passiva dell'Agente della riscossione con riferimento ai vizi concernenti il merito del ruolo, di esclusiva pertinenza degli enti impositori.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Il Comune di San Cipriano d'Aversa non si costituiva in giudizio nonostante la regolarità della sua citazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questo Collegio che l'Agenzia delle Entrate Riscossione, in allegato al proprio controricorso, ha depositato copia di diversi atti interruttivi della prescrizione intervenuti successivamente alla notifica delle cartelle.
Tali atti sono stati notificati presso l'abitazione del ricorrente e consegnati alla di lui moglie, sig.ra Nominativo_1
.
In particolare, il Collegio rileva che in data 20.06.2019 è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 028
2019 90054780 10/000. Alla notifica di tale intimazione a mani della moglie è seguito l'invio della raccomandata informativa in data 26.06.2019.
Pertanto, questa notifica, effettuata dall'ufficiale della riscossione sig. Nominativo_2, appare correttamente ed efficacemente eseguita.
E' da rilevarsi che tale intimazione di pagamento n. 028 2019 90054780 10/000 contiene tutte le su richiamate cartelle per le quali v'è stata opposizione ad eccezione della n. 02820170016089956000 emessa per la
Tassa rifiuti 2015, di € 1.257,81, indicata come notificata il 25.09.2018.
Per tutte le altre cartelle i termini di prescrizione rispetto alla notificata intimazione di pagamento sarebbero scaduti in data 20.06.2024, ma per effetto della proroga dei termini per la riscossione di 542 giorni concessi a seguito dalla emergenza pandemica da Covid-19 i termini sarebbero scaduti in data 14.12.2025.
Pertanto, la notifica della intimazione impugnata in data 14.07.2025 impedisce di rilevare alcuna intervenuta prescrizione.
Diverso discorso deve essere fatto per la cartella n. 02820170016089956000. Dalla data della presunta notifica di questa cartella, cioè dal 25.09.2018, non sono stati notificati ulteriori atti interruttivi della prescrizione e, dunque, il termine quinquennale previsto per i tributi degli enti locali è scaduto in data 20.03.2025 pur considerando la richiamata proroga emergenziale di 542 giorni. Pertanto, la notifica della intimazione impugnata è tardiva e ne determina l'intervenuta prescrizione.
Dal punto di vista dalla efficacia della notifica della richiamata intimazione di pagamento n. 028 2019
90054780 10/000 ad interrompere i termini prescrizionali va detto che la Cassazione, con l'Ordinanza n.
6436 dell'11 marzo 2025, ha chiarito che “3.3.5. Va data, pertanto, continuità alla giurisprudenza secondo la quale il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 546 del 1992 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento – nel senso sopra precisato – non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass., n. 22108 del 2024 cit., Cass. 22/04/2024, n. 10736). […]
3.4. Va, pertanto, formulato il seguente principi di diritto: «In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione»”.
Il parziale accoglimento del ricorso consente a questo Collegio di compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento del ricorso, riduce l'intimazione di pagamento impugnata della cartella n. 02820170016089956000, come in motivazione.
Spese compensate.