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Sentenza 14 luglio 2021
Sentenza 14 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/07/2021, n. 27134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27134 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da LI AR, nato in [...] il [...] avverso la ordinanza del 25/03/2021 del Tribunale di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Di Leo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di L'Aquila ha rigettato l'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. da AR LI avverso l'ordinanza della Corte di appello di L'Aquila del 26 febbraio 2021 che aveva rigettato l'istanza di revoca, per insussistenza delle esigenze cautelari, della misura degli arresti domiciliari applicata al predetto, condannato all'esito del giudizio di secondo grado per il delitto di furto. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione AR LI, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento sulla base di un Penale Sent. Sez. 5 Num. 27134 Anno 2021 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: ROMANO MICHELE Data Udienza: 10/06/2021 unico motivo con il quale lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte di appello ritenuto irrilevante il tempo trascorso dall'applicazione della misura cautelare, sebbene, essendosi già concluso il giudizio di secondo grado ed avendo l'imputato confessato e collaborato, nonché risarcito il danno, il tempo trascorso era l'unico elemento di novità valutabile ai fini dell'attenuazione delle esigenze di cautela;
inoltre, il lasso di tempo trascorso doveva ritenersi considerevole, tenuto conto della pena concretamente inflitta. Neppure la Corte di appello ha motivato in ordine all'adeguatezza della misura. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il provvedimento impugnato in questa sede risulta notificato al Nikkoli personalmente il 27 marzo 2021 ed al suo difensore in data 8 aprile 2021. Da quest'ultima data iniziava a decorrere il termine di giorni dieci per la proposizione del ricorso in Cassazione. Il difensore del ricorrente ha proposto ricorso per cassazione spedendo l'atto di impugnazione con plico raccomandato in data 19 aprile 2021 alla cancelleria del Tribunale del riesame di L'Aquila, dove il ricorso è pervenuto in data 21 aprile 2021. Deve, allora, segnalarsi che le Sezioni Unite hanno recentemente affermato, in tema di impugnazioni cautelari, che il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo (Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 280167). Nella motivazione della loro decisione le Sezioni Unite hanno peraltro parificato le modalità di presentazione dell'impugnazione di cui all'art. 582, comma 2, cod. proc. pen. a quelle previste dal successivo art. 583, cosicché anche laddove il ricorso venga presentato mediante spedizione con plico raccomandato, la sua ammissibilità resta subordinata al suo arrivo presso la 2 cancelleria del Tribunale del riesame entro il termine di dieci giorni previsto dall'art. 311, comma 1, cod. proc. pen.. In applicazione del principio sopra esposto, essendo il ricorso per cassazione pervenuto alla cancelleria solo dopo la scadenza del termine di dieci giorni di cui all'art. 311 cod. proc. pen., lo stesso risulta tardivo. 1.2. Il ricorso è comunque manifestamente infondato. Lo stesso ricorrente riconosce nel suo atto introduttivo che il tempo trascorso dall'applicazione della misura cautelare è l'unico elemento caratterizzato dalla novità e su di esso il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato osservando che esso non assume di per se stesso rilevanza e che in ogni caso la pena che il LI deve ancora scontare non risulta irrilevante, se confrontata con l'entità della pena inflitta;
il Tribunale ha pure aggiunto che l'imputato non ha assunto un atteggiamento collaborativo, essendosi limitato ad ammettere solo ciò che non era controverso, cosicché, non essendo emersi nuovi elementi che possano far ritenere venute meno o anche solo affievolite le esigenze di cautela, del tutto correttamente il Tribunale del riesame ha rigettato l'impugnazione. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/06/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Di Leo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di L'Aquila ha rigettato l'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. da AR LI avverso l'ordinanza della Corte di appello di L'Aquila del 26 febbraio 2021 che aveva rigettato l'istanza di revoca, per insussistenza delle esigenze cautelari, della misura degli arresti domiciliari applicata al predetto, condannato all'esito del giudizio di secondo grado per il delitto di furto. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione AR LI, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento sulla base di un Penale Sent. Sez. 5 Num. 27134 Anno 2021 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: ROMANO MICHELE Data Udienza: 10/06/2021 unico motivo con il quale lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte di appello ritenuto irrilevante il tempo trascorso dall'applicazione della misura cautelare, sebbene, essendosi già concluso il giudizio di secondo grado ed avendo l'imputato confessato e collaborato, nonché risarcito il danno, il tempo trascorso era l'unico elemento di novità valutabile ai fini dell'attenuazione delle esigenze di cautela;
inoltre, il lasso di tempo trascorso doveva ritenersi considerevole, tenuto conto della pena concretamente inflitta. Neppure la Corte di appello ha motivato in ordine all'adeguatezza della misura. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il provvedimento impugnato in questa sede risulta notificato al Nikkoli personalmente il 27 marzo 2021 ed al suo difensore in data 8 aprile 2021. Da quest'ultima data iniziava a decorrere il termine di giorni dieci per la proposizione del ricorso in Cassazione. Il difensore del ricorrente ha proposto ricorso per cassazione spedendo l'atto di impugnazione con plico raccomandato in data 19 aprile 2021 alla cancelleria del Tribunale del riesame di L'Aquila, dove il ricorso è pervenuto in data 21 aprile 2021. Deve, allora, segnalarsi che le Sezioni Unite hanno recentemente affermato, in tema di impugnazioni cautelari, che il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo (Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 280167). Nella motivazione della loro decisione le Sezioni Unite hanno peraltro parificato le modalità di presentazione dell'impugnazione di cui all'art. 582, comma 2, cod. proc. pen. a quelle previste dal successivo art. 583, cosicché anche laddove il ricorso venga presentato mediante spedizione con plico raccomandato, la sua ammissibilità resta subordinata al suo arrivo presso la 2 cancelleria del Tribunale del riesame entro il termine di dieci giorni previsto dall'art. 311, comma 1, cod. proc. pen.. In applicazione del principio sopra esposto, essendo il ricorso per cassazione pervenuto alla cancelleria solo dopo la scadenza del termine di dieci giorni di cui all'art. 311 cod. proc. pen., lo stesso risulta tardivo. 1.2. Il ricorso è comunque manifestamente infondato. Lo stesso ricorrente riconosce nel suo atto introduttivo che il tempo trascorso dall'applicazione della misura cautelare è l'unico elemento caratterizzato dalla novità e su di esso il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato osservando che esso non assume di per se stesso rilevanza e che in ogni caso la pena che il LI deve ancora scontare non risulta irrilevante, se confrontata con l'entità della pena inflitta;
il Tribunale ha pure aggiunto che l'imputato non ha assunto un atteggiamento collaborativo, essendosi limitato ad ammettere solo ciò che non era controverso, cosicché, non essendo emersi nuovi elementi che possano far ritenere venute meno o anche solo affievolite le esigenze di cautela, del tutto correttamente il Tribunale del riesame ha rigettato l'impugnazione. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/06/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente