Ordinanza cautelare 13 febbraio 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 25/11/2025, n. 3351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3351 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03351/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00123/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 123 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppina Nicita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Savoca, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Carmelo Elio Guarnaccia, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via XX Settembre, 45;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentate e difese dagli avvocati Antonino Li Causi e Nunziata Torre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del permesso di costruire n. 5 del 29/10/2024, rilasciato dalla Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Savoca a -OMISSIS-, avente ad oggetto un progetto “per la ristrutturazione, previa demolizione e ricostruzione dell’unità immobiliare sita in contrada -OMISSIS-, e riportato in catasto al fg. -OMISSIS- del Comune di Savoca”;
- nonché di ogni altro atto, precedente o susseguente, comunque connesso con quello impugnato;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla medesima ricorrente in data 28 giugno 2025:
- del provvedimento prot. n. 1326 del 25 febbraio 2025, trasmesso con nota prot. n. 2202 dell’1aprile 2025, con il quale la Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Savoca ha comunicato a -OMISSIS-, all’esito dell’esame della perizia giurata depositata, la conclusione del termine di sospensione, ai sensi dell’art. 21 quater comma 2 della legge 241/90, del provvedimento amministrativo n. 5/2024.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Savoca e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 settembre 2025 il dott. AL LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La ricorrente esponeva di essere comproprietaria di una casa, situata in territorio del Comune di Savoca, adiacente e con un muro in comune ad altro immobile, di proprietà delle odierne controinteressate, che, prima delle opere di demolizione effettuate nell’ambito dei lavori all’origine della presente controversia, sarebbe stato composto di una serie di manufatti collabenti (una casetta, un deposito e una cappella, intervallati da ballatoi, spazi liberi e cortiletti) di diverse altezze e dimensioni, corrispondenti alla part. -OMISSIS-, e da un appezzamento di terreno, individuabile alla part. -OMISSIS- del catasto del Comune di Savoca.
Riferiva che, dopo l’avvio, nel mese di giugno 2023, da parte delle odierne controinteressate, di lavori di ristrutturazione dei predetti manufatti, si sarebbe accorta, dalla carpenteria man mano realizzata e dalla platea di fondazione, delle dimensioni notevolmente maggiori del fabbricato in costruzione rispetto a quello preesistente e del mancato rispetto del volume e dell’area di sedime occupati dalle opere preesistenti, in quanto l’edificio in costruzione avrebbe impegnato non solo lo spazio prima occupato dalla predetta casetta e da un deposito adiacente, ma anche l’intera area corrispondente ad una cisterna di uso pubblico non rappresentata nella planimetria catastale e lo spazio vuoto frontistante ricadente sulla particella -OMISSIS-, fino a ricongiungersi all’ultimo manufatto (la cappella), ed andare oltre, lungo tutto il lato nord.
Effettuato l’accesso agli atti, aveva appreso che il progetto, autorizzato con permesso di costruire n. 11 del 2 agosto 2023, avrebbe contemplato la realizzazione, al posto dei diversi manufatti preesistenti, di un nuovo corpo di fabbrica con un notevole incremento di volumetria, basato sulle disposizioni del c.d. “Piano Casa”, benché tale ultima disciplina, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 90/2023, sarebbe stata, in realtà, già al momento del rilascio del permesso, inapplicabile.
Riferiva che il Comune, rilevate “ discordanze fra gli elaborati grafici e quelli descrittivi ”, dopo una preventiva sospensione dei lavori per la presentazione di eventuali elaborati di variante, aveva infine ritenuto che “ dalla disamina dell’attuale normativa vigente emergono profili diversi dal precedente testo ” e che non sarebbe stata ammissibile una variante, ma un nuovo titolo abilitativo, disponendo, pertanto, con determinazione dirigenziale n. 15 del 17 gennaio 2024 del Responsabile dell’Area Tecnica, l’annullamento del predetto permesso di costruire del 2 agosto 2023.
2. Successivamente, il Comune aveva, tuttavia, rilasciato il nuovo permesso di costruire n. 5 del 29 ottobre 2024, per un analogo progetto “ di ristrutturazione, previa demolizione e ricostruzione, dell’unità immobiliare ” oggetto di impugnazione con il ricorso in esame per i motivi di seguito indicati.
2.1. La ricorrente lamentava, anzitutto, che il nuovo provvedimento, nel contemplare il mantenimento delle opere strutturali (con solaio di copertura del piano terra) realizzate sotto la vigenza del permesso di costruire annullato (che, in applicazione del Piano Casa, avrebbe previsto un notevole incremento di volumetria, oltre che un mutamento di sagoma, altezze, ecc.), avrebbe surrettiziamente realizzato, pur senza enunciarlo espressamente, una sorta di illegittima “sanatoria” delle stesse.
Riteneva, infatti, che, a seguito dell’annullamento in autotutela del precedente permesso di costruire, la parte di edificio fino a quel momento realizzata avrebbe dovuto ritenersi edificata sine titulo e, pertanto, non avrebbe potuto costituire una legittima “base di partenza” per i manufatti autorizzati con il nuovo provvedimento.
Sarebbe stata, in tal senso, non corrispondente al vero la circostanza, valorizzata, invece, nella motivazione del provvedimento, secondo cui i manufatti già realizzati avrebbero avuto una volumetria comunque inferiore a quanto edificabile a prescindere dal “ surplus ” consentito dal Piano Casa; tale circostanza, peraltro, sarebbe stata messa in evidenza solo nella motivazione del provvedimento oggetto di odierna impugnazione, ma non sarebbe stata invero indicata e posta alla base del provvedimento di annullamento del precedente titolo edilizio, nel quale, tra l’altro, non sarebbe stata indicata alcuna parte del manufatto eseguita legittimamente.
Al contrario, in punto di fatto, da un semplice raffronto delle foto contenute nella propria perizia di parte, e dall’inquadramento territoriale ante e post intervento, sarebbe emerso con evidenza il notevole incremento volumetrico e lo sconfinamento di zona già verificatisi.
2.2. Lamentava, ancora, in termini ancor più generali, che “ sia il progetto oggetto del Permesso annullato che quello oggetto del Permesso impugnato in questa sede mancano di una descrizione dettagliata del preesistente, di un calcolo corretto della relativa volumetria o, comunque, di una perizia giurata che asseveri la reale consistenza, fondamentale nel caso in esame, visto che l’immobile, all’atto dell’acquisto, risultava in catasto, come unità collabente, o di foto che giustifichino, comunque, il calcolo della volumetria effettuato ”.
Emblematico, a questo proposito, sarebbe stato “ l’inquadramento territoriale ante e post intervento ” che, pur riportando la scala utilizzata (1:200), non avrebbe indicato le dimensioni del fabbricato oggetto di intervento e non avrebbe rappresentato l’effettivo sconfinamento oltre la sagoma originaria della part. -OMISSIS- ed oltre la stessa zona B del PdF.
Nella Planimetria della zona in progetto, i manufatti presenti in quest’ultima particella sarebbero stati inspiegabilmente interamente inglobati nella zona B mentre, in base ad un incarico affidato dalla stessa ricorrente ad un proprio tecnico, sarebbe stato confermato sia lo sconfinamento in zona “E” che la circostanza che la geometria del nuovo fabbricato sarebbe risultata maggiore rispetto a quanto rappresentato negli atti catastali.
Sarebbe stata, inoltre, inglobata nell’area oggetto di intervento una piccola zona, ricadente sulla particella -OMISSIS-, intestata ad altra ditta, circostanza non secondaria, perché ne sarebbe conseguita una violazione delle distanze previste di legge con conseguente pregiudizio in termini di luce ed aria a carico dell’immobile della ricorrente.
2.3. Affermava, poi, che la previsione, nel permesso impugnato, di una “ristrutturazione, previa demolizione e ricostruzione” sarebbe stata oggettivamente abnorme, in quanto i manufatti originari non sarebbero stati ormai esistenti, perché, come detto, demoliti sulla base del permesso già annullato.
Inoltre, sottolineava che dalla documentazione fotografica sarebbe risultato con chiarezza che la realizzazione del progetto assentito avrebbe comportato, oltre al mutamento di area di sedime, altezza, e sagoma, anche un notevole incremento di volumetria, essendo stata occupata, come detto, tutta l’area libera davanti alla cisterna ed al deposito, fino alla cappella, con, inoltre, un evidente sconfinamento nella zona E del PDF.
L’opera, dunque, si sarebbe configurata come “nuova costruzione” e, per tale ragione, ne sarebbe stato evidente il contrasto con la normativa urbanistica vigente ed i diritti della ricorrente.
2.4. Metteva, ancora, in rilievo che, mentre, secondo quanto previsto nella Relazione al PdF del Comune di Savoca, per le costruzioni in zona B “ Le distanze minime tra pareti finestrate di corpi di fabbrica o dal confine dovranno essere rispettivamente non inferiori a ml 10,00 e a ml 5,00 … ”, nel caso in esame, il pianterreno, già costruito, dell’immobile - sulle cui pareti frontistanti il cortile lato sud-ovest sarebbero state realizzate già delle aperture - non avrebbe rispettato le predette distanze né con riferimento al fabbricato della stessa ricorrente, lato sud (laddove la distanza rappresentata sarebbe stata di mt. 3,15, in base alla pianta del piano terra di cui all’“elaborato grafico, ante e post intervento”- doc. 8, all. 4), né dalla particella -OMISSIS- (lato ovest) non identificata in progetto (laddove la distanza sarebbe stata misurata in mt. 3,25).
Ciò, oltre a comportare una riduzione di luce ed aria per il fabbricato della ricorrente (anche per effetto dell’aumento di quota), ne avrebbe, altresì, compresso i diritti edificatori sull’area, antistante il piano sottostrada, ricadente in zona B.
Infine, evidenziava che la quota dell’attuale piano di calpestio del solaio di copertura del piano terra avrebbe determinato una imposta del piano di copertura del piano primo tale da violare il diritto di veduta del proprio fabbricato dagli affacci posti al piano primo e secondo.
2.5. Affermava, ancora, che con l’adozione del PRG del Comune di Savoca con delibera del 5/11/2019, sarebbero state operanti, nel territorio comunale, le relative misure di salvaguardia.
Il permesso di costruire avrebbe, invece, violato chiaramente le previsioni del PRG adottato.
Infatti, contrariamente a quanto affermato nella relazione tecnica allegata al progetto - secondo cui il progetto sarebbe ricaduto in parte in zona E, in parte in zona B - l’intero immobile sarebbe, in realtà, ricaduto in zona B*, con riferimento alla quale, il PRG vigente avrebbe consentito il solo mantenimento dello stato attuale senza ulteriore espansione.
Inoltre, per tali zone, l’art. 16/b della NTA avrebbe previsto che, in quanto “ interessate da colate detritiche prima delle nuove edificazioni devono essere programmati interventi di messa in sicurezza e/o regimentazione per la mitigazione del rischio idrogeologico da individuare per singole zone con interventi mirati ”; dell’adempimento di tali prescrizioni da parte della controinteressata non vi sarebbe stata, tuttavia, alcuna traccia nel permesso impugnato.
3. In conclusione, per tutte le predette ragioni, chiedeva l’annullamento degli atti impugnati.
4. Si costituivano in giudizio sia la parte controinteressata che il Comune di Savoca.
5. La parte controinteressata affermava, anzitutto, che il ricorso sarebbe stato inammissibile e improcedibile, sia per manifesta tardività - in quanto la ricorrente avrebbe presentato istanza di accesso agli atti in data 26/6/2023 e nella medesima data sarebbe venuta a conoscenza del progetto e delle caratteristiche dello stesso, notificando, tuttavia, il ricorso solo in data 7 gennaio 2025 – sia per carenza di legittimazione ad agire ed interesse a ricorrere, dal momento che, al di là dell’oggettivo elemento della vicinitas dell’immobile, non sarebbe stato individuato nel ricorso il concreto pregiudizio, e, dunque, la lesione concreta ed attuale che i lavori da realizzare sarebbero stati in grado di produrre nella sfera della parte ricorrente.
5.1. In ogni caso, a voler, comunque, prendere in considerazione nel merito il ricorso, avrebbe dovuto mettersi, anzitutto, in rilievo, rispetto alle opere già realizzate che sarebbero state inglobate, la fondamentale differenza esistente tra un’opera edilizia realizzata, come nel caso in esame, in base ad un titolo edilizio rilasciato sulla base di una disciplina che, al momento del suo rilascio, avrebbe consentito la realizzazione di tale intervento, rispetto all’ipotesi di un’opera realizzata, sin dall’origine, senza alcuna autorizzazione.
Tale differenza sarebbe stata alla base, tra l’altro, delle previsioni di cui all’art. 38 del D.P.R 380/2001, il quale avrebbe previsto la possibilità di salvare gli interventi eseguiti in base ad un permesso di costruire poi annullato.
5.1.2. Metteva in evidenza, la parte controinteressata, l’effettuazione, nel 2019, di un rilievo dettagliato degli immobili, dal quale sarebbe emerso, tra l’altro, che i corpi denominati, nel progetto, “Corpo A” e “Corpo B”, sarebbero stati integri, ben materializzati e misurabili, come dichiarato dal professionista incaricato, che avrebbe dettagliatamente riportato nella relazione superfici, volumi e altezze.
Tali rilievi avrebbero consentito di determinare con estrema accuratezza la configurazione, le superfici e i volumi dell'ambiente preesistente, sicché, data la precisione dei dati a disposizione, si sarebbe potuto facilmente affermare che non vi sarebbe stato alcun aumento di volumetria.
Sottolineava, poi, che la cisterna non sarebbe stata censita presso il catasto, né in alcuna cartografia e che, comunque il manufatto, in base alla relazione del 2019 sarebbe comunque ricaduto in zona “B”.
5.1.3. Proprio dai predetti lavori di rilievo sarebbero emerse le originarie imprecisioni della mappa catastale e la presa d’atto che la stessa sagoma del fabbricato sarebbe ricaduta per porzione sulla particella -OMISSIS-, motivo per il quale quest’ultima sarebbe stata inclusa nella proposta progettuale e dunque nella richiesta di permesso di costruire.
Evidenziava, poi, che nel Programma di Fabbricazione vigente (Allegato 4 - stralcio), allegato dallo stesso tecnico estensore della perizia, lo spazio tra il corpo B e il corpo C sarebbe risultato campito come edificato, a differenza delle risultanze dello stralcio di mappa catastale.
La diversa sagoma sul lato nord sarebbe stata legittima in base alle disposizioni di cui all’art. 10 della legge 120/2020.
Pertanto, affermava la parte controinteressata che la “ saturazione dello spazio libero tra il corpo B e il corpo C”, richiamata nella perizia, sarebbe stata progettata nel pieno rispetto delle norme urbanistiche applicabili e rientra tra gli interventi consentiti nella zona in oggetto, oltre che tra gli interventi previsti nella proposta progettuale ”.
5.2. Sottolineava, ancora, che l’intervento avrebbe comportato la ristrutturazione dell’immobile precedente e le aperture contestate sarebbero state mantenute nella stessa posizione e forma originaria, sicché non avrebbero trovato applicazione le disposizioni in materia di distanze previste per le nuove costruzioni e sarebbe stata priva di fondamento ogni lamentela in merito a un presunto pregiudizio di luce e aria. D’altra parte, i preesistenti balconi e finestre sull’immobile della ricorrente sarebbero stati irrilevanti in quanto realizzati a distanza non regolamentare.
5.3. Affermavano, poi, in relazione all’ubicazione dell’immobile in zona B*, di aver effettuato uno studio geologico, volto a verificare le condizioni geomorfologiche dell’area interessata, depositato regolarmente presso il Genio civile di Messina, da cui non sarebbe emersa alcuna criticità che avrebbe implicato l’adozione di opere di gestione del territorio.
5.4. In conclusione, per tutti i predetti motivi la parte controinteressata chiedeva il rigetto della domanda cautelare di sospensiva dei provvedimenti impugnati e, nel merito, del ricorso.
6. Il Comune di Savoca, nella propria memoria di costituzione, eccepiva, in primo luogo, la carenza di interesse a ricorrere della ricorrente derivante dalla mancata indicazione del pregiudizio derivante dalla vigenza del provvedimento impugnato e dell’utilità derivante dall’accoglimento del ricorso.
Rilevava, in proposito, che non si sarebbe verificata, a carico dell’immobile della ricorrente, alcuna limitazione della visuale attuale né alcuna compressione di aria e luce, in quanto l’elevazione dell’edificio progettato sarebbe venuta a coincidere con quella del corpo preesistente ed il rapporto di vicinanza non avrebbe subito variazioni.
6.1. Eccepiva, sempre in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per genericità, in quanto i riferimenti agli asseriti aumenti di volumetria e di estensione e alle modifiche di sagoma sarebbero stati assolutamente indeterminati.
6.2. Nel merito, sarebbe stata infondata l’affermazione secondo cui la parte del progetto già costruita sarebbe stata sine titulo , in quanto fondata sul precedente permesso di costruire annullato, dal momento che si sarebbe trattato di una porzione inglobata nel nuovo progetto.
Vi sarebbe stata, poi, piena coincidenza delle volumetrie realizzate e, pertanto, sarebbe stata da escludere l’ipotesi di ampliamento lamentata dalla ricorrente in quanto la documentazione presentata (di cui al doc. 8 prodotto dalla ricorrente) avrebbe consentito un adeguato raffronto tra il corpus preesistente e l’edificio indicato in progetto.
6.3. Non vi sarebbe stata alcuna violazione della disciplina in materia di interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3 del D.P.R. 380/2001, dal momento che, in base a tale disciplina, sarebbero state del tutto legittime la modifica di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con il solo limite del rispetto delle volumetrie precedenti, limite che sarebbe stato effettivamente rispettato, sulla base dei calcoli riportati nella stessa Relazione di cui al doc. 8, dalla quale si sarebbe ricavato, altresì, l’utilizzo, nel progetto, della medesima area di sedime.
6.3.1. Improprio sarebbe stato il richiamo alle misure di salvaguardia del redigendo P.R.G. del Comune di Savoca, riguardanti interventi di carattere puramente trasformativo, mentre, nel caso in esame, sarebbe venuta in rilievo una mera ristrutturazione.
6.4. Affermava, ancora, il Comune, che non vi sarebbe stata alcuna violazione della disciplina in materia di distanze, in quanto l’intervento, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, non sarebbe stato riconducibile ad una “nuova costruzione”, bensì ad un intervento di demolizione e ricostruzione che avrebbe reso del tutto legittimo il mantenimento delle distanze preesistenti.
6.5. In conclusione, per tutte le predette ragioni chiedeva l’annullamento degli atti impugnati.
7. In fase cautelare, l’istanza di sospensiva dei provvedimenti impugnati veniva rigettata.
8. Successivamente, le parti depositavano memorie con le quali ciascuna di esse insisteva nelle tesi e nelle argomentazioni sviluppate nei precedenti atti difensivi.
8.1. Le controinteressate, in particolare, aggiungevano che, grazie all’accesso agli atti, erano venute a conoscenza del fatto che non sarebbero stati presenti titoli edilizi, neppure in sanatoria, relativi all’immobile di proprietà della ricorrente.
8.2. Il Comune ribadiva la piena legittimità del provvedimento impugnato, nel quale si sarebbe dato conto del fatto che il progetto approvato avrebbe inglobato le parti già realizzate e non avrebbe superato i limiti volumetrici imposti dai soli corpi preesistenti.
8.3. La ricorrente replicava alle eccezioni preliminari delle controparti, sottolineando, in particolare, che la presunta illegalità edilizia del proprio immobile sarebbe stata irrilevante e la presunta inesistenza, alla data del 2009, del balcone, sarebbe stata smentita dalla stessa documentazione prodotta dalle controinteressate.
Ribadiva che la violazione delle distanze dalle vedute sarebbe stata confermata anche nella perizia da essa depositata.
Nel merito, ripeteva che l’inglobamento di quanto realizzato in base al provvedimento annullato sarebbe stato illegittimo in quanto tale meccanismo “sanante” non sarebbe previsto e consentito da alcuna norma, sicché, sotto tale aspetto, il provvedimento impugnato avrebbe dovuto considerarsi addirittura abnorme.
Sottolineava, ancora, che l’intervento sarebbe stato erroneamente qualificato come di “demolizione e ricostruzione”, in quanto tutti i precedenti manufatti sarebbero stati già demoliti in precedenza, nel 2023.
9. Seguivano ulteriori analitiche ed approfondite memorie di replica di tutte le parti.
10. All’udienza dell’8 luglio 2025, preso atto della proposizione, nelle more, di un ricorso per motivi aggiunti da parte della ricorrente principale, veniva disposto il rinvio della trattazione all’udienza del 30 settembre 2025.
11. Il ricorso per motivi aggiunti era stato proposto avverso il provvedimento, indicato in epigrafe, contenente la dichiarazione di cessazione della sospensione dei lavori disposta in data 27 gennaio 2025. In esso si lamentava che tale anomalo provvedimento avrebbe dovuto considerarsi illegittimo in quanto l’Amministrazione si sarebbe semplicemente limitata a prendere atto della perizia giurata depositata dalla parte controinteressata, senza valutare le numerose incongruenze e contraddizioni (analiticamente descritte in tale atto difensivo) che in essa sarebbero state rilevabili.
12. Le controinteressate eccepivano l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti in quanto, in realtà, riferito ad un atto che, dopo il rigetto dell’istanza di sospensiva avrebbe dovuto ritenersi dovuto, oltre che di natura endoprocedimentale, come tale privo di autonoma portata lesiva.
Affermavano, ancora, che l’impugnazione sarebbe stata inammissibile anche perché tardiva rispetto al momento di piena conoscenza dell’atto e, comunque, infondata nel merito.
13. Il Comune di Savoca formulava analoghe eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti e, sul rilievo del carattere meramente dilatorio di tale iniziativa processuale, riteneva ravvisabili pure i presupposti per la condanna di parte ricorrente per responsabilità aggravata ai sensi del comma 3 dell'art. 96 c.p.c.
14. Nelle proprie repliche la ricorrente rilevava che il provvedimento di cui aveva chiesto l’annullamento con il ricorso per motivi aggiunti sarebbe stato impugnabile in quanto risultato di una rinnovata ponderazione di interessi e di un nuovo esame degli elementi di fatto emergenti dalla nuova perizia depositata, ribadendo, nel merito, la sussistenza di numerose discrasie nelle rappresentazioni progettuali e la realizzazione, da parte delle controinteressate, di un non consentito aumento volumetrico dell’immobile.
15. Seguivano ulteriori repliche sia delle controinteressate, con approfondimenti, in termini tecnici, delle questioni già affrontate nei precedenti atti difensivi, sia della ricorrente.
16. All’udienza del 30 settembre 2025, il ricorso veniva posto in decisione.
DIRITTO
17. Ciò premesso, devono essere preliminarmente prese in considerazione le eccezioni preliminari di inammissibilità, carenza di interesse e genericità del ricorso introduttivo formulate dalle controinteressate e dal Comune intimato.
17.1. Priva di ogni fondamento deve, in proposito, ritenersi l’eccezione di “inammissibilità” - ma sarebbe più corretto dire di irricevibilità - del ricorso, riferita all’asserito ritardo nella sua presentazione, dal momento che il rilievo (sviluppato, in particolare nella memoria di costituzione della parte controinteressata) fa, a ben vedere, erroneo riferimento alle vicende riguardanti il rilascio del primo titolo edilizio, già oggetto di annullamento di ufficio, mentre con il ricorso in esame è stato impugnato il distinto provvedimento edilizio n. 5 del 29 ottobre 2024.
Rispetto alla data di adozione e comunicazione di tale ultimo provvedimento, nessuna specifica censura è stata formulata ed alcun ritardo nella notificazione e deposito del ricorso è, invero, rilevabile.
17.2. Non può trovare accoglimento neanche l’eccezione di inammissibilità del ricorso riferita all’asserita genericità di formulazione dei motivi di impugnazione, dal momento che questi ultimi, complessivamente valutati ed integrati dal riferimento alle relazioni tecniche e alla documentazione grafica e fotografica ad esso allegate, consentono, comunque, di enucleare censure sufficientemente definite.
A questo proposito, solo a titolo esemplificativo, basti considerare che la parte ricorrente ha fatto riferimento, a proposito degli aumenti volumetrici scaturiti dagli interventi in oggetto, all’occupazione e saturazione che sarebbe stata realizzata delle parti libere prima sussistenti tra un edificio e l’altro del vecchio complesso di manufatti: considerato l’aumento, dedotto nel ricorso, dell’area di sedime occupata e l’asserito innalzamento del piano di imposta del piano primo, il mutamento di sagoma appare, sulla base di tali presupposti, conseguenza inevitabile, sicché, già con riferimento a tale censura, deve escludersi la lamentata genericità.
Appare, poi, sufficientemente definita, nel testo del medesimo ricorso, la censura, tra le fondamentali sollevate avverso il provvedimento impugnato, relativa alla qualificazione dell’intervento come realizzazione di nuova costruzione anziché quale ristrutturazione edilizia.
17.3. L’inammissibilità del ricorso è stata, inoltre, dedotta, tanto da parte delle controinteressate, quanto da parte del Comune convenuto, sul rilievo che, al di là dell’oggettiva sussistenza della vicinitas , la ricorrente non avrebbe dato prova della sussistenza di un proprio specifico interesse all’impugnazione del provvedimento derivante dalla concreta lesione della propria sfera patrimoniale e personale.
17.3.1. Anche i predetti rilievi devono ritenersi, in linea generale, infondati, salvi specifici aspetti delle censure - di cui si darà conto nel corso della motivazione - in cui effettivamente può rilevarsi un parziale difetto di interesse in capo alla ricorrente.
Va messo in evidenza, infatti, che la ricorrente ha affermato che l’intervento edilizio contestato avrebbe comportato, rispetto all’edificio di sua proprietà, una lesione del diritto all’aria e alla veduta e sarebbe stato illegittimo, soprattutto, per quanto qui di maggior rilievo, a causa del mancato rispetto delle distanze previste per legge, che avrebbe, altresì, comportato la compromissione del suo ius aedificandi .
17.3.2. A questo proposito, si osserva che sulla effettiva configurazione del progetto approvato quale “nuova costruzione”, e non come intervento di ristrutturazione, ruota, e rinviene il proprio fondamento, la tesi, sostenuta nel ricorso, della violazione, per l’appunto, della disciplina in materia di distanze, questione che, nei termini, ovviamente, della “prospettazione” di parte – ovvero della semplice affermazione rispetto alla quale va effettuata la verifica preliminare dell’interesse a ricorrere, che, altrimenti, sconfinerebbe già nell’accertamento di merito - appare in sé decisiva, centrale e sufficiente a ritenere sussistente, oltre all’oggettiva vicinitas , anche l’interesse a ricorrere, inteso come deduzione di una lesione concreta ed effettiva della sfera patrimoniale dello stesso ricorrente, dal momento che nella parte di confine con il fabbricato della ricorrente, come riportato nella relazione tecnica di parte depositata in atti da quest’ultima, le distanze, a seguito della già intervenuta realizzazione del pianterreno con il relativo solaio, sembrano effettivamente essere assai esigue, inferiori a quelle minime previste dalle norme di legge e di regolamento (cfr. allegato 16, pag. 17 ss. del deposito del 22 gennaio 2025).
17.4. Deve aggiungersi, proprio a proposito della questione del rispetto, in fase di realizzazione degli interventi edilizi contestati, delle distanze previste per legge dai fondi finitimi, che la norma, richiamata dalla ricorrente (contenuta nella Relazione al PdF del Comune di Savoca: cfr. all. 5 del deposito documentale del 22 gennaio 2025), fa riferimento, non solo alle distanze da edifici presenti nei fondi confinanti, ma tiene in considerazione anche i fondi privi di ogni edificazione, prendendo a riferimento, in tali ipotesi, i confini in sé considerati.
Devono ritenersi irrilevanti – oltre che di dubbia ammissibilità, in ragione della generica formulazione – le deduzioni difensive con cui le controinteressate hanno eccepito la presunta carenza di legittimazione ad agire della ricorrente che sarebbe discesa dal mancato reperimento, a seguito di specifica richiesta di accesso agli atti, dei titoli edilizi riguardanti l’edificio di proprietà della stessa ricorrente.
17.5. In definitiva, tale dedotta violazione della disciplina in materia di distanze radica, in maniera incontestabile, l’interesse a ricorrere della ricorrente; più problematica appare, invece, la rilevanza della dedotta violazione della disciplina in materia di vedute, difettando, per un verso, la dimostrazione dell’effettiva sussistenza del diritto della ricorrente al godimento della veduta ai sensi dell’art. 907 c.c., e facendosi, per altro, riferimento, nella relazione tecnica posta a sostegno di tal rilievo, a delle misurazioni che, in quanto riferite a costruzioni future, risultano soggette a smentita e sono, comunque, riferite ad un pregiudizio non ancora attuale.
18. Ciò premesso, il ricorso principale deve ritenersi, nel merito, fondato per le seguenti ragioni, che assorbono ogni ulteriore censura e difesa.
18.1. Appare, anzitutto, effettivamente impropria la definizione del progetto, in relazione al quale è stato adottato il permesso di costruire impugnato, quale intervento di ristrutturazione, consistente nella “demolizione e ricostruzione” dell’edificio preesistente.
Deve considerarsi, infatti, che il provvedimento impugnato è stato adottato a valle di un procedimento del tutto distinto ed autonomo rispetto a quello precedente, al cui esito era stato rilasciato il permesso di costruire (n. 11 del 2/8/2023), oggetto, come esposto in narrativa, della richiamata determina di annullamento in autotutela n. 15 del 17/1/2024, emanata dall’Amministrazione proprio sull’espressa considerazione dell’impossibilità di adozione di una variante, ovvero della riproposizione, con semplici variazioni, dell’intervento demo – ricostruttivo indicato nel precedente progetto.
Va, dunque, esclusa, già su questa base, la classificabilità del progetto autorizzato con il permesso di costruire qui impugnato nei medesimi termini in cui era stato definito nella precedente autorizzazione annullata, e ciò tanto più che la demolizione dei vecchi manufatti presenti nell’area risulta essere una pura “ fictio ”, resa oggettivamente impossibile, in punto di fatto, dall’essere stata, già, interamente posta in essere in occasione del precedente intervento edilizio assentito con il provvedimento fatto oggetto di annullamento d’ufficio.
18.2. Risulta, in effetti, erroneo e privo di fondamento il richiamo, non solo nel titolo del permesso impugnato, ma anche nelle difese della controinteressata e dell’Amministrazione, alla tipologia degli interventi di demolizione e ricostruzione, mentre, invece, non solo la corretta denominazione, ma soprattutto la disciplina applicabile all’intervento edilizio da effettuare, deve ritenersi quella relativa agli interventi di nuova costruzione.
18.3. Né, in proposito, la natura demo-ricostruttiva dell’intervento pare recuperabile, come suggerito, in particolare, dalle controinteressate, mediante la configurazione del provvedimento impugnato quale atto di sanatoria dell’intervento edilizio precedente interrotto (dopo l’avvenuta realizzazione del rustico del pianterreno) a seguito del predetto provvedimento di autotutela.
In tal senso, infatti, non solo non si rinviene, nel provvedimento (ma neanche nell’istanza edilizia dell’interessata) alcun formale richiamo alla disciplina della sanatoria edilizia – né vi si fa riferimento ai correlati adempimenti, primo tra tutti, il pagamento delle oblazioni e la verifica di doppia conformità di cui all’art. 36 del D.P.R. 380/01 – ma, più a monte, tale ricostruzione si pone, in realtà, in contrasto, in termini ancor più generali, con il principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi, sulla scorta del quale non sembra affatto ammissibile l’adozione di atti “ibridi” – che costituirebbero, al contempo una sanatoria di quanto già realizzato e l’autorizzazione alla realizzazione di nuovi manufatti – tanto più in difetto, nel provvedimento in esame, del benché minimo riferimento alla ipotetica disciplina di riferimento.
18.3.1. Né, d’altra parte, a questo proposito, appare corretto e pertinente il richiamo, presente nelle difese della parte controinteressata, alla disciplina di cui all’art. 38 commi 2 e 3 del D.P.R. 380/2001, secondo cui “ in caso di annullamento del permesso, qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite ”, al cui pagamento si producono “ i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria di cui all'articolo 36 ”.
Infatti, nella determina n. 15 del 17/1/2024, si fa semplice riferimento ad un “inglobamento” delle opere precedentemente realizzate, mentre è assente ogni riferimento, sia formale che sostanziale, a tale disciplina, non essendo richiamata alcuna impossibilità della rimessione in pristino, né, tanto meno, indicata e determinata alcuna sanzione al cui pagamento si realizzerebbero gli effetti del permesso in sanatoria - titolo che, pertanto, deve escludersi si sia inteso emettere nella fattispecie in esame.
Proprio alla luce di tale disciplina, si ricava, dunque – contrariamente a quanto ritenuto dalla controinteressata – che, al di fuori del particolare procedimento di cui all’art. 38 del D.P.R. 380/2001, non può assumere alcuna rilevanza la circostanza che l’opera edilizia sarebbe stata realizzata sulla base di un titolo che all’epoca lo consentiva, solo successivamente ritenuto illegittimo.
19. In tale prospettiva, emerge con evidenza uno dei macroscopici elementi di erroneità ed illogicità del procedimento che ha condotto all’adozione del provvedimento impugnato, ovvero la considerazione, quale “base di partenza” dell’intervento da realizzare, dei manufatti - come detto, un pianterreno con solaio di copertura - realizzati sulla base del precedente provvedimento annullato in quanto ritenuto illegittimo.
Appare, in effetti, contraddittorio che dei manufatti illegittimamente realizzati sulla base di un provvedimento ritirato dalla stessa Amministrazione, e, dunque, da considerarsi privi di un valido titolo edificatorio, siano, poi, stati considerati, in un successivo titolo edilizio rilasciato dal medesimo Ente, parte integrante e base di partenza di un successivo intervento edilizio da realizzare nella medesima area.
19.1. Né tale operazione può giustificarsi attraverso l’inaccettabile finzione, rilevabile nel progetto e nel provvedimento approvato, della riproposizione del medesimo intervento di demolizione, in realtà già interamente effettuato in precedenza e, pertanto, inidoneo ad integrare il nuovo intervento edilizio e ad incidere sulla sua tipologia.
19.2. Determinante e tale da inficiare, già di per sé, la legittimità del provvedimento deve, pertanto, considerarsi il difetto di istruttoria derivante dall’erronea valutazione, quale documentazione progettuale rilevante per il rilascio del provvedimento oggetto di odierna impugnazione, di relazioni, rilievi ed elaborati grafici riguardanti una situazione di fatto, in realtà, non più esistente, in quanto relativa a manufatti già fatti oggetto di demolizione sulla base del precedente permesso poi annullato (cfr. all. 1, 2 e 3 del doc. 10, a sua volta allegato alla memoria di costituzione delle controinteressata del 6 febbraio 2025) e, peraltro non indicati in planimetria negli allegati all’atto di acquisto da parte delle controinteressate, in quanto collabenti.
19.2.1. Tale fuorviante considerazione da parte dell’Amministrazione, quale parte integrante del progetto approvato con il permesso impugnato con il ricorso, degli interventi demolitivi già compiutamente realizzati sulla base del precedente permesso di costruire che era stato fatto oggetto di annullamento di ufficio, trova conferma, non solo nel contenuto dell’atto impugnato, ma anche nei ripetuti riferimenti, nelle difese formulate dallo stesso Comune convenuto, alla disciplina riguardante gli interventi di ristrutturazione ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001, ad esempio nella parte in cui l’Ente, nella propria memoria difensiva, insiste sul fatto che tale disciplina consentirebbe le modifiche di sagome, prospetti, sedime, etc., con il solo rispetto delle volumetrie precedenti, come - si sottolinea nell’atto difensivo - sarebbe emerso dai “calcoli riportati nella stessa Relazione” progettuale.
20. La necessaria presa d’atto della già intervenuta demolizione dei manufatti – pretermessa dall’Amministrazione, che, invece, ha impropriamente ritenuto di poterla considerare parte del nuovo progetto da approvare - non incide soltanto su un’astratta questione qualificatoria dell’intervento autorizzato con il provvedimento oggetto di odierna impugnazione, dal momento che l’esclusione del carattere demoricostruttivo di quest’ultimo esclude, anzitutto, ogni possibilità – invero già messa fuori gioco dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 90/23 – di ampliamento delle superfici e dei volumi sulla base della disciplina di favore di cui alla legge regionale 23/3/2010 n. 6, ed impone, inoltre, trattandosi di nuova costruzione, il rispetto delle distanze legali e regolamentari, senza che possa, in proposito, farsi, pertanto, riferimento alle deroghe derivanti dalla preesistenza degli edifici di cui all’articolo 2 bis comma 1 ter del T.U. 380/01 (secondo cui, nel caso di intervento di demolizione e ricostruzione, anche quando non sia possibile il “ rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti ”) .
20.1. Al contrario, nei fatti, dalla documentazione progettuale, ed ancora prima da quella fotografica che illustra lo stato dei luoghi, emerge con evidenza, nel confronto con l’originaria situazione, l’evidente ricomprensione, all’interno dell’edificio in costruzione, di aree precedentemente libere e non edificate – per la precisione gli spazi antistanti ai singoli distinti edifici costituenti il complesso immobiliare, quali lo spazio porticato antistante al deposito – così come, senza dubbio, l’inglobamento, all’interno dell’edificio in costruzione, di una cisterna non indicata nelle risultanze catastali, con evidente ampliamento del sedime già occupato e dei volumi progettuali, rispetto a quelli originariamente rilevabili nell’area, e parziale sconfinamento - secondo la planimetria ante intervento che sarebbe stata depositata tra gli atti progettuali - in zona agricola di tipo “E”.
A questo proposito appaiono pienamente condivisibili i rilievi formulati nella perizia di parte della ricorrente (all. 3 del deposito documentale del 22 gennaio 2025, in particolare pagg 8 e 11 e pag. 13 della relazione), in cui con il supporto grafico e fotografico sono chiaramente indicate le parti dei manufatti già realizzati, non corrispondenti a manufatti e porzioni di edificio presenti nell’elaborato planimetrico, aggiornato nel 2017, allegato agli atti catastali, oltre che i suddetti sconfinamenti di zona.
Il punto appare centrale, in quanto il conseguente aumento delle superfici e, correlativamente, dei volumi dell’edificio della porzione di edificio già parzialmente ricostruita e di quella in costruzione rispetto alla situazione preesistente, in difetto degli aumenti e della premialità contemplate dalla non più applicabile disciplina del Piano Casa, hanno comportato, anche sul piano sostanziale, al di là dell’assenza formale di riferimenti alla disciplina di sanatoria, l’impossibilità di ricomprendere le opere già effettuate all’interno del progetto da ultimo proposto dalle controinteressate, inopinatamente, sotto tale profilo, approvato dall’Amministrazione.
21. Inoltre, una volta demolite le originarie emergenze presenti nei luoghi, e venuto meno - data l’accertata e dichiarata illegittimità del progetto originario (in relazione, soprattutto, agli ampliamenti in esso previsti) - il titolo per la ricostruzione a seguito delle predette demolizioni, non risulta più applicabile, come correttamente messo in rilievo nel terzo motivo di ricorso, la disciplina che, per tale tipo di interventi, consente il mantenimento delle distanze tra gli edifici originariamente presenti, anche se inferiori a quelle minime previste per legge, ed il nuovo intervento edilizio da realizzare sui luoghi, in quanto configurabile come “nuova costruzione”, avrebbe dovuto conformarsi al necessario rispetto delle distanze di legge.
Nel caso in esame, sembra appurato - data, peraltro, l’assenza di specifiche contestazioni sul punto - che le pareti finestrate del già realizzato pianterreno del manufatto antistanti, l’edificio della ricorrente sul lato sud, si trovino ad una distanza, di 3,15 metri, nettamente inferiore a quella minima di 10 metri o, comunque di 5 metri dal confine prevista, tra pareti finestrate, nella Relazione al PdF del Comune di Savoca (il cui testo è riportato nell’allegato 5 del deposito documentale del 22 gennaio 2025).
Anche sotto tale profilo, il ricorso si rivela, dunque, fondato, avendo adeguatamente messo in evidenza la violazione delle distanze tra l’edificio già in parte realizzato e quello della ricorrente, con la conseguente privazione di aria e luce per il fabbricato, in particolare per il seminterrato e la corte di proprietà della ricorrente (cfr., tra la documentazione depositata dalla ricorrente, doc.25, pag. 6, e doc.16, pagg.11 e17).
Devono, invece, ritenersi inammissibili, per difetto di interesse, le censure riguardanti analoghe violazioni di distanze rispetto ad altre particelle – situate dal lato ovest rispetto alla medesima particella -OMISSIS- - non di proprietà della ricorrente, dal momento che la parte, in relazione a tali specifiche violazioni, non ha, in realtà, dimostrato quale sarebbe l’effetto utile di ripristino derivante, in proprio favore, dall’annullamento del titolo edilizio.
22. In definitiva, l’esclusione della natura demoricostruttiva dell’intervento autorizzato con il provvedimento oggetto di odierna impugnazione mette fuori gioco ogni riferimento alla disciplina tipica di tale ultimo tipo di intervento - quale, ad esempio, la possibilità di modifica di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche tipologiche - dal momento che le questioni invero rilevanti sono, invece, quelle attinenti ai ben diversi interventi di “nuova costruzione”, prima tra tutte, come già indicato, quelle relative al rispetto delle distanze tra edifici e rispetto ai confini.
23. L’esito favorevole per il ricorrente del giudizio sul ricorso principale, comportando l’annullamento dello stesso permesso di costruire, comporta l’improcedibilità per carenza di interesse del ricorso per motivi aggiunti presentato dalla stessa ricorrente avverso l’atto con cui l’Amministrazione convenuta ha disposto la cessazione della sospensione dei lavori disposta con la precedente nota prot. n. 612 del 27 gennaio 2025, invero di dubbia ammissibilità per la natura interinale del provvedimento di sospensione ai sensi dell’art. 21 quater della l. 241/90.
24. In conclusione, il ricorso principale deve essere accolto, per le ragioni esposte, con conseguente annullamento del permesso di costruire impugnato, mentre il ricorso per motivi aggiunti deve essere dichiarato improcedibile.
25. La peculiarità delle questioni controverse giustifica la compensazione delle spese di causa tra le parti ad eccezione del contributo unificato che è posto a carico dell’amministrazione soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso principale e dichiara improcedibile il ricorso per motivi aggiunti.
Spese compensate ad eccezione del contributo unificato, posto a carico dell’amministrazione soccombente.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle parti private.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SE AN NE, Presidente
AL LA, Primo Referendario, Estensore
Paola AN Rizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL LA | SE AN NE |
IL SEGRETARIO