Art. 2. Fondo di dotazione
La Cassa depositi e prestiti ha un proprio fondo di dotazione la cui consistenza iniziale e' di lire 100 miliardi da prelevarsi dal fondo di riserva della gestione principale della Cassa depositi e prestiti, esistente al 31 dicembre dell'anno precedente quello di entrata in vigore della presente legge.
Il fondo verra' annualmente incrementato da una quota degli utili di gestione, determinata ai sensi del successivo articolo 4.
La Cassa depositi e prestiti ha un proprio fondo di dotazione la cui consistenza iniziale e' di lire 100 miliardi da prelevarsi dal fondo di riserva della gestione principale della Cassa depositi e prestiti, esistente al 31 dicembre dell'anno precedente quello di entrata in vigore della presente legge.
Il fondo verra' annualmente incrementato da una quota degli utili di gestione, determinata ai sensi del successivo articolo 4.