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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 30/07/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1978/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 1978/2025 promosso da: nata a [...] l'[...], rappresentata e difesa dall'avv. REGNI ROBERTO;
Parte_1
e ato a Kupyansk – Vuzlovyi (Ucraina) il 15.04.1998, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. MAGISTRELLI MARINA;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ
GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “1. l'abitazione familiare – già fissata presso un immobile condotto in locazione e sito ad Ancona in Via Francesco Baracca n. 10 – resterà nella disponibilità del sig. CP_1
2. il figlio minore, che si è trasferito con la madre in altro immobile dalla stessa condotto in locazione, resterà prevalentemente collocato nonché formalmente residente presso la sig.ra a Falconara Pt_1
M.ma in Via Nino Bixio n. 13/A .
Attesa la tenera età del figlio – che ancora non ha neppure compiuto 3 anni di età – si prevede che il padre lo tenga con sé due pomeriggi a settimana (da individuarsi fra i genitori anche in relazione al lavoro del sig. dalle ore 17,00 e fino alle ore 21,00, quando il sig. lo CP_1 CP_1 riaccompagnerà presso l'abitazione materna, nonché il sabato o la domenica – a settimane alterne
1 – dalle ore 10.00, quando il sig. lo preleverà dall'abitazione materna e fino alle ore 21.00, CP_1 quando il sig. lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna. CP_1
Dal compimento del terzo anno del minore, il padre potrà vedere e tenere con se a settimane alternate dal sabato dal ore 10 fino alle ore 21 della domenica.
Durante le festività Natalizie 2025, attesa la tenera età del bambino, il padre potrà tenere con sé il figlio – ad anni alterni – il giorno di Natale o il giorno di Santo Stefano e il 31 dicembre o il 1 gennaio, secondo i medesimi orari indicati per il fine settimana.
Dal Natale 2026 il figlio trascorrerà con il padre 7 giorni non continuativi alternando negli anni: dalla mattina della Vigilia alle ore 16 di Natale o dalle ore 16 del giorno di Natale fino al ore 21 del
26 dicembre, nonché il 31 dicembre ed il 1 gennaio ed il 6 gennaio.
I genitori concorderanno i periodi entro il 7 dicembre di ogni anno.
Durante le festività Pasquali 2025, attesa la tenera età del bambino, il padre terrà con sé il figlio – ad anni alterni – il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, secondo i medesimi orari indicati per il fine settimana.
A partire dal 2026 il padre terrà con sé il figlio per due giorni alternativamente con la madre o dal sabato santo fino alla sera del giorno di Pasqua o dal Lunedì dell'Angelo fino al martedì sera.
Durante il periodo estivo negli anni 2025, salvo diverso accordo, attesa la tenera età del bambino, si seguirà il calendario ordinario settimanale.
A partire dall'estate 2026 il padre terrà con se il figlio 15 giorni non continuativi i cui periodi andranno concordati tra i genitori entro il 2 giugno di ogni anno.
3. il padre contribuirà al mantenimento del figlio corrispondendo alla sig.ra mediante Pt_1 bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 300,00 mensili annualmente rivalutabile sulla base della variazione degli Indici ISTAT, già a decorrere dal novembre 2024.
Pertanto, il sig. verserà – all'atto della sottoscrizione del presente accordo – gli arretrati a CP_1 oggi maturati e ammontanti a € 900,00;
4. le spese straordinarie saranno ripartite tra i genitori in ragione del 50% ciascuno e saranno tali quelle previste dal Protocollo per la disciplina e regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia, sottoscritto dalla Conferenza Distrettuale in data
10.07.2024.
Si precisa che, per quanto attiene alle spese dell'asilo nido, i genitori sono d'accordo a scorporare dal prezzo mensile il bonus statale (fino a quanto sarà percepito) e di ripartire poi al 50% il residuo da pagare;
5. l'assegno unico e universale per i figli a carico sarà ripartito tra i genitori in ragione del 50% ciascuno.
2 Le detrazioni relative alle spese straordinarie ai fini Irpef, ove consentite e previste dalla normativa vigente, saranno operate da entrambi i genitori nella stessa quota di riparto delle spese stesse”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente il 13.05.2025, e hanno chiesto di Parte_1 Controparte_1 disciplinare le modalità di affidamento, visita e mantenimento del figlio , nato fuori dal Per_1 matrimonio il 18.03.2023.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Le condizioni prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi morali e materiali del figlio, di cui non si dispone l'ascolto in considerazione della sua tenera età.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
Nulla sulle spese di lite, in ragione della proposizione congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 23.07.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 1978/2025 promosso da: nata a [...] l'[...], rappresentata e difesa dall'avv. REGNI ROBERTO;
Parte_1
e ato a Kupyansk – Vuzlovyi (Ucraina) il 15.04.1998, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. MAGISTRELLI MARINA;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ
GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “1. l'abitazione familiare – già fissata presso un immobile condotto in locazione e sito ad Ancona in Via Francesco Baracca n. 10 – resterà nella disponibilità del sig. CP_1
2. il figlio minore, che si è trasferito con la madre in altro immobile dalla stessa condotto in locazione, resterà prevalentemente collocato nonché formalmente residente presso la sig.ra a Falconara Pt_1
M.ma in Via Nino Bixio n. 13/A .
Attesa la tenera età del figlio – che ancora non ha neppure compiuto 3 anni di età – si prevede che il padre lo tenga con sé due pomeriggi a settimana (da individuarsi fra i genitori anche in relazione al lavoro del sig. dalle ore 17,00 e fino alle ore 21,00, quando il sig. lo CP_1 CP_1 riaccompagnerà presso l'abitazione materna, nonché il sabato o la domenica – a settimane alterne
1 – dalle ore 10.00, quando il sig. lo preleverà dall'abitazione materna e fino alle ore 21.00, CP_1 quando il sig. lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna. CP_1
Dal compimento del terzo anno del minore, il padre potrà vedere e tenere con se a settimane alternate dal sabato dal ore 10 fino alle ore 21 della domenica.
Durante le festività Natalizie 2025, attesa la tenera età del bambino, il padre potrà tenere con sé il figlio – ad anni alterni – il giorno di Natale o il giorno di Santo Stefano e il 31 dicembre o il 1 gennaio, secondo i medesimi orari indicati per il fine settimana.
Dal Natale 2026 il figlio trascorrerà con il padre 7 giorni non continuativi alternando negli anni: dalla mattina della Vigilia alle ore 16 di Natale o dalle ore 16 del giorno di Natale fino al ore 21 del
26 dicembre, nonché il 31 dicembre ed il 1 gennaio ed il 6 gennaio.
I genitori concorderanno i periodi entro il 7 dicembre di ogni anno.
Durante le festività Pasquali 2025, attesa la tenera età del bambino, il padre terrà con sé il figlio – ad anni alterni – il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, secondo i medesimi orari indicati per il fine settimana.
A partire dal 2026 il padre terrà con sé il figlio per due giorni alternativamente con la madre o dal sabato santo fino alla sera del giorno di Pasqua o dal Lunedì dell'Angelo fino al martedì sera.
Durante il periodo estivo negli anni 2025, salvo diverso accordo, attesa la tenera età del bambino, si seguirà il calendario ordinario settimanale.
A partire dall'estate 2026 il padre terrà con se il figlio 15 giorni non continuativi i cui periodi andranno concordati tra i genitori entro il 2 giugno di ogni anno.
3. il padre contribuirà al mantenimento del figlio corrispondendo alla sig.ra mediante Pt_1 bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 300,00 mensili annualmente rivalutabile sulla base della variazione degli Indici ISTAT, già a decorrere dal novembre 2024.
Pertanto, il sig. verserà – all'atto della sottoscrizione del presente accordo – gli arretrati a CP_1 oggi maturati e ammontanti a € 900,00;
4. le spese straordinarie saranno ripartite tra i genitori in ragione del 50% ciascuno e saranno tali quelle previste dal Protocollo per la disciplina e regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia, sottoscritto dalla Conferenza Distrettuale in data
10.07.2024.
Si precisa che, per quanto attiene alle spese dell'asilo nido, i genitori sono d'accordo a scorporare dal prezzo mensile il bonus statale (fino a quanto sarà percepito) e di ripartire poi al 50% il residuo da pagare;
5. l'assegno unico e universale per i figli a carico sarà ripartito tra i genitori in ragione del 50% ciascuno.
2 Le detrazioni relative alle spese straordinarie ai fini Irpef, ove consentite e previste dalla normativa vigente, saranno operate da entrambi i genitori nella stessa quota di riparto delle spese stesse”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente il 13.05.2025, e hanno chiesto di Parte_1 Controparte_1 disciplinare le modalità di affidamento, visita e mantenimento del figlio , nato fuori dal Per_1 matrimonio il 18.03.2023.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Le condizioni prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi morali e materiali del figlio, di cui non si dispone l'ascolto in considerazione della sua tenera età.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
Nulla sulle spese di lite, in ragione della proposizione congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 23.07.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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