Articolo 22 della Legge 3 maggio 2004, n. 112
Articolo 21Articolo 23
Versione
6 maggio 2004
Art. 22. (Attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale) 1. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni definisce il programma di attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, valorizzando la sperimentazione e osservando criteri di gradualita' e di salvaguardia del servizio, a tutela dell'utenza. 2. Alle controversie in materia di applicazione di piani di frequenze e in materia di accesso alle infrastrutture si applica la disposizione dell' articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249 .
Nota all' art. 22 :
- L' art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249 , e' il seguente:
«11. L'Autorita' disciplina con propri provvedimenti le modalita' per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro. Per le predette controversie, individuate con provvedimenti dell'Autorita', non puo' proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorita'. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione.».
Entrata in vigore il 6 maggio 2004
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