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6 maggio 2004
6 maggio 2004
Art. 22. (Attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale) 1. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni definisce il programma di attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, valorizzando la sperimentazione e osservando criteri di gradualita' e di salvaguardia del servizio, a tutela dell'utenza. 2. Alle controversie in materia di applicazione di piani di frequenze e in materia di accesso alle infrastrutture si applica la disposizione dell' articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249 .
Nota all' art. 22 :
- L' art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249 , e' il seguente:
«11. L'Autorita' disciplina con propri provvedimenti le modalita' per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro. Per le predette controversie, individuate con provvedimenti dell'Autorita', non puo' proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorita'. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione.».
Nota all' art. 22 :
- L' art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249 , e' il seguente:
«11. L'Autorita' disciplina con propri provvedimenti le modalita' per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro. Per le predette controversie, individuate con provvedimenti dell'Autorita', non puo' proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorita'. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione.».
Giurisprudenza • 10
- 1. TAR Roma, sez. 3T, sentenza 25/10/2012, n. 8815Provvedimento: […] La delibera Agcom n.475/l0/CONS, recante il Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nell'area tecnica 3 corrispondente al territorio ricomprendente le province di Alessandria, Asti, Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Monza e della Brianza, Pavia, Sondrio, Varese, Piacenza e Parma, si pone nel solco del principio di salvaguardia della continuità delle trasmissioni a tutela dell'utenza, già sancito dall'art. 22 della legge n. 112/2004, poi confermato e recepito dall'art. 42, comma 6, del d. lgs. n. 177/2005.Leggi di più...
- violazione dei principi di buon andamento e imparzialità·
- principio di salvaguardia della continuità delle trasmissioni·
- annullamento di provvedimenti amministrativi·
- delibera Agcom n. 475/10/CONS·
- difetto di istruttoria e motivazione·
- compensazione delle spese di giudizio·
- compatibilità con i sistemi di ricezione degli utenti·
- criteri di assegnazione delle frequenze·
- diritti d'uso delle frequenze di radiodiffusione televisiva