CASS
Sentenza 20 aprile 2023
Sentenza 20 aprile 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 20/04/2023, n. 16895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16895 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SE TI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/01/2022 del TRIBUNALE di AVELLINO dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 16895 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: GUARDIANO ALFREDO Data Udienza: 16/11/2022 IN FATTO E IN DIRITTO RILEVATO CHE - che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Avellino ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Avellino, pronunciata nei confronti di IA AS per i reati di minacce e di percosse;
- che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi di impugnazione - che con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto e dimostrato con idonea produzione documentale che, pendente il termine per proporre ricorso per cassazione, in data 11.03.2022, è intervenuta rimessione della querela da parte della persona offesa dal reato, LO TO AR, presentata nei confronti dell'imputato, con contestuale accettazione come da verbale redatto dai Carabinieri Campania della Stazione di Avellino;
- che va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui «È ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione» (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625); - che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione dei reati innanzi indicati, trattandosi di reati perseguibili a querela di parte;
- che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340, c.p.p.);
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato. ( 2 Così deciso in Roma il 16 novembre 2022 /-
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 16895 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: GUARDIANO ALFREDO Data Udienza: 16/11/2022 IN FATTO E IN DIRITTO RILEVATO CHE - che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Avellino ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Avellino, pronunciata nei confronti di IA AS per i reati di minacce e di percosse;
- che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi di impugnazione - che con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto e dimostrato con idonea produzione documentale che, pendente il termine per proporre ricorso per cassazione, in data 11.03.2022, è intervenuta rimessione della querela da parte della persona offesa dal reato, LO TO AR, presentata nei confronti dell'imputato, con contestuale accettazione come da verbale redatto dai Carabinieri Campania della Stazione di Avellino;
- che va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui «È ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione» (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625); - che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione dei reati innanzi indicati, trattandosi di reati perseguibili a querela di parte;
- che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340, c.p.p.);
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato. ( 2 Così deciso in Roma il 16 novembre 2022 /-