Cass. civ., sez. II, sentenza 20/06/2002, n. 8968
CASS
Sentenza 20 giugno 2002

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Il sottotetto di un edificio può considerarsi pertinenza dell'appartamento sito all'ultimo piano solo quando assolva alla esclusiva funzione di isolare e proteggere l'appartamento medesimo dal caldo, dal freddo e dall'umidità, tramite la creazione di una camera d'aria e non anche quando abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l'utilizzazione come vano autonomo. In tale ultima ipotesi, l'appartenenza del bene va determinata in base al titolo, in mancanza o nel silenzio del quale, non essendo il sottotetto compreso nel novero delle parti comuni dell'edificio essenziali per la sua esistenza o necessarie all'uso comune, la presunzione di comunione ex art. 1117 n. 1 cod. civ. è applicabile solo nel caso in cui il vano, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, risulti oggettivamente destinato, sia pure in via potenziale, all'uso comune oppure all'esercizio di un servizio di interesse condominiale.

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    In punto di diritto l'utilizzazione in via esclusiva di un bene comune da parte del singolo condomino in assenza del consenso degli altri condomini, ai quali resta precluso l'uso, anche solo potenziale, della “res”, determina un danno “in re ipsa”, quantificabile in base ai frutti civili tratti dal bene dall'autore della violazione È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione II Civile, con la sentenza del 8 maggio 2017, n. 11184, mediante la quale ha rigettato il ricorso e confermato quanto già deciso, nel caso de quo, dalla Corte d'appello di Milano. La vicenda La pronuncia traeva origine dal fatto che LIVIA, proprietaria di un appartamento all'ultimo piano facente parte del …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 20/06/2002, n. 8968
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8968
Data del deposito : 20 giugno 2002

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