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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/05/2025, n. 1807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1807 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3370/2025 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17 marzo 2025 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Lorenzo Radogna del Foro di Roma, con studio in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 88 presso il quale ha eletto domicilio telematico (pec: ) Email_1
e
2) Parte_2 nata a [...], il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Lorenzo Radogna del Foro di Roma, con studio in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 88 presso il quale ha eletto domicilio telematico (pec: ) Email_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Vanzago (MI) il 1° maggio 1999
(anno 1999, atto n. 7 reg., parte II, serie A)
In separazione dei beni. con i seguenti figli: nato a [...] il [...], cod. fisc. Persona_1
, di cittadinanza italiana. C.F._3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17 marzo 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) il figlio minore sarà affidato, in regime condiviso, ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente e residenza anagrafica presso il domicilio paterno, coincidente con la casa familiare.
Fatte salve le esigenze e la volontà del minore, la madre potrà vederlo e tenerlo con sé, compatibilmente con i propri turni di lavoro, tutte le settimane, da lunedì a giovedì, dalle ore 19,00 sino al mattino del giorno successivo, provvedendo ad accompagnarlo a scuola;
inoltre, dalle ore
19,00 del venerdì alle ore 14 del sabato successivo, allorché lo riporterà dal padre, nonché, a domeniche alternate, dalle ore 10,00 sino al mattino del lunedì successivo, allorché lo accompagnerà a scuola. Durante le vacanze natalizie, trascorrerà, ad anni alterni, le giornate Per_1 del 24, 26 e 31 dicembre con un genitore e quelle del 25 dicembre, 1° e 6 gennaio con l'altro genitore, salvo diversi accordi, fermo restando l'ordinario diritto di visita settimanale della madre.
Relativamente alle festività pasquali, il minore trascorrerà, ad anni alterni, la Pasqua con un genitore e il giorno di Pasquetta con l'altro genitore. Per quel che concerne le vacanze estive, la
SI.ra trascorrerà con il figlio 15 giorni, anche non consecutivi, distribuiti nei mesi estivi, Pt_2 da metà giugno a fine agosto, che saranno, di volta in volta, concordati con il SI. entro Parte_1
e non oltre il 30 aprile di ogni anno. I genitori dovranno fornire, reciprocamente, l'indirizzo delle località di vacanza in cui porteranno il figlio;
2) la casa familiare sita in Vanzago (MI), Piazza della Libertà n. 2, sarà assegnata al SI. , Parte_1 con il mobilio e gli arredi tutti ivi presenti, e la SI.ra se ne allontanerà, per trasferirsi Pt_2 presso l'abitazione della madre, sita in Vanzago, Via Dante Alighieri 3, entro giorni 30 dalla sottoscrizione del presente ricorso, asportando tutti i propri beni ed effetti personali;
3) il SI. si farà carico, integralmente, del mantenimento del figlio minore, Parte_1 provvedendovi direttamente, nonché di tutte le spese straordinarie (mediche, scolastiche ed extrascolastiche) occorrenti per il medesimo;
4) la SI.ra provvederà, autonomamente, al proprio mantenimento;
Parte_2
5) i genitori presteranno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire nel proprio i dati del figlio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Vanzago (MI) il 1° maggio 1999;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese di lite;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vanzago (MI), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 7.05.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17 marzo 2025 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Lorenzo Radogna del Foro di Roma, con studio in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 88 presso il quale ha eletto domicilio telematico (pec: ) Email_1
e
2) Parte_2 nata a [...], il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Lorenzo Radogna del Foro di Roma, con studio in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 88 presso il quale ha eletto domicilio telematico (pec: ) Email_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Vanzago (MI) il 1° maggio 1999
(anno 1999, atto n. 7 reg., parte II, serie A)
In separazione dei beni. con i seguenti figli: nato a [...] il [...], cod. fisc. Persona_1
, di cittadinanza italiana. C.F._3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17 marzo 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) il figlio minore sarà affidato, in regime condiviso, ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente e residenza anagrafica presso il domicilio paterno, coincidente con la casa familiare.
Fatte salve le esigenze e la volontà del minore, la madre potrà vederlo e tenerlo con sé, compatibilmente con i propri turni di lavoro, tutte le settimane, da lunedì a giovedì, dalle ore 19,00 sino al mattino del giorno successivo, provvedendo ad accompagnarlo a scuola;
inoltre, dalle ore
19,00 del venerdì alle ore 14 del sabato successivo, allorché lo riporterà dal padre, nonché, a domeniche alternate, dalle ore 10,00 sino al mattino del lunedì successivo, allorché lo accompagnerà a scuola. Durante le vacanze natalizie, trascorrerà, ad anni alterni, le giornate Per_1 del 24, 26 e 31 dicembre con un genitore e quelle del 25 dicembre, 1° e 6 gennaio con l'altro genitore, salvo diversi accordi, fermo restando l'ordinario diritto di visita settimanale della madre.
Relativamente alle festività pasquali, il minore trascorrerà, ad anni alterni, la Pasqua con un genitore e il giorno di Pasquetta con l'altro genitore. Per quel che concerne le vacanze estive, la
SI.ra trascorrerà con il figlio 15 giorni, anche non consecutivi, distribuiti nei mesi estivi, Pt_2 da metà giugno a fine agosto, che saranno, di volta in volta, concordati con il SI. entro Parte_1
e non oltre il 30 aprile di ogni anno. I genitori dovranno fornire, reciprocamente, l'indirizzo delle località di vacanza in cui porteranno il figlio;
2) la casa familiare sita in Vanzago (MI), Piazza della Libertà n. 2, sarà assegnata al SI. , Parte_1 con il mobilio e gli arredi tutti ivi presenti, e la SI.ra se ne allontanerà, per trasferirsi Pt_2 presso l'abitazione della madre, sita in Vanzago, Via Dante Alighieri 3, entro giorni 30 dalla sottoscrizione del presente ricorso, asportando tutti i propri beni ed effetti personali;
3) il SI. si farà carico, integralmente, del mantenimento del figlio minore, Parte_1 provvedendovi direttamente, nonché di tutte le spese straordinarie (mediche, scolastiche ed extrascolastiche) occorrenti per il medesimo;
4) la SI.ra provvederà, autonomamente, al proprio mantenimento;
Parte_2
5) i genitori presteranno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire nel proprio i dati del figlio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Vanzago (MI) il 1° maggio 1999;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese di lite;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vanzago (MI), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 7.05.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG