Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 113
CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Vizi di notifica dell'intimazione di pagamento

    La Corte ritiene infondato il motivo di ricorso, non ravvisando nella mancata apposizione della relata in calce all'atto alcuna nullità, ma al limite una mera irregolarità, e non ravvisando, analogamente, alcun profilo censurabile in ordine al procedimento notificatorio ed al soggetto che vi ha provveduto. Si rileva inoltre la sanatoria di eventuali profili di nullità per effetto della proposizione del ricorso.

  • Accolto
    Mancata notifica delle cartelle presupposte

    Per le cartelle n. 29820180007808754000 e n. 29820190002490652000, non vi è prova della notifica alla ricorrente. L'intimazione di pagamento deve quindi annullarsi in parte qua, per difetto di notifica degli atti presupposti. Per la cartella n. 29820160025243662000, afferente a contributi del Consorzio di Bonifica anni 2012-2013, l'ADER ha documentato la notifica alla contribuente mediante consegna a persona addetta alla casa, il 12.09.2017. Trattandosi di tributo soggetto a prescrizione quinquennale, il termine sarebbe perento il 12.9.2022. Tuttavia, si ha riguardo alla sospensione dei termini di notifica disposta dalla normativa emergenziale da Covid 19 (art 68 DL 18/2020), che ha spostato in avanti, di 24 mesi, i termini di prescrizione e decadenza, pertanto alla data di notifica dell'intimazione, nel febbraio 2024, la prescrizione non era ancora decorsa. La cartella n. 29820170002122532000 è stata notificata, il 18.10.2017, mediante consegna ad addetta alla casa e non vi è prova dell'invio di raccomandata informativa. L'intimazione deve quindi annullarsi in parte qua. La cartella n. 29820170002803250000, relativa ad ICI 2011, è stata regolarmente notificata in data 7/11/2017. Trattandosi di tributo soggetto a prescrizione quinquennale, il termine sarebbe perento il 7.11.2022. Tuttavia, si ha riguardo alla sospensione dei termini di notifica disposta dalla normativa emergenziale da Covid 19 (art 68 DL 18/2020), pertanto alla data di notifica dell'intimazione, nel febbraio 2024, la prescrizione non era ancora decorsa. La cartella n. 29820180011254206000 è stata notificata, il 12.5.2022, mediante consegna al figlio e l'invio di raccomandata informativa al destinatario. Nessuna prescrizione è intervenuta, stante l'effetto interruttivo della notifica della cartella. Analogamente, la cartella n. 29820190005133569000 è stata notificata il 9.2.2020 mediante consegna al marito e l'invio di raccomandata informativa. Vale sulla prescrizione il discorso effettuato per la cartella precedente. Ancora, la cartella n. 29820190007182607000 è stata notificata, il 14.12.2019, mediante consegna al figlio e l'invio di raccomandata informativa, provata dalla distinta di postalizzazione. La cartella n. 29820200011932155000 è stata notificata il 14.5.2022, anch'essa regolarmente. In conclusione, il ricorso deve essere parzialmente accolto, con annullamento dell'intimazione di pagamento limitatamente alle cartelle n. 29820180007808754000 e n. 29820190002490652000, e rigettato nel resto.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    Non specificato nel testo fornito, ma implicitamente rigettato dato l'esito complessivo.

  • Rigettato
    Prescrizione dei tributi

    La Corte ha ritenuto che per alcune cartelle la prescrizione non fosse decorsa a causa della sospensione dei termini dovuta alla normativa emergenziale da Covid-19. Per le altre cartelle regolarmente notificate, la prescrizione è stata interrotta dalla notifica stessa.

  • Rigettato
    Prescrizione delle sanzioni e degli interessi

    Non specificato nel testo fornito, ma implicitamente rigettato dato l'esito complessivo e la gestione della prescrizione dei tributi principali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 113
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa
    Numero : 113
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

    Testo completo