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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 113/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 4, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BENANTI LAURA, Presidente e Relatore
STORACI GIUSEPPINA, Giudice
CANNARELLA MARCO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1411/2024 depositato il 10/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239003249433000 VARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 66/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso, l'11.4.2024, innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria e nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, avverso l'intimazione di pagamento n.
29820239003249433, relativa a n. 10 cartelle (29820160025243662000, 29820170002122532000,
29820170002803250000, 29820180007808754000, 29820180011254206000, 29820190002490652000,
29820190005133569000, 29820190007182607000, 29820200006132692000, 29820200011932155000), che le era stata notificata il 16.02.2024, per un ammontare complessivo di euro 92.125,15.
Eccepiva: giuridica inesistenza della notificazione per assenza di notifica in calce all'atto; mancanza della qualifica di messo notificatore in capo al soggetto che aveva eseguito la notifica;
nullità dell'intimazione per mancata notifica e comunque allegazione delle cartelle cui essa faceva riferimento;
difetto di motivazione in relazione agli interessi;
prescrizione di tutti i tributi;
in subordine prescrizione delle sanzioni e degli interessi.
Chiedeva che l'intimazione e le cartelle fossero annullate.
Si costituiva l'ADER, eccependo che tutte le cartelle erano state regolarmente notificate e producendo documentazione.
Con memorie aggiuntive, la ricorrente contestava la validità della notifica delle cartelle ed insisteva nelle proprie deduzioni.
All'udienza del 16.1.2026 il ricorso veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva.
Il motivo di ricorso relativo ai vizi di notifica dell'intimazione di pagamento è infondato, non ravvisandosi nella mancata apposizione della relata in calce all'atto alcuna nullità, ma al limite una mera irregolarità, e non ravvisandosi, analogamente, alcun profilo censurabile in ordine al procedimento notificatorio ed al soggetto che vi ha provveduto.
Fermo restando la sanatoria di eventuali profili di nullità per effetto della proposizione del presente ricorso.
Con riferimento al motivo di gravame afferente alla notifica delle cartelle, atti presupposti all'intimazioni, si osserva quanto segue.
Per le cartelle n. 29820180007808754000 e n. 29820190002490652000, non vi è prova della notifica alla ricorrente. L'intimazione di pagamento deve quindi annullarsi in parte qua, per difetto di notifica degli atti presupposti.
Per la cartella n. 29820160025243662000, afferente a contributi del Consorzio di Bonifica anni 2012-2013,
l'ADER ha documentato la notifica alla contribuente mediante consegna a persona addetta alla casa, il
12.09.2017.
Trattandosi di tributo soggetto a prescrizione quinquennale, il termine sarebbe perento il 12.9.2022. Va però avuto riguardo alla sospensione dei termini di notifica disposta dalla normativa emergenziale da Covid 19
(cfr. art 68 DL 18/2020), che ha spostato in avanti, di 24 mesi, i termini di prescrizione e decadenza per tutte le attività, e non solo quindi quelle scadenti nel periodo 8 marzo – 31 agosto 2021.
Ne consegue che alla data di notifica dell'intimazione, nel febbraio 2024, la prescrizione non era ancora decorsa.
La cartella n. 29820170002122532000 è stata notificata, il 18.10.2017, mediante consegna ad addetta alla casa e non vi è prova dell'invio di raccomandata informativa (non è sufficiente il prospetto prodotto dall'Ader).
L'intimazione deve quindi annullarsi in parte qua.
La cartella n. 29820170002803250000, relativa ad ICI 2011, è stata regolarmente notificata in data 7/11/2017.
Trattandosi di tributo soggetto a prescrizione quinquennale, il termine sarebbe perento il 7.11.2022. Va però avuto riguardo alla sospensione dei termini di notifica disposta dalla normativa emergenziale da Covid 19
(cfr. art 68 DL 18/2020), che ha spostato in avanti, di 24 mesi, i termini di prescrizione e decadenza per tutte le attività, e non solo quindi quelle scadenti nel periodo 8 marzo – 31 agosto 2021.
Ne consegue che alla data di notifica dell'intimazione, nel febbraio 2024, la prescrizione non era ancora decorsa.
La cartella n. 29820180011254206000 è stata notificata, il 12.5.2022, mediante consegna al figlio, Nominativo_1
, e l'invio di raccomandata informativa al destinatario. Sufficiente è al riguardo la prova della spedizione effettuata dall'Ader. Nessuna prescrizione è intervenuta, stante l'effetto interruttivo della notifica della cartella.
Analogamente, la cartella n. 29820190005133569000 è stata notificata il 9.2.2020 mediante consegna al marito Nominativo_1 e l'invio di raccomandata informativa, come attestato dalla distinta Società_1. Vale sulla prescrizione il discorso effettuato per la cartella precedente.
Ancora, la cartella n. 29820190007182607000 è stata notificata, il 14.12.2019, mediante consegna al figlio, Nominativo_1, e l'invio di raccomandata informativa, provata dalla distinta di postalizzazione, idonea a provare la spedizione.
La cartella n. 29820200011932155000 è stata notificata il 14.5.2022, anch'essa regolarmente.
In conclusione, il ricorso deve essere parzialmente accolto, con annullamento dell'intimazione di pagamento limitatamente alle cartelle n. 29820180007808754000 e n. 29820190002490652000, e rigettato nel resto.
Consegue alla decisione la compensazione delle spese tra le parti costituite.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso ed annulla l'intimazione di pagamento impugnata limitatamente alle cartelle n. 29820180007808754000 e n. 29820190002490652000. Rigetta nel resto Compensa le spese di giudizio tra le parti. Siracusa, 16 gennaio 2026. Il Presidente est. Dott.ssa Laura Benanti
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 4, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BENANTI LAURA, Presidente e Relatore
STORACI GIUSEPPINA, Giudice
CANNARELLA MARCO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1411/2024 depositato il 10/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239003249433000 VARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 66/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso, l'11.4.2024, innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria e nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, avverso l'intimazione di pagamento n.
29820239003249433, relativa a n. 10 cartelle (29820160025243662000, 29820170002122532000,
29820170002803250000, 29820180007808754000, 29820180011254206000, 29820190002490652000,
29820190005133569000, 29820190007182607000, 29820200006132692000, 29820200011932155000), che le era stata notificata il 16.02.2024, per un ammontare complessivo di euro 92.125,15.
Eccepiva: giuridica inesistenza della notificazione per assenza di notifica in calce all'atto; mancanza della qualifica di messo notificatore in capo al soggetto che aveva eseguito la notifica;
nullità dell'intimazione per mancata notifica e comunque allegazione delle cartelle cui essa faceva riferimento;
difetto di motivazione in relazione agli interessi;
prescrizione di tutti i tributi;
in subordine prescrizione delle sanzioni e degli interessi.
Chiedeva che l'intimazione e le cartelle fossero annullate.
Si costituiva l'ADER, eccependo che tutte le cartelle erano state regolarmente notificate e producendo documentazione.
Con memorie aggiuntive, la ricorrente contestava la validità della notifica delle cartelle ed insisteva nelle proprie deduzioni.
All'udienza del 16.1.2026 il ricorso veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva.
Il motivo di ricorso relativo ai vizi di notifica dell'intimazione di pagamento è infondato, non ravvisandosi nella mancata apposizione della relata in calce all'atto alcuna nullità, ma al limite una mera irregolarità, e non ravvisandosi, analogamente, alcun profilo censurabile in ordine al procedimento notificatorio ed al soggetto che vi ha provveduto.
Fermo restando la sanatoria di eventuali profili di nullità per effetto della proposizione del presente ricorso.
Con riferimento al motivo di gravame afferente alla notifica delle cartelle, atti presupposti all'intimazioni, si osserva quanto segue.
Per le cartelle n. 29820180007808754000 e n. 29820190002490652000, non vi è prova della notifica alla ricorrente. L'intimazione di pagamento deve quindi annullarsi in parte qua, per difetto di notifica degli atti presupposti.
Per la cartella n. 29820160025243662000, afferente a contributi del Consorzio di Bonifica anni 2012-2013,
l'ADER ha documentato la notifica alla contribuente mediante consegna a persona addetta alla casa, il
12.09.2017.
Trattandosi di tributo soggetto a prescrizione quinquennale, il termine sarebbe perento il 12.9.2022. Va però avuto riguardo alla sospensione dei termini di notifica disposta dalla normativa emergenziale da Covid 19
(cfr. art 68 DL 18/2020), che ha spostato in avanti, di 24 mesi, i termini di prescrizione e decadenza per tutte le attività, e non solo quindi quelle scadenti nel periodo 8 marzo – 31 agosto 2021.
Ne consegue che alla data di notifica dell'intimazione, nel febbraio 2024, la prescrizione non era ancora decorsa.
La cartella n. 29820170002122532000 è stata notificata, il 18.10.2017, mediante consegna ad addetta alla casa e non vi è prova dell'invio di raccomandata informativa (non è sufficiente il prospetto prodotto dall'Ader).
L'intimazione deve quindi annullarsi in parte qua.
La cartella n. 29820170002803250000, relativa ad ICI 2011, è stata regolarmente notificata in data 7/11/2017.
Trattandosi di tributo soggetto a prescrizione quinquennale, il termine sarebbe perento il 7.11.2022. Va però avuto riguardo alla sospensione dei termini di notifica disposta dalla normativa emergenziale da Covid 19
(cfr. art 68 DL 18/2020), che ha spostato in avanti, di 24 mesi, i termini di prescrizione e decadenza per tutte le attività, e non solo quindi quelle scadenti nel periodo 8 marzo – 31 agosto 2021.
Ne consegue che alla data di notifica dell'intimazione, nel febbraio 2024, la prescrizione non era ancora decorsa.
La cartella n. 29820180011254206000 è stata notificata, il 12.5.2022, mediante consegna al figlio, Nominativo_1
, e l'invio di raccomandata informativa al destinatario. Sufficiente è al riguardo la prova della spedizione effettuata dall'Ader. Nessuna prescrizione è intervenuta, stante l'effetto interruttivo della notifica della cartella.
Analogamente, la cartella n. 29820190005133569000 è stata notificata il 9.2.2020 mediante consegna al marito Nominativo_1 e l'invio di raccomandata informativa, come attestato dalla distinta Società_1. Vale sulla prescrizione il discorso effettuato per la cartella precedente.
Ancora, la cartella n. 29820190007182607000 è stata notificata, il 14.12.2019, mediante consegna al figlio, Nominativo_1, e l'invio di raccomandata informativa, provata dalla distinta di postalizzazione, idonea a provare la spedizione.
La cartella n. 29820200011932155000 è stata notificata il 14.5.2022, anch'essa regolarmente.
In conclusione, il ricorso deve essere parzialmente accolto, con annullamento dell'intimazione di pagamento limitatamente alle cartelle n. 29820180007808754000 e n. 29820190002490652000, e rigettato nel resto.
Consegue alla decisione la compensazione delle spese tra le parti costituite.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso ed annulla l'intimazione di pagamento impugnata limitatamente alle cartelle n. 29820180007808754000 e n. 29820190002490652000. Rigetta nel resto Compensa le spese di giudizio tra le parti. Siracusa, 16 gennaio 2026. Il Presidente est. Dott.ssa Laura Benanti