Sentenza 20 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/03/2001, n. 3966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3966 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'A' IN039 00/01 REPUBBLICA ITALIAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Presidente R.G.N. 10715/98 Consigliere- Cron. 8431 Dott. Pietro CUOCO Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Rep. - Rel. Consigliere- Ud. 11/12/00 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Dott. Camillo FILADORO Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI MODENA, SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA in liquidazione coatta amministrativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI SAN TEODORO 28, presso lo studio dell'avvocato ITALIA SALVATORE, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, 2000 elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZĄ 17, 5285 -1- presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SARTO RINA, ra giusta procura speciale atto notar CORRERA FABRIZIO, BLASI LINDA di ROMA del 5/08/1998 rep. 66939; -- resistente con procura avverso la sentenza n. 433/97 del Tribunale di MODENA, depositata il 15/12/97 R.G.N. 207/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/00 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato SALVATORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore - Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Consorzio Agrario di Modena ha adito il Pretore della stessa città per l'accertamento della prevalenza della attività manifatturiera - necessaria per beneficiare degli sgravi fiscali- rispetto alle altre da esso espletate. Il Pretore ha escluso detta prevalenza. Il Tribunale di Modena, con sentenza del 15.12.97, ha escluso, per una diversa ragione, che l'appellante consorzio possa beneficiare degli sgravi. Secondo il Tribunale il beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali è dalla legge previsto allo scopo di tutelare quelle imprese di produzione manifatturiera che, nel fronteggiare il mercato, soprattutto quello estero, si vedono penalizzate da un eccessivo carico contributivo. L'appellante, tuttavia, non può essere inserita nella categoria delle imprese manifatturiere impegnate a fronteggiare la concorrenza mercantile. Anche la raccolta e la successiva essicazione delle sementi devono esser riguardate come un servizio destinato ai coltivatori associati che con l'obbligatorio conferimento a prezzi concordati, uniformi e garantiti dalla particolare struttura cooperativa si liberano della preoccupazione dell'invenduto e dei rischi del mercato. Secondo il predetto giudice lo statuto sociale del consorzio è rivolto proprio ad evitare ai suoi associati il confronto con la concorrenza e con i rischi di mercato. In conclusione il consorzio non è un'impresa manifatturiera di carattere mercantile : ed è piuttosto il suo contrario. 1 L'INPS chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da un unico articolato motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.1 d.l.n.15 del 1977 conv. nella 1. n.1012 del 1977 e sue successive modificazioni integrazioni e dell'art.5 della 1. n.92 del 1979. La censura presente due distinti profili: a- con il primo di esso si contesta che la ratio della legge sulla concessione degli sgravi fiscali sia costituita dalla tutela contro la concorrenza e non, piuttosto, dal contenimemto dei costi. b- con il secondo si afferma la natura prevalentemente manifatturiera e quindi l'esistenza della condizione essenziale per beneficiare degli sgravi. A tal proposito deve rilevarsi che la questione per cui è insorta la controversia attiene proprio alla predetta natura: tale questione è stata però, evidentemente, ritenuta assorbita dal giudice d'appello che sul punto non ha reso alcuna decisione ritenendo pregiudiziale l'esistenza della concorrenza. Pertanto il secondo profilo della doglianza non aveva ragione di esser formulato nella presente sede. 2 Tornando al primo profilo di censura con il quale, come si è detto, si contesta, radicalmente che la ratio della legge sugli sgravi sia quella individuata dal Tribunale e, più in particolare, si rileva che: la ratio della legge non è quella indicata nella sentenza dai giudici modenesi ma piuttosto quella che sottende all'adozione di una misura congiunturale idonea a fornire un aiuto alle imprese avendo a mente principalmente i riflessi di tale misura rispetto ai livelli occupazionali;
a fronte di siffatta ratio-la diminuzione del costo del lavoro- risulta palese l'errore del Tribunale nell'adottare una interpretazione restrittiva addirittura al di là del dato letterale della stessa, laddove, invece, in casi come quello di specie dovrebbe prevalere un'interpretazione di tipo estensivo;
in ogni caso non è rispondente al vero che che i consorzi agrari non siano esposti alla concorrenza mercantile -congettura giustificata dal Tribunale con il solo conferimento obbligatorio da parte dei soci - e smentita dalla sottoposizione del consorzio ricorrente alla procedura di liquidazione coatta. I predetti profili censori, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione ed interdipendenza, sono fondati. La ratio individuata dal Tribunale non è infatti frutto dell'applicazione delle regole di interpretazione delle disposizioni di legge (art. 12 prel.): è significativo che neanche il testo della disposizione di legge,relativa al diritto agli sgravi- o quello di altre disposizioni idoneee a suffragare il predetto convincimento del Tribunale- vengano 3 ,nella decisone impugnata riportate;
essa appare, piuttosto, frutto di un mero processo congetturale privo di qualsiasi legame con i canoni di ermeneutica legale. Effetto di confusione fra rapporti fra soci e consorzio e rapporti fra il consorzio con gli altri soggetti operanti sul mercato è la supposta natura del consorzio di ente ontologicamente fuori dalla concorrenza. La sentenza, che in detto apparato congetturale, trova il suo esclusivo fondamento va pertanto cassata e la causa rimessa ad altro giudice che si atterrà ai predetti principi di diritto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Bologna. Roma 11 dicembre 2000 Il Consigliere es. Cossado Saghe Presidente Dhille пилив IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria I 0 3 oggi,. 20 MAR. 2001 A E EMA D 1 3 S , S . 5 R P O A T U . L T IL CANCELLIERE R , L T N A ' R O I N A Z O O L S B C 3 L E I 7 P E - D S D 8 I - I A 1 N S T 1 S G N E O O E S P A I G M D I A G E E A , O L D O T R T E I T A T S R L I I N L G E D E E S R E D O -