Sentenza 14 dicembre 2021
Massime • 1
In tema di disciplina emergenziale da Covid-19, la mancata allegazione agli atti processuali delle conclusioni inviate dalla difesa a mezzo PEC, con la conseguente omessa valutazione delle stesse, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto l'intervento dell'imputato, cui è riconducibile la facoltà di presentare conclusioni scritte ex art. 23, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, deve essere inteso come partecipazione attiva e cosciente al processo.
Commentario • 1
- 1. Memorie ignorate nell'appello cartolare: la Cassazione sancisce la nullità per violazione del contraddittorio (Cass. Pen. n. 23643/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 giugno 2025
Nel giudizio di appello con trattazione cartolare, la memoria difensiva trasmessa telematicamente deve essere effettivamente letta e valutata dal giudice. In caso contrario, si integra una nullità per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. La Cassazione chiarisce il perimetro applicativo dell'art. 598-bis c.p.p. Il fatto Con sentenza del 4 febbraio 2025, il Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice d'appello, condannava De.Ro. e Sa.An. al risarcimento dei danni in favore delle parti civili per abusiva occupazione di fondo, riformando la pronuncia assolutoria resa dal Giudice di Pace. Nel giudizio d'appello, celebrato in modalità cartolare, il difensore …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/12/2021, n. 3913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3913 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2021 |
Testo completo
03913-22 REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Angelo Costanzo -Presidente- Sent. Sez. 1480/2021 Emilia Anna Giordano -Relatore - U.P. 14/12/2021 Ercole Aprile R.G.N. 25817/2021 Riccardo Amoroso Paolo Di Geronimo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TO UD CE, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/12/2020 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Catania, in esito a udienza del 17 dicembre 2021, ha confermato la condanna di UD CE TO alla pena di mesi otto di reclusione, con applicazione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva di cui all'art. 99, comma 4 e comma 2 n. 2 cod. pen. e la diminuente del rito abbreviato, per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.. La Corte ha respinto i motivi di impugnazione che riguardavano l'applicazione della pena e la sua 2 entità nonché la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.. 2. Con i motivi di ricorso, sintetizzati ai sensi dell'art. disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente necessari ai fini della motivazione, il ricorrente denuncia:
2.1. violazione di legge, in relazione al disposto di cui all'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. poiché non sono state esaminate dalla Corte di merito, non esistendone traccia a verbale e negli atti processuali, le note conclusive depositate dalla difesa in vista della trattazione, con rito cartolare, dell'udienza di decisione. Sono stati, infatti, rinvenuti in allegato a verbale solo il dispositivo e le conclusioni del Procuratore generale e non anche le note di udienza tempestivamente depositate dalla difesa a mezzo deposito all'indirizzo pec certificato e la nota spese;
2.2. violazione di legge e vizio di motivazione per la ritenuta recidiva poiché la Corte di merito non ha verificato la sussistenza delle ragioni sostanziali della recidiva, tenuto conto del lungo lasso temporale decorso tra le precedenti condanne e il fatto giudicato;
2.3. analoghi vizi inficiano il rigetto di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. A questo riguardo la Corte di merito ha valorizzato la recidiva che, tuttavia, non denota abitualità delle condotte illecite che possono giustificare il diniego di applicazione della particolare tenuità del fatto.
3.Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23 del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176 e sulla scorta delle note di udienza, inviate dal difensore, a confutazione delle osservazioni svolte nella requisitoria del Procuratore generale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.E' fondato, con rilievo assorbente il primo motivo di ricorso. Rileva il Collegio che nel procedimento di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, regolata dall'art. 23-bis, comma 2, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176, è previsto un meccanismo che comporta la comunicazione in via telematica al difensore dell'imputato e delle altre parti delle conclusioni del pubblico ministero e la facoltà, riconosciuta all'imputato, di far pervenire al giudice conclusioni scritte. Tale disciplina è stata applicata nel caso in esame ma dagli atti del fascicolo, esaminati dal Collegio in considerazione del dedotto error in procedendo (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304), dall'esame del verbale di udienza e dalla lettura della sentenza non risulta che le conclusioni spedite - all'indirizzo pec certificato della Corte di appello, siano pervenute all'esame dei giudici di appello, 2 Il rilevato vizio integra una nullità generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. relativa all'intervento ed alla partecipazione attiva, e cosciente, con garanzia effettiva dei diritti e facoltà dell'imputato, al giudizio, tempestivamente dedotta dal ricorrente con il ricorso per cassazione, vizio affatto eliso dalla natura cartolare del giudizio, dalla natura facoltativa della formulazione delle conclusioni (la norma si esprime infatti precisando che il difensore "può presentare" le conclusioni entro il quinto giorno precedente l'udienza) e da quella ordinatoria del termine. La disposizione recata dall'art. 23 cit., nella parte in cui attribuisce all'imputato la facoltà di presentare conclusioni scritte, è, infatti, riconducibile alla categoria delle disposizioni concernenti l'intervento dell'imputato, ai sensi dell'art. 178, lett. c) cod. proc. pen., intervento che, come questa Corte ha avuto modo di chiarire non può essere restrittivamente inteso nel senso di mera presenza fisica dell'imputato nel procedimento, ma come partecipazione attiva e cosciente del reale protagonista della vicenda processuale, al quale deve garantirsi l'effettivo esercizio dei diritti e delle facoltà di cui lo stesso è titolare (Sez. 1, Sentenza n. 4242 del 20/06/1997, Masone, Rv. 208597). L'esercizio effettivo del diritto di intervento dell'imputato, anche se innestato sulla procedura camerale ai sensi dell'art. 599 cod. proc. pen. che nel caso di specie andava seguita vertendosi in fattispecie di giudizio abbreviato - in tale senso è fallace il rilievo della difesa nelle odierne note di udienza nella parte in cui richiama la trattazione dell'udienza pubblica in appello - può esercitarsi, appunto perché di natura facoltativa, attraverso la produzione delle conclusioni scritte in vista delle determinazioni che il giudice dovrà assumere e realizza, sia pure in forma scritta, la garanzia del contraddittorio che non può subire eccezioni al di fuori di quelle (tipologia del rito cartolare) che l'emergenza pandemica ha imposto. La previsione normativa e la sua struttura non possono essere modificate attribuendo alle conclusioni rassegnate dalla parte l'etichetta di note di udienza e, così, bypassando la produzione della parte, operazione, questa che si risolverebbe nella negazione alla parte della possibilità di concludere riconosciutagli in forma scritta. E' solo al di fuori dello schema procedimentale regolato dalla legge che la produzione della parte può ricondursi all'esercizio del diritto di difesa attraverso la produzione di memorie difensive la cui omessa valutazione non determina una nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (cfr. Sez. 5, n. 5443 del 18/12/2020, Bagalà, Rv. 280670). La violazione in esame va ricondotta, dunque, nel novero delle fattispecie per le quali è comminata la nullità di ordine generale di cui all'art. 178 cod. proc. pen. che, non versandosi in ipotesi di nullità assoluta, assume i connotati di invalidità a regime intermedio che va da questa Corte rilevata essendo stata tempestivamente dedotta con il ricorso. 3
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e dispone trasmettersi per il giudizio. Così deciso il 14 dicembre 2021 Il Consigliere relatore Emilia Anna Giordano Mdau [ DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 3 FEB 2022 IL CANCELLIERE E. M ADI CAS E Patrizio Di Laurenzio R P U S 4 gli atti alla Corte di appello di Catania Il Presidente Angelo Costanzo