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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 469/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FRAGOMENO VINCENZA CINZIA, Presidente
PICCIRILLI AR MARIA, Relatore
LI BE, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4879/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025SA0195417 CATASTO-ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 111/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come infra riportato nello svolgimento del processo
Resistente: come infra riportato nello svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato all'Agenzia delle Entrate e successivamente depositato presso questa Corte di Giustizia Tributaria in data 23.10.2025, il sig. Ricorrente_2, rappresentato e difeso come da procura in atti, proponeva opposizione avverso avviso di accertamento catastale.
Il ricorrente eccepiva: il difetto di motivazione contestando l'attribuzione del nuovo classamento accertato dall'ufficio che non risulta conforme al DOGFA. Indi, chiedeva l'annullamento dell'accertamento.
In data 18 novembre 2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate in persona del direttore p.t., controdeducendo alle doglianze del contribuente. Indi, chiedeva l'accoglimento parziale del ricorso e la condanna alle spese.
Veniva fissata per la trattazione l'udienza del giorno 12.01.2026, della quale veniva dato regolare avviso.
La C.G.T. all'esito dell'udienza decideva in merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte accoglie parzialmente il ricorso.
Si rileva che l'Agenzia delle Entrate, nel depositare le controdeduzioni ex art. 24 del D. Lgs. n. 546/1992, ha pienamente tenuto conto della perizia tecnica del geom. Nominativo_1 prodotta dalla parte ricorrente. Tale perizia, corredata da un'ampia e dettagliata documentazione fotografica – inclusi rilievi planimetrici e prospettici – nonché da nuovi elementi probatori non previamente esaminati, ha consentito all'Ufficio di rideterminare il classamento catastale delle unità immobiliari oggetto di controversia. In particolare, la rivalutazione ha condotto ai seguenti parametri aggiornati:
Foglio P.lla Sub Z.C. Cat. Cl. Consist. R.C.
Dati_Catastali_1 A/3 2 8 vani € 661,06
Dati_Catastali_2 U A/3 2 7,5 vani € 619,75
Tali riduzioni di classamento appaiono adeguatamente motivate e conformi ai criteri di valutazione previsti dalla normativa catastale vigente (D.P.R. n. 1142/1949 e successive modifiche).
In sede di udienza, il difensore del ricorrente ha espressamente riconosciuto la legittimità dell'operato dell'Ufficio, non avanzando ulteriori eccezioni o richieste di natura incidentale. Tale acquiescenza, unitamente alla suindicata rideterminazione, induce il Collegio a dichiarare parzialmente fondato il ricorso, limitatamente alla correzione del classamento proposto dalla parte resistente.
Il Collegio, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 546/1992, compensa le spese di giudizio tra le parti, stante la parziale accoglienza del ricorso e la complessiva tenuità della controversia, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso nei termini di cui in motivazione. Spese compensate. Il
Presidente dr.ssa Vincenza Cinzia Fragomeno
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FRAGOMENO VINCENZA CINZIA, Presidente
PICCIRILLI AR MARIA, Relatore
LI BE, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4879/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025SA0195417 CATASTO-ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 111/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come infra riportato nello svolgimento del processo
Resistente: come infra riportato nello svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato all'Agenzia delle Entrate e successivamente depositato presso questa Corte di Giustizia Tributaria in data 23.10.2025, il sig. Ricorrente_2, rappresentato e difeso come da procura in atti, proponeva opposizione avverso avviso di accertamento catastale.
Il ricorrente eccepiva: il difetto di motivazione contestando l'attribuzione del nuovo classamento accertato dall'ufficio che non risulta conforme al DOGFA. Indi, chiedeva l'annullamento dell'accertamento.
In data 18 novembre 2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate in persona del direttore p.t., controdeducendo alle doglianze del contribuente. Indi, chiedeva l'accoglimento parziale del ricorso e la condanna alle spese.
Veniva fissata per la trattazione l'udienza del giorno 12.01.2026, della quale veniva dato regolare avviso.
La C.G.T. all'esito dell'udienza decideva in merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte accoglie parzialmente il ricorso.
Si rileva che l'Agenzia delle Entrate, nel depositare le controdeduzioni ex art. 24 del D. Lgs. n. 546/1992, ha pienamente tenuto conto della perizia tecnica del geom. Nominativo_1 prodotta dalla parte ricorrente. Tale perizia, corredata da un'ampia e dettagliata documentazione fotografica – inclusi rilievi planimetrici e prospettici – nonché da nuovi elementi probatori non previamente esaminati, ha consentito all'Ufficio di rideterminare il classamento catastale delle unità immobiliari oggetto di controversia. In particolare, la rivalutazione ha condotto ai seguenti parametri aggiornati:
Foglio P.lla Sub Z.C. Cat. Cl. Consist. R.C.
Dati_Catastali_1 A/3 2 8 vani € 661,06
Dati_Catastali_2 U A/3 2 7,5 vani € 619,75
Tali riduzioni di classamento appaiono adeguatamente motivate e conformi ai criteri di valutazione previsti dalla normativa catastale vigente (D.P.R. n. 1142/1949 e successive modifiche).
In sede di udienza, il difensore del ricorrente ha espressamente riconosciuto la legittimità dell'operato dell'Ufficio, non avanzando ulteriori eccezioni o richieste di natura incidentale. Tale acquiescenza, unitamente alla suindicata rideterminazione, induce il Collegio a dichiarare parzialmente fondato il ricorso, limitatamente alla correzione del classamento proposto dalla parte resistente.
Il Collegio, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 546/1992, compensa le spese di giudizio tra le parti, stante la parziale accoglienza del ricorso e la complessiva tenuità della controversia, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso nei termini di cui in motivazione. Spese compensate. Il
Presidente dr.ssa Vincenza Cinzia Fragomeno