Articolo 264 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 263Articolo 265
Versione
6 maggio 1952
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Versione
8 giugno 1963
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Versione
13 agosto 1971
Art. 264.
(( (Conduttore per la pesca locale)





Per conseguire il titolo di conduttore per la pesca locale occorrono i seguenti requisiti:
1) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare;
2) non avere riportato condanne per i reati indicati nello art. 238, n. 4;
3) avere compiuto 18 anni di eta';
4) avere assolto l'obbligo scolastico;
5) avere effettuato 12 mesi di navigazione in servizio di coperta di cui almeno 6 su navi adibite alla pesca.
Il conduttore per la pesca locale puo' condurre navi di Stazza lorda non superiore a 25 tonnellate, adibite alla pesca entro i limiti del mare territoriale.
Il conduttore per la pesca locale, che sia anche in possesso di un titolo professionale di macchina, puo' esercitare contemporaneamente entrambe le mansioni a bordo di natanti da pesca nei limiti delle abilitazioni relative ai due titoli, previo parere favorevole dell'autorita' marittima mercantile, in relazione alle sistemazioni di bordo ed ai requisiti tecnici dei natanti stessi.))
Entrata in vigore il 13 agosto 1971
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