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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 28/10/2025, n. 1184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1184 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2518 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025,
promossa congiuntamente dai coniugi:
c.f. nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato Sofia COLASANTO
e
BRAMKA Roland, c.f. nato in [...] il [...], C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea ZANOVELLO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi
1 Conclusioni delle parti: i ricorrenti chiedono la pronuncia della loro separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa coniugale, in proprietà della sig.ra per la quota di 8/10 e del Parte_1
sig. Roland Bramka per la quota di 2/10, verrà assegnata alla sig.ra . Parte_1
3. Quanto al mutuo ipotecario c.d. “prima casa”, cointestato ad entrambi i coniugi,
contratto in data 28.07.2022, con (...)
Maggiore (Vi), i coniugi concordemente stabiliscono che:
- entrambi si impegnano, entro la data del 30.07.2025, a sottoscrivere con il suddetto istituto di credito la riduzione massima possibile della rata mensile di mutuo, con contestuale aggravio di interessi;
- la sig.ra si impegna, nei rapporti interni, ad adempiere e ad accollarsi la rata Parte_1
mensile di mutuo per l'intero sino alla sua estinzione, sollevando il sig. Roland Bramka da ogni responsabilità al riguardo, mentre entrambi i coniugi resteranno obbligati in solido e per l'intero nei confronti del suddetto istituto bancario. La sig.ra si impegna Parte_1
comunque sin d'ora a rimborsare al sig. Roland Bramka ogni e qualsiasi somma fosse a quest'ultimo richiesta, dalla data di sottoscrizione del presente atto, dall'Istituto di credito mutuante per il pagamento delle rate mensili, in relazione alla responsabilità solidale quale parte mutuataria.
4. La sig.ra e i due figli Elena ed , quindi, continueranno a Parte_1 Persona_1
risiedere nell'immobile di cui al punto 2).
5. Il sig. Roland Bramka, invece, trasferirà la propria dimora e la propria residenza presso altro immobile in corso di definizione, entro il termine ultimo ed essenziale del 30.11.2025,
liberando la casa famigliare dei suoi effetti personali.
In ossequio a quanto previsto dall'art. 474-bis. 12 c.p.c. le Parti riportano il seguente piano genitoriale
2 1. Il figlio minorenne viene affidato ad entrambi i genitori, con le modalità Per_1
dell'affidamento condiviso e residenza e permanenza abituale presso la madre, in
Montecchio Maggiore (VI), Via Madonnetta, 207, con esercizio congiunto della potestà parentale sul minore da parte di entrambi i genitori per la straordinaria amministrazione, disgiunto per l'ordinaria amministrazione, con attribuzione stabile di entrambi i genitori dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
2. Il padre potrà vedere e tenere con sé il minore secondo i seguenti tempi e modalità:
- il mercoledì di ogni settimana dalle ore 16.00 alle ore 21.00;
- un fine settimana ogni 15 giorni, dalle ore 16.00 del venerdì alle ore 21.00 della domenica;
- dieci giorni durante le vacanze estive, in un periodo che verrà concordato entro il
15 giugno di ogni anno;
- cinque giorni durante le festività natalizie, comprendendo un anno il Natale ed uno il Capodanno;
- due giorni nel periodo delle festività pasquali, ad anni alterni, dal giorno di inizio delle vacanze scolastiche al giorno precedente il rientro a scuola;
- le festività, ad anni alterni, del 25 aprile, 2 giugno e 8 dicembre, mentre la minore trascorrerà con la madre le giornate del 1° maggio e del 1° novembre;
- i coniugi espressamente comunque, sin d'ora, accettano che, in aggiunta alle predette intese, possano essere concordati, con il consenso espresso di entrambi,
momenti e modalità diverse per stare con il figlio minore.
3. Il sig. Roland Bramka si obbliga a corrispondere fino alla completa autosufficienza di entrambi i figli, a titolo di contributo al mantenimento, la somma di € 700,00
complessiva (€ 350,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sulle coordinate note. Le parti concordano che l'assegno unico venga erogato
3 esclusivamente alla sig.ra . Parte_1
4. I coniugi contribuiranno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie riferibili ad entrambi i figli, come indicate nel vigente allegato al
Protocollo di intesa del Tribunale di Vicenza, da concordarsi e da intendersi riferibili a spese mediche (dentista, oculista, interventi vari etc..), extrascolastiche e ricreative
(sport, svaghi, corsi di musica).
5. I coniugi, che svolgono entrambi attività lavorativa, dichiarano di essere economicamente autosufficienti e che non necessitano reciprocamente di alcun mantenimento.
6. I coniugi si prestano reciprocamente il consenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti necessari per l'espatrio per loro stessi e per il figlio minore.
7. I coniugi dichiarano che ogni altra questione di natura economica e/o patrimoniale verrà decisa in separata sede.
8. Le parti danno atto che non vi sono altri procedimenti già pendenti aventi ad oggetto,
in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto, il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 04/07/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Durres (ALBANIA) in data 10/10/2002 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di MONTECCHIO MAGGIORE) , che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 21/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
4 c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre Per_1
ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-concordemente le parti hanno inoltre chiesto di porre a carico di BRAMKA Roland l'obbligo di corrispondere a a titolo di contributo per il mantenimento della figlia Parte_1
Elena, maggiorenne ma non autosufficiente, la somma mensile di euro 350,00 nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative alla figlia, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
Montecchio Maggiore (VI), Via Madonnetta n. 207 in favore di quale genitore Parte_1
convivente con il figlio minore e con la figlia maggiorenne, ma economicamente non Per_1
5 autosufficiente Elena;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro consenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti necessari per l'espatrio per loro stessi e per il figlio minore;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e BRAMKA Roland uniti in Parte_1
matrimonio in Durres (ALBANIA) in data 10/10/2002 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di MONTECCHIO MAGGIORE (VI) al n. 90, parte II, serie C, anno
2020) alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente richiamate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONTECCHIO
MAGGIORE (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 28.10.2025.
6 Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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