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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/12/2025, n. 5451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5451 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° ____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del forma esecutiva all'Avv.
Giudice Onorario AR NO, nella causa iscritta al N. 8136/2024 R.G.L.
______________________ promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv.to
Parte_1 Per ___________________ TT AN WA ed elettivamente domiciliata in via Nicolò
Turrisi, n. 38/A Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato CP_1
legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale
, Via Laurana n. 59, con gli Avv.ti Adriana Giovanna Rizzo e
CP_1 Pt_1 Il Cancelliere Grazia Sparacino che lo rappresentano e difendono per mandato generale alle liti rogato in Roma dal Notaio Persona_1
- convenuto –
All'esito dell'udienza del 2/12/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 28/05/2024 la ricorrente indicata in epigrafe, contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., convenne in giudizio l' per sentir accertare il CP_1 possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per la percezione dell'assegno mensile d'invalidità e per il riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. 104/92, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Resistette in giudizio l' , contestando la fondatezza del ricorso di cui CP_1 chiese il rigetto.
1 La causa, istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa all'odierna udienza.
Il ricorso va respinto.
Ed invero il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha ritenuto che “Per tali affezioni la ricorrente è un soggetto non portatore di handicap e invalido nella misura del 58% (cinquantotto) e pertanto non presenta i requisiti sanitari per la concessione dei benefici richiesti.” (cfr. relazione in atti).
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno certamente condivise, sol che si abbia riguardo all'assenza di vizi logici ed alla coerenza con gli accertamenti eseguiti, riferiti con la relazione in atti.
Il ricorso va, quindi, respinto.
Alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di lite, avendo parte ricorrente fornito la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L.269 del 30.9.2003.
Vanno definitivamente poste a carico dell' le spese della CTU già CP_1 liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara che la ricorrente non è tenuta alla rifusione delle spese di lite.
Pone a carico dell' le spese della CTU già liquidate con separato CP_1 provvedimento.
Così deciso in Palermo il 12/12/2025
IL GIUDICE O.
AR NO
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Sezione Lavoro N° ____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del forma esecutiva all'Avv.
Giudice Onorario AR NO, nella causa iscritta al N. 8136/2024 R.G.L.
______________________ promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv.to
Parte_1 Per ___________________ TT AN WA ed elettivamente domiciliata in via Nicolò
Turrisi, n. 38/A Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato CP_1
legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale
, Via Laurana n. 59, con gli Avv.ti Adriana Giovanna Rizzo e
CP_1 Pt_1 Il Cancelliere Grazia Sparacino che lo rappresentano e difendono per mandato generale alle liti rogato in Roma dal Notaio Persona_1
- convenuto –
All'esito dell'udienza del 2/12/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 28/05/2024 la ricorrente indicata in epigrafe, contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., convenne in giudizio l' per sentir accertare il CP_1 possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per la percezione dell'assegno mensile d'invalidità e per il riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. 104/92, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Resistette in giudizio l' , contestando la fondatezza del ricorso di cui CP_1 chiese il rigetto.
1 La causa, istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa all'odierna udienza.
Il ricorso va respinto.
Ed invero il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha ritenuto che “Per tali affezioni la ricorrente è un soggetto non portatore di handicap e invalido nella misura del 58% (cinquantotto) e pertanto non presenta i requisiti sanitari per la concessione dei benefici richiesti.” (cfr. relazione in atti).
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno certamente condivise, sol che si abbia riguardo all'assenza di vizi logici ed alla coerenza con gli accertamenti eseguiti, riferiti con la relazione in atti.
Il ricorso va, quindi, respinto.
Alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di lite, avendo parte ricorrente fornito la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L.269 del 30.9.2003.
Vanno definitivamente poste a carico dell' le spese della CTU già CP_1 liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara che la ricorrente non è tenuta alla rifusione delle spese di lite.
Pone a carico dell' le spese della CTU già liquidate con separato CP_1 provvedimento.
Così deciso in Palermo il 12/12/2025
IL GIUDICE O.
AR NO
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