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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/12/2025, n. 4094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4094 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
PRIMA SEZIONE CIVILE
r.g. n. 7911 /2022
All'udienza non partecipata di cui all'art. 127 ter c.p.c. tenutasi in data 18/12/2025 ; tenuto conto che con decreto dell'11.11.2024 le parti erano state invitate al deposito di note di trattazione scritta;
in particolare, stante la modalità decisoria di cui all'art. 281-sexies c.p.c., le parti venivano invitate alla discussione mediante scambio di note di trattazione scritta;
Il Giudice, lette le note depositate che si intendono sinteticamente riportate nel presente verbale;
si ritira in Camera di Consiglio riservando all'esito la lettura della sentenza di seguito riportata per esteso, che si intende pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale.
Il Giudice
Dott.ssa Renata Russo
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Renata Russo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7911/2022 R.G., avente ad oggetto:appello - lesioni personali, vertente
TRA
in persona del suo legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa, giusta procura versata in atti, dall'Avv.to Sergio Mastroianni ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Caserta, alla Via Giotto, n. 28; - Appellante -
E
(C.F. ) tutti rapp.ti e difesi, nel corso del giudizio di CP_1 CodiceFiscale_1 primo grado dagli avvocati Emilia Pagano e Gianluca Iannucci ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in Caserta, alla Via dei Brignola, n. 7 - Appellato -
Nonché
(C.F. ), con sede in Cellole (CE), alla Via Fontana Vecchia, snc, rimasto CP_2 P.IVA_1 contumace nel giudizio di primo grado;
- Appellato contumace -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/10/2006, n.
22409) ed al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso art. 45, comma 17 legge
18.6.2009, n. 69.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di che, sebbene regolarmente citata, non CP_2 si è costituita nel presente grado di giudizio.
2. Con atto di appello, regolarmente notificato, la adiva il Tribunale Parte_1 di Santa Maria Capua Vetere per veder riformata la sentenza n. 1500/2022 del Giudice di Pace di
Carinola che aveva accolto la domanda dell'attore condannando la compagnia assicuratrice CP_1
e in solido tra loro, al risarcimento dei danni patiti a seguito dell'evento occorso in data CP_2
03/11/2020, in Cellole (CE) e, precisamente, sulla S.P. 291. A fondamento dell'appello, la lamentava l'illegittimità dell'impugnata Parte_1 sentenza per la carenza di prova sull'an debeatur a causa dell'inattendibilità dell'unico teste escusso e per la mancata valutazione, da parte del Giudice di primo grado, di circostanze rilevanti quali il fatto che, come risultante dall'estratto Ivass, l'attore fosse stato coinvolto in altri tre sinistri con lesioni, che non avesse fatto periziare il proprio mezzo e che le parti coinvolte nel sinistro si conoscessero come risultava dalle pagine Facebook prodotte in atti;
lamentava, inoltre, l'esorbitante quantificazione del danno, contestando le risultanze sia della ctutecnica che di quella medica, effettuate in primo grado.
Formulava, inoltre, istanza di inibitoria ex art. 351 c.p.c., avendo, controparte, provveduto a notificare in forza dell'impugnata sentenza, due atti di precetto dopo la notifica dell'atto di appello;
il
Tribunale sospendeva l'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza.
Si costituiva l'appellato eccependo l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
e contestando ogni motivo di appello formulato da controparte, concludendo affinchè lo stesso fosse dichiarato inammissibile, improcedibile ed infondato sia in fatto che in diritto, con conseguenziale conferma della sentenza n. 1500/2022.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, matura per la decisione, all'udienza del 18.12.2025, sulle conclusioni sostitutive della discussione orale rese nelle note di trattazione scritta depositate, veniva decisa ex art. 281-sexies c.p.c.
Premessa sistematica: il giudizio di primo grado
3. Occorre preliminarmente effettuare una breve ricostruzione della vicenda posta alla base del giudizio di primo grado.
Con atto di citazione regolarmente notificato, l'attore – – riferiva che in data CP_1
3.11.2020, verso le 17.45 circa, in Cellole (CE), alla SP 291, viaggiava a bordo del ciclomotore YAMAHA
Tg. DM 47798, quando, improvvisamente, gli veniva tagliata la strada dall'autovettura BMW Tg. DW
139 JD, di proprietà della che fuoriusciva da una traversa posta sulla destra rispetto al senso CP_2 di marcia percorso dall'attore, senza arrestarsi al segnale di Stop, tagliandogli letteralmente la strada.
A seguito del sinistro, l'attore subiva lesioni personali e riceveva a titolo di acconto per i danni materiali subiti dal proprio veicolo unicamente la somma di € 345,00.
La rimaneva contumace, mentre la si costituiva CP_2 Parte_1 regolarmente chiedendo, preliminarmente, che fosse dichiarata l'improponibilità della domanda per non aver l'attore fornito la documentazione medica richiesta dalla compagnia;
che venisse dichiarata la nullità della citazione per difetto dei requisiti essenziali imposti dalle norme di rito e, nel merito, chiedeva il rigetto delle avverse richieste contestando sia l'an debatur che il quantum debeatur.
Svolte le attività istruttorie, mediante prova testi e consulenza tecnica d'ufficio, sia medico – legale che tecnica, il Giudice di Pace dichiarava la responsabilità del conducente della BMW Tg.
DW139JD nella causazione del sinistro e, per l'effetto, condannava i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di della somma di euro 13.838,64, oltre interessi nella misura legale a CP_1 decorrere dalla sentenza fino al soddisfo;
condannava, altresì, i convenuti al pagamento delle spese di lite, in favore del procuratore antistatario e alle spese di CTU tecnica e medica.
L'appello- Profili Preliminari
4. In via preliminare va rilevato come l'appello sia inquadrato dall'ordinamento come il mezzo ordinario di impugnazione avverso la sentenza di primo grado, diretto, nella sua funzione essenziale, a provocare un riesame della causa nel merito, non limitato necessariamente al controllo di vizi specifici.
La sua principale caratteristica è costituita dal c.d. “effetto devolutivo” (secondo il noto principio del tantum devolutum quantum appellatum) che si realizza nel passaggio della cognizione della causa dal giudice di primo grado al giudice superiore, ancorché nei limiti del gravame o dei gravami proposti dalle parti.
Esso integra dunque un nuovo esame della causa, sia pur nei limiti dei motivi proposti da parte appellante (c.d. effetto devolutivo) e l'ambito della devoluzione dipende dalla volontà della parte, che ha rilievo centrale perché da essa dipende quanto il giudice di appello, con poteri identici a quelli del giudice di primo grado, può decidere.
Questo Giudice, pertanto, esaminerà la causa nel merito, nei limiti dei motivi proposti dalle parti.
4.1. L'appello è ammissibile, attesa la puntuale indicazione dei punti contestati della sentenza.
5. Va evidenziato che la presente decisione è stata adottata applicando il principio della “ragione più liquida”.
A tale riguardo si richiama quanto sostenuto dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni
Unite in una recente pronuncia “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale”
(Cassazione civile sez. un. 08 maggio 2014 n. 9936). Ed ancora, il principio della ragione più liquida, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione
- anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre. (Cassazione civile sez. VI 28 maggio 2014 n. 12002).
6. Ciò posto e passando alla disamina della res controversa, occorre ripercorrere i dati acquisiti nel giudizio di primo grado, analizzare l'istruttoria espletata e la documentazione depositata, al fine di verificare se sia possibile ascrivere in capo al conducente del veicolo BMW la esclusiva responsabilità dell'evento.
6.1. Il Tribunale reputa che l'appello debba essere accolto, nei limiti che di seguito si chiariranno. In punto di prova, va infatti ribadito che, ai sensi dell'art. 2697 c.c. incombe su chi agisce in giudizio l'onere di provare gli elementi costitutivi della domanda, e, dunque, il verificarsi del fatto storico narrato (l'an, ovvero l'effettiva verifica e le modalità di accadimento dell'evento). Inoltre, in capo al danneggiato sussiste conseguentemente anche l'onere di provare la sussistenza di un nesso di causa tra il fatto che assume costitutivo del suo diritto ed il danno effettivamente subito (il quantum), in quanto non solo il danno ma anche la sua eziologia è parte del fatto costitutivo che incombe all'attore di provare
(cfr. ordinanza della Suprema Corte, Sez. III 7 Settembre 2023, n. 26048; l'ordinanza della Suprema
Corte n. 28662 del 3 ottobre 2022; sentenza del Tribunale di Napoli, n. 11102/2023 pubblicata in data
04.12.2023 e sentenza del Giudice di pace di Ariano Irpino n. 492/2023 pubblicata in data 7.11.2023).
Ebbene, calando le coordinate ermeneutiche sopra evidenziate al caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, l'istruttoria espletata in primo grado non ha fornito elementi univoci in ordine alla sussistenza dei fatti costituitivi della domanda.
In particolare, non è emersa prova certa e tranquillizzante in ordine alla dinamica del sinistro e dell'evento dannoso per il quale si invoca il risarcimento;
al contrario, sono emerse forti incongruenze tra la dinamica del sinistro descritto nell'atto di citazione e le lesioni riscontrate in sede di P.S. e in sede di risultanze di entrambe le ctu.
Invero, si consideri che gli attori, nell'atto di citazione, non hanno fornito alcuna specifica ricostruzione delle modalità con cui si sarebbe verificato il sinistro, limitandosi a riferire che l'incidente sarebbe da imputare “pienamente ed esclusivamente al conducente dell'autovettura BMW Tg. DW 139 JD, il quale effettuava, in violazione delle norme di circolazione stradale, una imprudente e pericolosa manovra causando il sinistro in oggetto”; l'attore nulla riferisce circa le conseguenze dannose dell'altrui condotta: non si comprende se vi sia stato urto tra i veicoli e se, a seguito dell'asserito sinistro, vi sia stata la caduta a terra o meno dell'attore; inoltre, dal verbale del P.S. e dalla relazione tecnica d'ufficio è risultato che l'istante riportava lesioni sul solo lato destro del corpo;
tuttavia, proprio le lesioni patite, unitamente ad ulteriori elementi che, di seguito, si evidenzieranno, tendono ad escludere, che il sinistro si sia svolto, qualora effettivamente accaduto, secondo le modalità indicate dall'attore: dopo l'urto, infatti, sul luogo del sinistro non interveniva né autorità di polizia che potesse rilevare il sinistro né personale sanitario, nonostante il soggetto lamentasse dolori;
questi riferisce di essersi recato, per le prime cure, presso il nosocomio di Formia (LT), a distanza di oltre 25 Km dal luogo del sinistro, avvenuto nel comune di
Cellole, ove risultava essere residente;
non si comprende, dunque, le ragioni per le quali l'attore si recò in un luogo considerevolmente lontano rispetto al luogo di residenza;
il soggetto coinvolto nel sinistro risulta essere soggetto plurisinistrato, circostanza che – se di per sé sola non escluderebbe la risarcibilità del danno - unitamente agli ulteriori elementi emersi durante la fase istruttoria, depongono per la fumosità e il dubbio sugli accadimenti per come denunciati dagli appellati.
6.2 Quanto alla testimonianza resa nel corso del giudizio di primo grado, va evidenziato come la stessa, sebbene particolareggiata, risulti sostanzialmente del tutto generica e sommaria. Infatti, il teste , escusso all'udienza del 16.03.2022, non ha Testimone_1 fornito indicazioni precise circa le modalità del sinistro, limitandosi a dichiarare che “…il conducente effettuava una brusca sterzata per evitare l'impatto, rovinando a terra” , senza specificare su quale lato cadde;
inoltre, dichiarava che il motociclo avesse “…a bordo una ragazza dall'apparente età di trent'anni…” circostanza, questa, mai evidenziata dall'attore; rispetto alla dinamica del sinistro, dunque, il teste ha genericamente riferito quanto già riportato negli atti introduttivi, senza addurre alcun elemento specificativo ulteriore;
inoltre, proprio con riferimento alla dinamica del sinistro appare altamente improbabile che un soggetto che veda arrivare dalla propria destra un ostacolo, freni e tenti di evitarlo dirigendosi proprio verso il punto da cui proviene il mezzo.
6.3 Con riferimento, ancora, alle risultanze della CTU tecnica, occorre preliminarmente evidenziare come la stessa fosse stata redatta sulla scorta della documentazione fotografica prodotta dall'attore, non essendo lo stesso ispezionabile in quanto alienato a tezi;
nella stessa si legge che il ciclomotore subisse “danni di natura radente provocati dal contatto abrasivo con il manto stradale” (Cfr. pag.
3 CTU a firma di ); , tuttavia, non si è in grado di comprendere come si possa ritenere Parte_2 tale la dinamica del sinistro, visto che sia l'attore che il teste escusso in tal senso nulla esponevano , limitandosi a riferire di una caduta e non raccontando alcun scarrocciamento del mezzo con il manto stradale.
6.4 In definitiva, il quadro emergente dall'istruttoria risulta estremamente contraddittorio e fumoso e, in conclusione, le argomentazioni del giudice di primo grado non sono condivisibili, in quanto non è stata fornita alcuna prova certa e tranquillizzante in grado di comprovare l'evento dedotto in citazione, anche in considerazione del fatto che sul luogo del sinistro non interveniva l'Autorità, il 118, né l'attore ha prodotto documentazione fotografica rappresentativa dello stato dei luoghi, anche immediatamente successiva al sinistro.
Invero, la mancanza di prova adeguata in merito alla dinamica del sinistro, l'inattendibilità della ricostruzione resa dal testimone, l'assenza di documentazione idonea, conducono ad un fumoso ed incerto quadro probatorio.
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, dall'esame complessivo del materiale istruttorio disponibile, non può dirsi raggiunta una prova piena e convincente circa i fatti posti a fondamento della domanda attorea, in particolare in relazione alla prova del nesso di causalità secondo la dinamica descritta in citazione, attesa la genericità delle affermazioni del testimone escusso e i restanti lacunosi elementi probatori offerti.
Non può dunque dirsi assolto l'onere probatorio gravante sull'attore in ordine al nesso di causalità tra l'evento e il danno conseguenza, dovendo quindi riformarsi la sentenza di primo grado.
7. Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (Cass. civ., Sez. III, 04/06/2007, n. 12963). Le spese seguono dunque la soccombenza e si liquidano, in dispositivo, per il doppio grado di giudizio, tenendo anche conto sia dei motivi che delle richieste formulate con i motivi di appello e della condotta processuale delle parti appellate.
In base al principio della soccombenza vanno poste a carico dell'appellato le spese occorse per la redazione delle consulenze tecniche di ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Carinola
n. 1500/2022, rigetta la domanda proposta da CP_1
• condanna la parte appellata al pagamento delle spese processuali che CP_1 liquida: a) per il primo grado in euro 1.046,00, per onorari, oltre Iva e Cpa;
b) per il secondo grado in euro 1.700,00 per onorari, oltre Iva e Cpa ed euro 382,50 per spese sostenute per il pagamento del contributo unificato;
• pone a carico dell'appellato le spese occorse per la redazione delle CP_1 consulenze tecniche di ufficio redatte nel primo grado di giudizio.
Così deciso, Santa Maria Capua Vetere, in data 18.12.2025
Il giudice
dott.ssa Renata Russo
PRIMA SEZIONE CIVILE
r.g. n. 7911 /2022
All'udienza non partecipata di cui all'art. 127 ter c.p.c. tenutasi in data 18/12/2025 ; tenuto conto che con decreto dell'11.11.2024 le parti erano state invitate al deposito di note di trattazione scritta;
in particolare, stante la modalità decisoria di cui all'art. 281-sexies c.p.c., le parti venivano invitate alla discussione mediante scambio di note di trattazione scritta;
Il Giudice, lette le note depositate che si intendono sinteticamente riportate nel presente verbale;
si ritira in Camera di Consiglio riservando all'esito la lettura della sentenza di seguito riportata per esteso, che si intende pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale.
Il Giudice
Dott.ssa Renata Russo
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Renata Russo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7911/2022 R.G., avente ad oggetto:appello - lesioni personali, vertente
TRA
in persona del suo legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa, giusta procura versata in atti, dall'Avv.to Sergio Mastroianni ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Caserta, alla Via Giotto, n. 28; - Appellante -
E
(C.F. ) tutti rapp.ti e difesi, nel corso del giudizio di CP_1 CodiceFiscale_1 primo grado dagli avvocati Emilia Pagano e Gianluca Iannucci ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in Caserta, alla Via dei Brignola, n. 7 - Appellato -
Nonché
(C.F. ), con sede in Cellole (CE), alla Via Fontana Vecchia, snc, rimasto CP_2 P.IVA_1 contumace nel giudizio di primo grado;
- Appellato contumace -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/10/2006, n.
22409) ed al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso art. 45, comma 17 legge
18.6.2009, n. 69.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di che, sebbene regolarmente citata, non CP_2 si è costituita nel presente grado di giudizio.
2. Con atto di appello, regolarmente notificato, la adiva il Tribunale Parte_1 di Santa Maria Capua Vetere per veder riformata la sentenza n. 1500/2022 del Giudice di Pace di
Carinola che aveva accolto la domanda dell'attore condannando la compagnia assicuratrice CP_1
e in solido tra loro, al risarcimento dei danni patiti a seguito dell'evento occorso in data CP_2
03/11/2020, in Cellole (CE) e, precisamente, sulla S.P. 291. A fondamento dell'appello, la lamentava l'illegittimità dell'impugnata Parte_1 sentenza per la carenza di prova sull'an debeatur a causa dell'inattendibilità dell'unico teste escusso e per la mancata valutazione, da parte del Giudice di primo grado, di circostanze rilevanti quali il fatto che, come risultante dall'estratto Ivass, l'attore fosse stato coinvolto in altri tre sinistri con lesioni, che non avesse fatto periziare il proprio mezzo e che le parti coinvolte nel sinistro si conoscessero come risultava dalle pagine Facebook prodotte in atti;
lamentava, inoltre, l'esorbitante quantificazione del danno, contestando le risultanze sia della ctutecnica che di quella medica, effettuate in primo grado.
Formulava, inoltre, istanza di inibitoria ex art. 351 c.p.c., avendo, controparte, provveduto a notificare in forza dell'impugnata sentenza, due atti di precetto dopo la notifica dell'atto di appello;
il
Tribunale sospendeva l'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza.
Si costituiva l'appellato eccependo l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
e contestando ogni motivo di appello formulato da controparte, concludendo affinchè lo stesso fosse dichiarato inammissibile, improcedibile ed infondato sia in fatto che in diritto, con conseguenziale conferma della sentenza n. 1500/2022.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, matura per la decisione, all'udienza del 18.12.2025, sulle conclusioni sostitutive della discussione orale rese nelle note di trattazione scritta depositate, veniva decisa ex art. 281-sexies c.p.c.
Premessa sistematica: il giudizio di primo grado
3. Occorre preliminarmente effettuare una breve ricostruzione della vicenda posta alla base del giudizio di primo grado.
Con atto di citazione regolarmente notificato, l'attore – – riferiva che in data CP_1
3.11.2020, verso le 17.45 circa, in Cellole (CE), alla SP 291, viaggiava a bordo del ciclomotore YAMAHA
Tg. DM 47798, quando, improvvisamente, gli veniva tagliata la strada dall'autovettura BMW Tg. DW
139 JD, di proprietà della che fuoriusciva da una traversa posta sulla destra rispetto al senso CP_2 di marcia percorso dall'attore, senza arrestarsi al segnale di Stop, tagliandogli letteralmente la strada.
A seguito del sinistro, l'attore subiva lesioni personali e riceveva a titolo di acconto per i danni materiali subiti dal proprio veicolo unicamente la somma di € 345,00.
La rimaneva contumace, mentre la si costituiva CP_2 Parte_1 regolarmente chiedendo, preliminarmente, che fosse dichiarata l'improponibilità della domanda per non aver l'attore fornito la documentazione medica richiesta dalla compagnia;
che venisse dichiarata la nullità della citazione per difetto dei requisiti essenziali imposti dalle norme di rito e, nel merito, chiedeva il rigetto delle avverse richieste contestando sia l'an debatur che il quantum debeatur.
Svolte le attività istruttorie, mediante prova testi e consulenza tecnica d'ufficio, sia medico – legale che tecnica, il Giudice di Pace dichiarava la responsabilità del conducente della BMW Tg.
DW139JD nella causazione del sinistro e, per l'effetto, condannava i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di della somma di euro 13.838,64, oltre interessi nella misura legale a CP_1 decorrere dalla sentenza fino al soddisfo;
condannava, altresì, i convenuti al pagamento delle spese di lite, in favore del procuratore antistatario e alle spese di CTU tecnica e medica.
L'appello- Profili Preliminari
4. In via preliminare va rilevato come l'appello sia inquadrato dall'ordinamento come il mezzo ordinario di impugnazione avverso la sentenza di primo grado, diretto, nella sua funzione essenziale, a provocare un riesame della causa nel merito, non limitato necessariamente al controllo di vizi specifici.
La sua principale caratteristica è costituita dal c.d. “effetto devolutivo” (secondo il noto principio del tantum devolutum quantum appellatum) che si realizza nel passaggio della cognizione della causa dal giudice di primo grado al giudice superiore, ancorché nei limiti del gravame o dei gravami proposti dalle parti.
Esso integra dunque un nuovo esame della causa, sia pur nei limiti dei motivi proposti da parte appellante (c.d. effetto devolutivo) e l'ambito della devoluzione dipende dalla volontà della parte, che ha rilievo centrale perché da essa dipende quanto il giudice di appello, con poteri identici a quelli del giudice di primo grado, può decidere.
Questo Giudice, pertanto, esaminerà la causa nel merito, nei limiti dei motivi proposti dalle parti.
4.1. L'appello è ammissibile, attesa la puntuale indicazione dei punti contestati della sentenza.
5. Va evidenziato che la presente decisione è stata adottata applicando il principio della “ragione più liquida”.
A tale riguardo si richiama quanto sostenuto dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni
Unite in una recente pronuncia “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale”
(Cassazione civile sez. un. 08 maggio 2014 n. 9936). Ed ancora, il principio della ragione più liquida, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione
- anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre. (Cassazione civile sez. VI 28 maggio 2014 n. 12002).
6. Ciò posto e passando alla disamina della res controversa, occorre ripercorrere i dati acquisiti nel giudizio di primo grado, analizzare l'istruttoria espletata e la documentazione depositata, al fine di verificare se sia possibile ascrivere in capo al conducente del veicolo BMW la esclusiva responsabilità dell'evento.
6.1. Il Tribunale reputa che l'appello debba essere accolto, nei limiti che di seguito si chiariranno. In punto di prova, va infatti ribadito che, ai sensi dell'art. 2697 c.c. incombe su chi agisce in giudizio l'onere di provare gli elementi costitutivi della domanda, e, dunque, il verificarsi del fatto storico narrato (l'an, ovvero l'effettiva verifica e le modalità di accadimento dell'evento). Inoltre, in capo al danneggiato sussiste conseguentemente anche l'onere di provare la sussistenza di un nesso di causa tra il fatto che assume costitutivo del suo diritto ed il danno effettivamente subito (il quantum), in quanto non solo il danno ma anche la sua eziologia è parte del fatto costitutivo che incombe all'attore di provare
(cfr. ordinanza della Suprema Corte, Sez. III 7 Settembre 2023, n. 26048; l'ordinanza della Suprema
Corte n. 28662 del 3 ottobre 2022; sentenza del Tribunale di Napoli, n. 11102/2023 pubblicata in data
04.12.2023 e sentenza del Giudice di pace di Ariano Irpino n. 492/2023 pubblicata in data 7.11.2023).
Ebbene, calando le coordinate ermeneutiche sopra evidenziate al caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, l'istruttoria espletata in primo grado non ha fornito elementi univoci in ordine alla sussistenza dei fatti costituitivi della domanda.
In particolare, non è emersa prova certa e tranquillizzante in ordine alla dinamica del sinistro e dell'evento dannoso per il quale si invoca il risarcimento;
al contrario, sono emerse forti incongruenze tra la dinamica del sinistro descritto nell'atto di citazione e le lesioni riscontrate in sede di P.S. e in sede di risultanze di entrambe le ctu.
Invero, si consideri che gli attori, nell'atto di citazione, non hanno fornito alcuna specifica ricostruzione delle modalità con cui si sarebbe verificato il sinistro, limitandosi a riferire che l'incidente sarebbe da imputare “pienamente ed esclusivamente al conducente dell'autovettura BMW Tg. DW 139 JD, il quale effettuava, in violazione delle norme di circolazione stradale, una imprudente e pericolosa manovra causando il sinistro in oggetto”; l'attore nulla riferisce circa le conseguenze dannose dell'altrui condotta: non si comprende se vi sia stato urto tra i veicoli e se, a seguito dell'asserito sinistro, vi sia stata la caduta a terra o meno dell'attore; inoltre, dal verbale del P.S. e dalla relazione tecnica d'ufficio è risultato che l'istante riportava lesioni sul solo lato destro del corpo;
tuttavia, proprio le lesioni patite, unitamente ad ulteriori elementi che, di seguito, si evidenzieranno, tendono ad escludere, che il sinistro si sia svolto, qualora effettivamente accaduto, secondo le modalità indicate dall'attore: dopo l'urto, infatti, sul luogo del sinistro non interveniva né autorità di polizia che potesse rilevare il sinistro né personale sanitario, nonostante il soggetto lamentasse dolori;
questi riferisce di essersi recato, per le prime cure, presso il nosocomio di Formia (LT), a distanza di oltre 25 Km dal luogo del sinistro, avvenuto nel comune di
Cellole, ove risultava essere residente;
non si comprende, dunque, le ragioni per le quali l'attore si recò in un luogo considerevolmente lontano rispetto al luogo di residenza;
il soggetto coinvolto nel sinistro risulta essere soggetto plurisinistrato, circostanza che – se di per sé sola non escluderebbe la risarcibilità del danno - unitamente agli ulteriori elementi emersi durante la fase istruttoria, depongono per la fumosità e il dubbio sugli accadimenti per come denunciati dagli appellati.
6.2 Quanto alla testimonianza resa nel corso del giudizio di primo grado, va evidenziato come la stessa, sebbene particolareggiata, risulti sostanzialmente del tutto generica e sommaria. Infatti, il teste , escusso all'udienza del 16.03.2022, non ha Testimone_1 fornito indicazioni precise circa le modalità del sinistro, limitandosi a dichiarare che “…il conducente effettuava una brusca sterzata per evitare l'impatto, rovinando a terra” , senza specificare su quale lato cadde;
inoltre, dichiarava che il motociclo avesse “…a bordo una ragazza dall'apparente età di trent'anni…” circostanza, questa, mai evidenziata dall'attore; rispetto alla dinamica del sinistro, dunque, il teste ha genericamente riferito quanto già riportato negli atti introduttivi, senza addurre alcun elemento specificativo ulteriore;
inoltre, proprio con riferimento alla dinamica del sinistro appare altamente improbabile che un soggetto che veda arrivare dalla propria destra un ostacolo, freni e tenti di evitarlo dirigendosi proprio verso il punto da cui proviene il mezzo.
6.3 Con riferimento, ancora, alle risultanze della CTU tecnica, occorre preliminarmente evidenziare come la stessa fosse stata redatta sulla scorta della documentazione fotografica prodotta dall'attore, non essendo lo stesso ispezionabile in quanto alienato a tezi;
nella stessa si legge che il ciclomotore subisse “danni di natura radente provocati dal contatto abrasivo con il manto stradale” (Cfr. pag.
3 CTU a firma di ); , tuttavia, non si è in grado di comprendere come si possa ritenere Parte_2 tale la dinamica del sinistro, visto che sia l'attore che il teste escusso in tal senso nulla esponevano , limitandosi a riferire di una caduta e non raccontando alcun scarrocciamento del mezzo con il manto stradale.
6.4 In definitiva, il quadro emergente dall'istruttoria risulta estremamente contraddittorio e fumoso e, in conclusione, le argomentazioni del giudice di primo grado non sono condivisibili, in quanto non è stata fornita alcuna prova certa e tranquillizzante in grado di comprovare l'evento dedotto in citazione, anche in considerazione del fatto che sul luogo del sinistro non interveniva l'Autorità, il 118, né l'attore ha prodotto documentazione fotografica rappresentativa dello stato dei luoghi, anche immediatamente successiva al sinistro.
Invero, la mancanza di prova adeguata in merito alla dinamica del sinistro, l'inattendibilità della ricostruzione resa dal testimone, l'assenza di documentazione idonea, conducono ad un fumoso ed incerto quadro probatorio.
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, dall'esame complessivo del materiale istruttorio disponibile, non può dirsi raggiunta una prova piena e convincente circa i fatti posti a fondamento della domanda attorea, in particolare in relazione alla prova del nesso di causalità secondo la dinamica descritta in citazione, attesa la genericità delle affermazioni del testimone escusso e i restanti lacunosi elementi probatori offerti.
Non può dunque dirsi assolto l'onere probatorio gravante sull'attore in ordine al nesso di causalità tra l'evento e il danno conseguenza, dovendo quindi riformarsi la sentenza di primo grado.
7. Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (Cass. civ., Sez. III, 04/06/2007, n. 12963). Le spese seguono dunque la soccombenza e si liquidano, in dispositivo, per il doppio grado di giudizio, tenendo anche conto sia dei motivi che delle richieste formulate con i motivi di appello e della condotta processuale delle parti appellate.
In base al principio della soccombenza vanno poste a carico dell'appellato le spese occorse per la redazione delle consulenze tecniche di ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Carinola
n. 1500/2022, rigetta la domanda proposta da CP_1
• condanna la parte appellata al pagamento delle spese processuali che CP_1 liquida: a) per il primo grado in euro 1.046,00, per onorari, oltre Iva e Cpa;
b) per il secondo grado in euro 1.700,00 per onorari, oltre Iva e Cpa ed euro 382,50 per spese sostenute per il pagamento del contributo unificato;
• pone a carico dell'appellato le spese occorse per la redazione delle CP_1 consulenze tecniche di ufficio redatte nel primo grado di giudizio.
Così deciso, Santa Maria Capua Vetere, in data 18.12.2025
Il giudice
dott.ssa Renata Russo