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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado L'Aquila, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di L'Aquila |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 60/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
SANTINI SILVANO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 60/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scanno - Viale Degli Alpini 67038 Scanno AQ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Andreani Tributi Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 554 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 553 TASI 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 49/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Preso atto della cessata materia del contendere chiede la condanna alle spese.
Resistente: Preso atto della cessata materia del contendere chiede la compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sig. Ricorrente_1 , ha proposto ricorso avverso gli avvisi di accertamento n. 554 del 7.10.20204, notificato in data 30.11.2024, emesso da Andreani Tributi S.r.l. per omesso/parziale/tardivo pagamento IMU
2019 per complessivi Euro 967,00 (doc. 2); n. 553 del 7.10.20204, notificato in data 30.11.2024, emesso da
Andreani Tributi S.r.l. per omesso/parziale/tardivo pagamento TASI 2019 per complessivi Euro 38,00.
In data 30.10.2024 Andreani Tributi S.r.l. ha notificato al Sig. Ricorrente_1 gli avvisi di accertamento di cui sopra, rispettivamente per omesso/parziale/tardivo pagamento dell'imposta IMU e TASI 2019 (cfr. docc. 2 e 3 già indicati). Con istanze in autotutela del 3.12.2024 il Sig. Ricorrente_1 ha richiesto l'annullamento dei summenzionati avvisi di accertamento.
Con successivo ricorso il contribuente ha impugnato i suddetti avvisi, sostenedo il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento, citando sentenza di merito della C.G.T. Di L'Aquila.
Inoltre, in diritto, ha sostenuto che vi è stato un errore sul presupposto dell' imposta , commesso dal Comune di di Scanno e per esso dalla Adriani Tributi S.r.l. in quanto l'imposta in questione sarebbe stata versata nell'anno 2029 dell'importo complessivo di €. 750,00 a titolo di IMU usufruendo delle stesse agevolazione previste per gli anni 2013, 2014, 2015 non contestate dall'ente che consentivano l'applicazione dell'aliquota agevolata dello 0,46% in caso di cessione in uso gratuito a pareti in linea retta dell'abitazione in proprietà,
l'importo di €. 250,00 a titolo TASI nella giusta misura del 90% dell'ammontare complessivo del tributo.
Nel costituirsi in giudizio l'Andreani Tributi S.r.l., con sede legale in Corridonia (MC), Via del Lavoro n. 139, in persona del suo legale rappresentante p.t. Sig. Nominativo_1 , quale Concessionario per l'accertamento delle imposte per il Comune di Scanno (AQ), ha sostenuto, che l'avviso in questione risulta correttamente motivati in ogni sua parte, e come tale, quindi, perfettamente idoneo a permette alla contribuente di comprendere l'iter logico e giuridico adottato in sede di accertamento. Inoltre, ha rileva che, in tema d'imposta comunale sugli immobili, il D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 53, conv. nella L. n. 248 del 2006, ha fatto salvo l'obbligo di denunciare le variazioni soggettive ed oggettive incidenti sulla determinazione dell'imposta degli immobili già dichiarati e comportanti riduzioni d'imposta, non conoscibili per via ufficiosa dal Comune, con conseguente esonero dell'ente impositore dall'onere di accertamento degli eventi che giovino al contribuente, al quale, in assenza della denuncia, non surrogabile da eventuali forme di pubblicità, non può essere riconosciuto alcun beneficio, sostenendo che la giurisprudenza, sulla base ha affermato il principio di diritto per il quale è onere del contribuente denunciare tempestivamente le variazioni che incidono sull'ammontare dell'imposta, con conseguente legittima della previsione regolamentare che subordini la possibilità di pagare in misura ridotta l'IMU (TASI) su un immobile, perchè concesso dal proprietario in uso gratuito, alla previa comunicazione di una richiesta di variazione concernente siffatta circostanza. e nel caso di specie controparte non ha presentato alcuna dichiarazione/comunicazione all'Ufficio Tributi per l'annualità in questione (2018).
Nel corso del giudizio le due parti in giudizio hanno depositato in atti delle proprie memorie specificando che
“ In data 23.12.2025 Andreani Tributi S.r.l. ha notificato a controparte appositi provvedimenti di annullamento degli avvisi di accertamento IMU 2019 n. 554 e TASI 2019 n. 553.
In data 07.01.2026 il ricorrente ha prodotto memorie Corte di Giustizia Tributaria adita chiedendo, con l'annullamento da parte del Comune dell'avviso di accertamento di voler condannare, in via solidale, il Comune di Scanno e l'Andreani Tributi S.r.l. alla rifusione delle spese di lite, da liquidarsi in via equitativa. avendo parte ricorrente sostenuto le spese per contestare l'illegittimità dell'atto e per produrre il ricorso, con successive memorie, sostenendo anche l'anticipazione del contributo unificato per il tributo contestato (€.30).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva l'adito Giudice monocratico che nel corso del giudizio le costituite parti hanno depositato in giudizio delle proprie memorie comunicando che “ In data 23.12.2025 Andreani Tributi S.r.l. ha notificato a controparte appositi provvedimenti di annullamento degli avvisi di accertamento IMU 2019 n. 554 e TASI 2019 n. 553.
Per tale motivo, hanno chiesto che venga dichiarata l'estinzione del presente giudizio per cessata materia del contendere.
Stante tale fatto, a seguito di annullamento dei suddetti Accertamenti, va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materie del contendere.
Ritenuti giusti motivi , la Società Tributi Srl e il Comune di Scanno vanno condannati in via solidale al pagamento in solido delle spese di lite in favore del ricorrente, che vengono liquidate in complessivi €.
694,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'Aquila, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, cotrariis reiectis, così decide:
-dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
-condannata in via solidale la società Andreani Tributi Srl ed il Comune di Scanno al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che vengono liquidate in complessivi €. 694,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
L'Aquila li, 27.01.2026 Il Giudice monocratico
VA TI
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
SANTINI SILVANO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 60/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scanno - Viale Degli Alpini 67038 Scanno AQ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Andreani Tributi Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 554 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 553 TASI 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 49/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Preso atto della cessata materia del contendere chiede la condanna alle spese.
Resistente: Preso atto della cessata materia del contendere chiede la compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sig. Ricorrente_1 , ha proposto ricorso avverso gli avvisi di accertamento n. 554 del 7.10.20204, notificato in data 30.11.2024, emesso da Andreani Tributi S.r.l. per omesso/parziale/tardivo pagamento IMU
2019 per complessivi Euro 967,00 (doc. 2); n. 553 del 7.10.20204, notificato in data 30.11.2024, emesso da
Andreani Tributi S.r.l. per omesso/parziale/tardivo pagamento TASI 2019 per complessivi Euro 38,00.
In data 30.10.2024 Andreani Tributi S.r.l. ha notificato al Sig. Ricorrente_1 gli avvisi di accertamento di cui sopra, rispettivamente per omesso/parziale/tardivo pagamento dell'imposta IMU e TASI 2019 (cfr. docc. 2 e 3 già indicati). Con istanze in autotutela del 3.12.2024 il Sig. Ricorrente_1 ha richiesto l'annullamento dei summenzionati avvisi di accertamento.
Con successivo ricorso il contribuente ha impugnato i suddetti avvisi, sostenedo il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento, citando sentenza di merito della C.G.T. Di L'Aquila.
Inoltre, in diritto, ha sostenuto che vi è stato un errore sul presupposto dell' imposta , commesso dal Comune di di Scanno e per esso dalla Adriani Tributi S.r.l. in quanto l'imposta in questione sarebbe stata versata nell'anno 2029 dell'importo complessivo di €. 750,00 a titolo di IMU usufruendo delle stesse agevolazione previste per gli anni 2013, 2014, 2015 non contestate dall'ente che consentivano l'applicazione dell'aliquota agevolata dello 0,46% in caso di cessione in uso gratuito a pareti in linea retta dell'abitazione in proprietà,
l'importo di €. 250,00 a titolo TASI nella giusta misura del 90% dell'ammontare complessivo del tributo.
Nel costituirsi in giudizio l'Andreani Tributi S.r.l., con sede legale in Corridonia (MC), Via del Lavoro n. 139, in persona del suo legale rappresentante p.t. Sig. Nominativo_1 , quale Concessionario per l'accertamento delle imposte per il Comune di Scanno (AQ), ha sostenuto, che l'avviso in questione risulta correttamente motivati in ogni sua parte, e come tale, quindi, perfettamente idoneo a permette alla contribuente di comprendere l'iter logico e giuridico adottato in sede di accertamento. Inoltre, ha rileva che, in tema d'imposta comunale sugli immobili, il D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 53, conv. nella L. n. 248 del 2006, ha fatto salvo l'obbligo di denunciare le variazioni soggettive ed oggettive incidenti sulla determinazione dell'imposta degli immobili già dichiarati e comportanti riduzioni d'imposta, non conoscibili per via ufficiosa dal Comune, con conseguente esonero dell'ente impositore dall'onere di accertamento degli eventi che giovino al contribuente, al quale, in assenza della denuncia, non surrogabile da eventuali forme di pubblicità, non può essere riconosciuto alcun beneficio, sostenendo che la giurisprudenza, sulla base ha affermato il principio di diritto per il quale è onere del contribuente denunciare tempestivamente le variazioni che incidono sull'ammontare dell'imposta, con conseguente legittima della previsione regolamentare che subordini la possibilità di pagare in misura ridotta l'IMU (TASI) su un immobile, perchè concesso dal proprietario in uso gratuito, alla previa comunicazione di una richiesta di variazione concernente siffatta circostanza. e nel caso di specie controparte non ha presentato alcuna dichiarazione/comunicazione all'Ufficio Tributi per l'annualità in questione (2018).
Nel corso del giudizio le due parti in giudizio hanno depositato in atti delle proprie memorie specificando che
“ In data 23.12.2025 Andreani Tributi S.r.l. ha notificato a controparte appositi provvedimenti di annullamento degli avvisi di accertamento IMU 2019 n. 554 e TASI 2019 n. 553.
In data 07.01.2026 il ricorrente ha prodotto memorie Corte di Giustizia Tributaria adita chiedendo, con l'annullamento da parte del Comune dell'avviso di accertamento di voler condannare, in via solidale, il Comune di Scanno e l'Andreani Tributi S.r.l. alla rifusione delle spese di lite, da liquidarsi in via equitativa. avendo parte ricorrente sostenuto le spese per contestare l'illegittimità dell'atto e per produrre il ricorso, con successive memorie, sostenendo anche l'anticipazione del contributo unificato per il tributo contestato (€.30).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva l'adito Giudice monocratico che nel corso del giudizio le costituite parti hanno depositato in giudizio delle proprie memorie comunicando che “ In data 23.12.2025 Andreani Tributi S.r.l. ha notificato a controparte appositi provvedimenti di annullamento degli avvisi di accertamento IMU 2019 n. 554 e TASI 2019 n. 553.
Per tale motivo, hanno chiesto che venga dichiarata l'estinzione del presente giudizio per cessata materia del contendere.
Stante tale fatto, a seguito di annullamento dei suddetti Accertamenti, va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materie del contendere.
Ritenuti giusti motivi , la Società Tributi Srl e il Comune di Scanno vanno condannati in via solidale al pagamento in solido delle spese di lite in favore del ricorrente, che vengono liquidate in complessivi €.
694,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'Aquila, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, cotrariis reiectis, così decide:
-dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
-condannata in via solidale la società Andreani Tributi Srl ed il Comune di Scanno al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che vengono liquidate in complessivi €. 694,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
L'Aquila li, 27.01.2026 Il Giudice monocratico
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