Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 22 dicembre 1998 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 22 dicembre 1998 |
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
FATTI DI CAUSA 1. Rosaria O. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi degli artt. 2 e 4 della l. 13 aprile 1988, n. 117, chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti al comportamento, asseritamente doloso e/o colposo, di alcuni magistrati del Tribunale e della Corte d'appello di Cagliari, nonché della Corte di cassazione. A sostegno della domanda espose la vicenda processuale che l'aveva riguardata (in primo grado, in secondo grado e davanti alla Corte Suprema) e le ragioni per le quali, a suo dire, erano ravvisabili gli estremi del dolo o della colpa nelle decisioni assunte da quei magistrati, tali da giustificare l'azione …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
- 3. Legge Pinto: equa riparazione, competenza e giurisdizioneAccesso limitatoManuela Rinaldi · https://www.altalex.com/ · 2 aprile 2010
- 4. Magistrato onorario indagato: si applica lo spostamento di competenzaAccesso limitatoGiuseppe Buffone · https://www.altalex.com/ · 20 gennaio 2005
- 5. Competenza territoriale in cause riguardanti magistrati: illegittimità costituzionaleAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 6 giugno 2004
Giurisprudenza • 100
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/06/2018, n. 14842Provvedimento: E 14842-18 T N E REPUBBLICA ITALIANA S E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto STEFANO SCHIRÒ RESPONSABILITÀ - Primo Pres.te f.f. - CIVILE DEI MAGISTRATI. © Presidente Sezione - COMPETENZA PER MA IS TERRITORIO. Ud. 10/04/2018 - BIAGIO VIRGILIO - Presidente Sezione - PU ANDREA SCALDAFERRI - Consigliere - R.G.N. 6157/2017 RAFFAELE FRASCA - Consigliere - Rep. Cear. 14842 MARIA ACIERNO - Consigliere - LUIGI ALESSANDRO SCARANO - Consigliere - с ALBERTO GIUSTI - Consigliere - и П FRANCESCO MARIA CIRILLO Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 6157-2017 proposto da: LO AN, …Leggi di più...
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- 2. Trib. Frosinone, sentenza 12/11/2024, n. 1049Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FROSINONE Il Tribunale di Frosinone, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott. Paolo SORDI Presidente Dott. Andrea PETTERUTI Giudice Dott.ssa Simona DI NICOLA Giudice relatore ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1360 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili dell'Anno 2024, rimessa in decisione all'udienza del 29.10.2024, promossa da , Parte_1 elettivamente domiciliato in Napoli alla Galleria Vanvitelli n. 2, presso lo studio legale dell'Avv. Valentina De Giovanni, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso -parte ricorrente- …Leggi di più...
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- 3. Corte d'Appello Salerno, sentenza 18/12/2024, n. 1101Provvedimento: CORTE DI APPELLO DI SALERNO SECONDA SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati: dr. Vito COLUCCI Presidente dr.ssa Maria Assunta NICCOLI Consigliere relatore dr.ssa Giulia CARLEO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio civile di 2° grado iscritto al n. 865 del ruolo generale dell'anno 2023 TRA Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Forcella in virtù di procura su foglio separato allegato all'atto di appello APPELLANTE E in persona del del Controparte_1 CP_2 Consiglio legale rappr. p.t. 1 rappresentata e difesa ex lege …Leggi di più...
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- 4. Cass. pen., sez. I, sentenza 16/10/2025, n. 33972Provvedimento: SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI DI PERUGIA nei confronti di: GIP TRIBUNALE DI ROMA con l'ordinanza del 20/05/2025 del GIP TRIBUNALE di PERUGIA udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; lette le conclusioni del PG GIUSEPPINA CASELLA che ha chiesto dichiararsi la competenza dell'Autorità giudiziaria di Perugia. RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Perugia - investito della opposizione alla richiesta di archiviazione proposta dalla persona offesa CI VA nel procedimento a carico di numerose persone sottoposte ad indagini per i reati di cui agli artt. 323 e 328 cod. pen. commessi in …Leggi di più...
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- 5. Cass. pen., sez. I, sentenza 23/10/2024, n. 43866Provvedimento: SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: Corte di Appello di Firenze nei confronti di Corte di Appello di Roma con l'ordinanza del 19/12/2023 della Corte di Appello di Firenze; letti gli atti, il provvedimento che ha sollevato il conflitto e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere IC Toriello; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha chiesto dichiararsi la competenza della Corte di Appello di Roma. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza dell'i giugno 2021, la Corte di Appello di Roma - dinanzi alla quale si discutevano gli appelli, presentati dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma e da IC …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. 1. L' articolo 11 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 11 (Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati).
- 1. I procedimenti in cui un magistrato assume la qualita' di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d'appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni o le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello determinato dalla legge.
2. Se nel distretto determinato ai sensi del comma 1 il magistrato stesso e' venuto ad esercitare le proprie funzioni in un momento successivo a quello del fatto, e' competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto di corte d'appello determinato ai sensi del medesimo comma 1.
3. I procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato assume la qualita' di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato sono di competenza del medesimo giudice individuato a norma del comma 1".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Art. 2. 1. Dopo l' articolo 11 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
"Art. 11-bis (Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati della Direzione nazionale antimafia). - 1. I procedimenti in cui assume la qualita' di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato un magistrato addetto alla Direzione nazionale antimafia di cui all'articolo 76- bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e successive modificazioni, sono di competenza del giudice determinato ai sensi dell'articolo 11". - Art. 3. 1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 13 aprile 1988, n. 117 , e' sostituito dal seguente:
" 1. L'azione di risarcimento del danno contro lo Stato deve essere esercitata nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Competente e' il tribunale del capoluogo del distretto della corte d'appello, da determinarsi a norma dell' articolo 11 del codice di procedura penale e dell'articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 ".
Nota all'art. 3:
- Il testo vigente dell' art. 4 della legge 13 aprile 1988, n. 117 , recante: "Risarcimento di danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita' civile dei magistrati", come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 4 (Competenza e termini). - 1. L'azione di risarcimento del danno contro lo Stato deve essere esercitata nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Competente e' il tribunale del capoluogo deldistretto della corte d'appello, da determinarsi a norma dell' art. 11 del codice di procedura penale e dell'art. 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 .
2. L'azione di risarcimento del danno contro lo Stato puo' essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari, e comunque quando non siano piu' possibili la modifica o la revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando sia esaurito il grado del procedimento nell'ambito del quale si e' verificato il fatto che ha cagionato il danno. La domanda deve essere proposta a pena di decadenza entro due anni che decorrono dal momento in cui l'azione e' esperibile.
3. L'azione puo' essere esercitata decorsi tre anni dalla data del fatto che ha cagionato il danno se in tal termine non si e' concluso il grado del procedimento nell'ambito del quale il fatto stesso si e' verificato.
4. Nei casi previsti dall'art. 3 l'azione deve essere promossa entro due anni dalla scadenza del termine entro il quale il magistrato avrebbe dovuto provvedere sull'istanza.
5. In nessun caso il termine decorre nei confronti della parte che, a causa del segreto istruttorio non abbia avuto conoscenza del fatto".