Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 22 dicembre 1998 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 22 dicembre 1998 |
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Giurisprudenza • 100
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/06/2018, n. 14842Provvedimento: E 14842-18 T N E REPUBBLICA ITALIANA S E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto STEFANO SCHIRÒ RESPONSABILITÀ - Primo Pres.te f.f. - CIVILE DEI MAGISTRATI. © Presidente Sezione - COMPETENZA PER MA IS TERRITORIO. Ud. 10/04/2018 - BIAGIO VIRGILIO - Presidente Sezione - PU ANDREA SCALDAFERRI - Consigliere - R.G.N. 6157/2017 RAFFAELE FRASCA - Consigliere - Rep. Cear. 14842 MARIA ACIERNO - Consigliere - LUIGI ALESSANDRO SCARANO - Consigliere - с ALBERTO GIUSTI - Consigliere - и П FRANCESCO MARIA CIRILLO Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 6157-2017 proposto da: LO AN, …Leggi di più...
- competenza territoriale·
- foro di cui all'art. 25 c.p.c·
- condizioni·
- magistrati della s.c·
- magistrati·
- responsabilita' civile·
- magistrati e funzionari giudiziari
Versioni del testo
- Art. 1. 1. L' articolo 11 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 11 (Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati).
- 1. I procedimenti in cui un magistrato assume la qualita' di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d'appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni o le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello determinato dalla legge.
2. Se nel distretto determinato ai sensi del comma 1 il magistrato stesso e' venuto ad esercitare le proprie funzioni in un momento successivo a quello del fatto, e' competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto di corte d'appello determinato ai sensi del medesimo comma 1.
3. I procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato assume la qualita' di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato sono di competenza del medesimo giudice individuato a norma del comma 1".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Art. 2. 1. Dopo l' articolo 11 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
"Art. 11-bis (Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati della Direzione nazionale antimafia). - 1. I procedimenti in cui assume la qualita' di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato un magistrato addetto alla Direzione nazionale antimafia di cui all'articolo 76- bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e successive modificazioni, sono di competenza del giudice determinato ai sensi dell'articolo 11". - Art. 3. 1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 13 aprile 1988, n. 117 , e' sostituito dal seguente:
" 1. L'azione di risarcimento del danno contro lo Stato deve essere esercitata nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Competente e' il tribunale del capoluogo del distretto della corte d'appello, da determinarsi a norma dell' articolo 11 del codice di procedura penale e dell'articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 ".
Nota all'art. 3:
- Il testo vigente dell' art. 4 della legge 13 aprile 1988, n. 117 , recante: "Risarcimento di danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita' civile dei magistrati", come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 4 (Competenza e termini). - 1. L'azione di risarcimento del danno contro lo Stato deve essere esercitata nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Competente e' il tribunale del capoluogo deldistretto della corte d'appello, da determinarsi a norma dell' art. 11 del codice di procedura penale e dell'art. 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 .
2. L'azione di risarcimento del danno contro lo Stato puo' essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari, e comunque quando non siano piu' possibili la modifica o la revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando sia esaurito il grado del procedimento nell'ambito del quale si e' verificato il fatto che ha cagionato il danno. La domanda deve essere proposta a pena di decadenza entro due anni che decorrono dal momento in cui l'azione e' esperibile.
3. L'azione puo' essere esercitata decorsi tre anni dalla data del fatto che ha cagionato il danno se in tal termine non si e' concluso il grado del procedimento nell'ambito del quale il fatto stesso si e' verificato.
4. Nei casi previsti dall'art. 3 l'azione deve essere promossa entro due anni dalla scadenza del termine entro il quale il magistrato avrebbe dovuto provvedere sull'istanza.
5. In nessun caso il termine decorre nei confronti della parte che, a causa del segreto istruttorio non abbia avuto conoscenza del fatto".