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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 27/08/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito dello scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 10.07.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 10.07.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1449/2024 R.G.Lav. TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dagl i, ER, CI giusta procura posta allegata al ricorso introduttivo telematico, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Monreale (PA) via Roma 48, con indicazione degli indirizzi di posta elettronica per ricevere le comunicazioni Email_1 Email_2
Email_3 Email_4
RICORRENTE
[...]
Controparte_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentato e difeso dal funzionario delegato ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.;
RESISTENTE
OGGETTO: indennità sostitutiva ferie non godute.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo e contenuto degli atti. Il ricorrente allega di avere maturato giorni di ferie e festività soppressi non fruiti durante gli anni scolastici in cui era stato assunto con contratto a termine sino al 30 giugno;
sostiene che non potevano considerarsi fruite le ferie nei giorni di sospensione delle attività didattiche per i quali non vi era stata richiesta del lavoratore e autorizzazione del dirigente scolastico, precisando che il datore di lavoro non lo aveva invitato a fruire delle ferie con espresso avviso che il mancato godimento ne avrebbe comportato la perdita. Evidenzia a tale proposito che
1 nei periodi di sospensione il docente era rimasto a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento di attività che non necessitavano della presenza a scuola. Invoca l'art. 13 e 19 CCNL 2006-2018, nonché l'art. 1 commi 54 e 55 legge 228/2012, evidenziando che la differenza tra ferie da fruire obbligatoriamente nei periodi di sospensione e ferie da fruire facoltativamente nei periodi di svolgimento delle lezioni riguardava soltanto la possibilità del dirigente di negare o meno il congedo richiesto dal lavoratore. Sostiene che una diversa interpretazione sarebbe in contrasto con la normativa europea e le pronunce della CGUE. Invoca a sostegno di quanto preteso le sentenze rese sul tema dalla Corte di Cassazione, sostenendo che gli stessi principi si applicano, altresì, alle festività soppresse per le quali chiede ugualmente il pagamento dell'indennità sostitutiva. Costituendosi in giudizio, il eccepisce la prescrizione delle _1 somme richieste e sostiene che de conto dei giorni di sospensione dell'attività didattica in cui il lavoratore, non avendo dimostrato di avere prestato attività lavorativa, era da considerarsi in congedo ordinario;
evidenzia, altresì, che nessuna indennità spetta per le festività soppresse, essendo diversa la disciplina e i principi per esse vigenti. All'esito della costituzione di controparte, il ricorrente modificava i conteggi depositati in atti, tenendo conto dei giorni di ferie maturati indicati dal . _1
, non necessitando di istruttoria, veniva discussa con scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Ricostruzione della normativa vigente. Ritiene questo giudice che il ricorso possa essere solo in parte accolto per le ragioni già esposte in altre pronunce di merito (Tribunale di Torino n. 2004/2025, Tribunale di Milano n. 2704/2025) che hanno distinto i periodi di sospensione compresi tra l'inizio della scuola e la fine delle lezioni e quello che va dalla fine delle lezioni al 30 giugno, data di cessazione delle attività didattiche. È preliminarmente necessario ricostruire la normativa vigente in materia con riferimento agli anni indicati in ricorso. Va premesso che nella disciplina vigente sino all'anno scolastico 2012/2013 vi era un trattamento differenziato sulle ferie per i docenti di ruolo e per il personale a tempo determinato. In particolare, per i docenti di ruolo l'art. 13 del CCNL 2006/2009 al comma 9 sanciva che “Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti”. Per il personale a termine l'art. 19 comma 2 stabiliva che “La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il
2 personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”. Nella vigenza, dunque, di tali disposizioni, il personale a termine non era obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione e, ove non avesse richiesto di goderne in tali periodi, poteva accedere alla cessazione del rapporto al pagamento dell'indennità sostitutiva. La legge n. 228/2012 ai commi 54, 55, 56 dell'art. 1 modifica tale impianto, omogeneizzando il trattamento delle ferie delle due categorie di docenti. In particolare, il comma 54 prevede che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”. La Corte di Cassazione, occupandosi di diritto intertemporale, ha valorizzato il comma 56 dell'art. 1 citato, laddove sancisce che le disposizioni dei commi precedenti non sono derogabili dai contratti collettivi e che dal 1.9.2013 sono disapplicate le disposizioni previgenti ove incompatibili, giungendo alla conclusione che la nuova disciplina entrata in vigore il 1 gennaio 2013 si applica a decorrere dall'a.s. 2013/2014 (Cass. 14268/2022 con orientamenti ribadito da Cass. 13440/2024, 13447/2024 e 15415/2024): ne deriva che da tale annualità l'art. 19 CCNL 2006/2009, invocato anche in ricorso, non può più trovare applicazione, sicché nella presente controversia che riguarda tutte annualità successiva all'a.s. 2013/2014 non possono trovare applicazione neppure i principi che la Suprema Corte ha elaborato con riferimento a fattispecie cui la clausola contrattuale era applicabile, affermando che “il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola— come fissati dal calendario regionale— dovendo intendersi in questo senso la locuzione «periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico». Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.” (Cass. 14268/2022). Si ritiene, pertanto, che il ricorso sia infondato nella parte in cui invoca la disciplina prevista dall'art. 19 CCNL 2006/2009 con riferimento ad anni scolastici successivi al 2013/2014.
3. Il nodo centrale del contrasto tra le parti in causa e l'interpretazione delle norme applicabili al caso di specie. Le parti in causa, pur concordando sui principi generali vigenti in materia di fruizione delle ferie e spettanza dell'indennità sostitutiva, sono in disaccordo sulla questione relativa alla fruizione o meno delle ferie da parte del ricorrente nei periodi di sospensione delle lezioni come
3 previste dai calendari regionali e nel periodo successivo alla fine delle lezioni fino al termine delle attività didattiche il 30 giugno. Sostiene, infatti, il ricorrente di non poter essere considerato in ferie in detti periodi in quanto non aveva presentato alcuna domanda né ottenuto specifica autorizzazione;
al contrario, il , valorizzando la circostanza che nessuna prestazione era _1 stata chiesta nte nei suddetti periodi, se non nei giorni in cui si erano tenute attività come collegi docenti, scrutini, attività di esame, ritiene di avere garantito il riposo prescritto dalla normativa anche in maniera superiore a quanto spettante, sicché nessuna pretesa ulteriore poteva essere vantata. Concordando con quanto argomentato dalle pronunce del Tribunale di Milano e del Tribunale di Torino in fattispecie analoghe, anche questo giudice ritiene che debbano tenersi distinti i periodi di chiusura della scuola previsti dai calendari scolastici regionali e il periodo che va dalla fine delle lezioni al 30 giugno, data di cessazione delle attività didattiche. Occorre preliminarmente ribadire che, come chiarito dalla Suprema Corte nelle pronunce sopra riportate, l'espressione contenuta all'art. 1 comma 54 “giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali” va riferita ai giorni di sospensione delle lezioni collocati tra la data di inizio e la data di termine delle lezioni individuati dalla Giunta Regionale, solitamente coincidenti con le festività natalizie, i giorni di carnevale, i giorni in prossimità della Pasqua ed eventuali ulteriori ponti. Orbene, l'art. 1 comma 54 a partire dall'a.s. 2013/2014 destina i suddetti giorni di sospensione delle lezioni al godimento delle ferie del personale docente, utilizzando l'indicativo presente “fruisce” che non lascia spazio ad alcuna scelta o discrezionalità nella sua attuazione, discostandosi dalla precedente disciplina contenuta nell'art. 19 CCNL 2006/2009, che escludeva per il persone precario l'obbligo di fruire delle ferie in questi periodi, rimettendo ad una sua scelta, da manifestarsi con apposita richiesta, tale possibilità e prevedendo in mancanza il diritto all'indennità sostitutiva. Da tale interpretazione della normativa vigente il Tribunale di Torino trae la conclusione, condivisa da questo Giudice, che “il regime delle ferie applicabile ratione temporis al caso di specie contiene la specifica destinazione a ferie dei giorni di sospensione delle lezioni individuati dal calendario scolastico regionale tra il primo e l'ultimo giorno delle lezioni e ciò è di per sé sufficiente ad esonerare i docenti dall'obbligo di svolgere la prestazione lavorativa ed autorizza i dirigenti a considerarli in ferie senza necessità che venga presentata apposita richiesta”. Diversa disciplina si ritiene, al contrario, applicabile ai giorni che vanno dal termine delle lezioni al 30 giugno, termine delle attività didattiche;
tali giorni non sono automaticamente destinati alla fruizione delle ferie dal legislatore, ma, al contrario, diversi provvedimenti ministeriali sanciscono che in tali periodi il docenre deve tenersi a disposizione della scuola soprattutto nel periodo di svolgimento degli esami per eventuali sostituzioni. Ne deriva che con riferimento a tale lasso temporale risultano pienamente validi i principi sanciti dalla Suprema Corte, laddove afferma che il dirigente
4 scolastico “è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro” (Cass. 14268/2022, così riportata in ricorso). Non avendo il fornito prova alcuna né della richiesta di _1 fruizione di ferie da ocente per il periodo suddetto, né dell'invito specifico a fruire delle ferie maturate con avviso di possibile perdita di esse, il ricorrente non potrà considerarsi in ferie nel periodo tra la chiusura della scuola e il 30 giugno. Al riguardo, risultano insufficienti le circolari prodotte in atti da parte del convenuto (doc. 25 fascicolo resistente). In particolare, la circolare _1 el 9.6.2023 con riferimento all'anno scolastico 2022/2023 risulta rivolta al personale a tempo indeterminato e al personale a tempo determinato con contratto sino al 31 agosto 2023, sicché non interessava di certo all'odierno ricorrente assunto sino al 30 giugno 2023. Le circolari n. 59 del 21 dicembre 2023 e n. 105 del 28.6.2024 emesse durante l'anno scolastico 2023/2024 sono parimenti insufficienti in quanto la prima, pur sollecitando la fruizione delle ferie, non avvisa che in mancanza i giorni di riposo verranno perduti senza possibilità di monetizzazione, mentre la seconda, che conteneva tale avviso, risulta redatta il 28 giugno 2024 (e dunque spedita in data pari o successiva), allorquando per il ricorrente, che terminava il proprio servizio il 30 giugno 2024, non sarebbe stato possibile chiedere ed ottenere l'autorizzazione alla fruizione di giorni di ferie residui. A tale proposito, si ricorda che il docente svolge anche attività funzionali all'insegnamento che non richiedono la presenza fisica a scuola e che possono essere gestite con significativi margini di autonomia anche spazio-temporale (Cass. 23934/2020), mentre in alcuni periodi è espressamente tenuto ad essere a disposizione, ad esempio per eventuali sostituzioni durante il periodo di svolgimento degli esami di Stato. Pertanto, al di fuori dei periodi che per legge sono destinati alla fruizione delle ferie, il docente è considerato in servizio anche nei periodi di sospensione, perché impegnato in attività diverse dall'insegnamento o comunque a disposizione del datore di lavoro, salvo espressa richiesta di fruizione del congedo ordinario, in quanto è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio (Cass. 28587/2024).
5 Ridotta, dunque, unicamente alle sospensioni previste dai calendari regionali tra il primo e l'ultimo giorno di scuola i periodi in cui i lavoratori del comparto scuola sono posti in ferie per disposto normativo viene superata l'obiezione sollevata dalla Suprema Corte in riferimento a fattispecie che riguardavano il periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno, laddove si afferma che “i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico” (Cass. 28587/2024). Ed infatti, come si evince dai calendari scolastici depositati in atti dal resistente i periodi di sospensione _1 indicati dal calendario regionale sono sempre ampiamente inferiori alle ferie maturate in un anno scolastico, solitamente attestandosi intorno ai 15 giorni.
4. La giurisprudenza invocata da parte ricorrente. Come ben sottolineato dal Tribunale di Torino nella sentenza più volte citata, si ritiene che i principi affermati dalla Suprema Corte nelle sentenze richiamate in ricorso non possano inficiare quanto sinora esposto dovendo tenersi conto che alcune di esse (Cass. 14268/2022, 13440/2024, 13447/2024, 15415/2024, 11968/2025) attengono ad anni scolastici precedenti al 2013/2014 e fanno applicazione del regime normativo previsto dall'art. 19 CCNL 2006/2009 non invocabile ratio temporis al caso di specie, mentre altre (Cass. 16715/2024, 28587/2024), pur attenendo agli anni scolastici successivi, riguardano il periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno, sicché gli obiter dicta in esse contenuti non si ritiene possano portare a conclusioni diverse da quelle sinora sostenute.
5. La presunzione di fruizione delle ferie nel periodo di sospensione delle lezioni. Alla luce di quanto sinora esposto può, dunque, concludersi che la destinazione dei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali alla fruizione delle ferie come disciplinata dall'art. 1 comma 54 fonda una presunzione relativa di godimento delle ferie in detti periodi da parte del personale docente che può essere superata solo da prova contraria specifica, ossia dalla prova che il docente e il dirigente scolastico abbiano concordato che uno o più giorni di sospensione fossero destinati allo svolgimento di attività lavorativa o per lo meno che il docente sia stato obbligato a svolgere attività lavorativa in tale periodo in quanto non differibile. Come osservato dal Tribunale di Torino, poiché alcune prestazioni lavorative dei docenti non hanno una collocazione temporale esse “possono essere svolte – e vengono talvolta svolte - dal lavoratore anche nei momenti deputati tradizionalmente al riposo, come i giorni festivi, le ore notturne o le ferie. 94. Ciò dipende, tuttavia, da una libera decisione del lavoratore il quale, evidentemente, nell'ambito della sua complessiva organizzazione di vita, preferisce essere libero in altri momenti in cui potrebbe lavorare e, pertanto, non gli attribuisce alcun diritto ulteriore rispetto a quelli che scaturiscono dallo svolgimento di tali prestazioni nei momenti tradizionalmente ad esse destinati: chi svolge tale attività lavorativa di notte o di domenica, dunque, non ha diritto ad un'indennità di lavoro notturno o ad una maggiorazione per
6 lavoro festivo, né ha diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute se, per sua scelta, compie tali attività durante i giorni deputati a ferie.
95. Ciò vale per qualunque lavoratore che abbia la possibilità di scegliere quando svolgere le prestazioni lavorative che non hanno una collocazione temporale necessitata ed anche per il docente.
96. A fronte di tali considerazioni, non appare sufficiente ad escludere la fruizione delle ferie da parte del personale docente nei periodi ad esse deputati dall'articolo 1 comma 54 (e cioè i periodi di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico) il fatto che il docente possa allegare e dimostrare che in quei giorni, ad esempio, ha corretto i compiti o preparato le lezioni.
97. Per poter vincere la presunzione di fruizione delle ferie in detti periodi, infatti, è necessario allegare e dimostrare lo svolgimento di attività che siano state specificamente richieste dal dirigente scolastico proprio per quei giorni come, ad esempio, la partecipazione ad una riunione.
98. Il discorso, a ben vedere, sotto questo profilo non è diverso da quello relativo allo svolgimento di lavoro straordinario che, nell'ambito del pubblico impiego, dà diritto al relativo compenso soltanto se vengono rispettate rigorose condizioni, tra cui il fatto di essere stato richiesto o comunque preventivamente autorizzato dal datore di lavoro.” In maniera solo parzialmente diversa, il Tribunale di Milano nella pronuncia citata evidenzia che nei periodi di sospensione delle lezioni la scuola risulta chiusa al pari di quanto avviene la domenica e le altre festività, sicché deve ritenersi che il docente abbia fruito del riposo spettante che va a compensare l'eventuale mancata fruizione delle ferie, in quanto, in caso contrario, si realizzerebbe un ingiusto arricchimento dell'interessato che potrebbe da un lato fruire del riposo spettante e dall'altro lucrare l'indennità sostitutiva di ferie non godute. Anche in tale caso la pronuncia ritiene che il docente potrebbe fornire prova contraria relativa all'avvenuta prestazione lavorativa durante il periodo di sospensione e alla ragione per la quale non era stato possibile svolgere tale attività in periodi diversi da quello destinato per legge alla fruizione delle ferie.
6. Prescrizione del diritto vantato. Il convenuto sostiene che il _1 diritto all'indennità sostitutiva di ferie non godute si prescriva nel termine breve di cinque anni. Al riguardo, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che “l'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale” (Cass. 3021/2020). Si ritiene, pertanto, che l'eccezione di prescrizione non possa considerarsi fondata, essendo stato azionato il diritto nei limiti della prescrizione decennale.
7. Applicazione dei principi illustrati al caso di specie. Alla luce dei principi sopra illustrati il ricorrente avrà diritto alla indennità sostitutiva di ferie non godute nella misura dei giorni risultanti dalla differenza tra i giorni maturati
7 per ciascun anno scolastico (come individuati dall'amministrazione con calcolo non oggetto di contestazione da parte del ricorrente) e i giorni di ferie fruiti a richiesta (individuati dal e non oggetto di specifica _1 contestazione dal parte del ricorrente) o fruiti in corrispondenza della sospensione delle lezioni come previsti dal calendario regionale tra il primo e l'ultimo giorno di lezioni (individuati dal e non oggetto di specifica _1 contestazione dal parte del ricorrent pplicazione dell'indennità giornaliera come calcolata dal ricorrente con importo debitamente motivato e non contestato dal . _1
Un'unica pre si impone con riferimento all'anno scolastico 2015/2016: in tal caso il ha ritenuto che il ricorrente fosse in ferie _1 anche nei periodi di sospensione precedenti alla sua assunzione avvenuta il 7 gennaio 2016, raggiungendo in tale modo un risultato negativo con fruizione di un numero di ferie superiore a quello maturato, sicché sul punto il conteggio andrà corretto come da tabella che segue. Al contrario, per tutti gli altri anni scolastici il ricorrente ha prestato servizio sin dai mesi di settembre/ottobre, sicché vanno valorizzate tutte le sospensioni previste dai calendari regionali tra inizio e fine delle lezioni come indicate dal . _1
Ne risulterà il seguente calcolo di giorni di ferie non fruiti:
Anno Giorni di Giorni di Giorni di ferie Differenza Importo Indennità scolastico ferie ferie goduti a goduti per unitario spettante maturati richiesta sospensione lezioni
2015/2016 14,50 4 6 4,50 65,28 293,76
2016/2017 20,75 3 16 1,75 42,35 74,11
2017/2018 23,16 4 15 4,16 19,45 80,91
2018/2019 22,75 3 13 6,75 71,57 483,09
2020/2021 22,08 4 13 5,08 71,57 363,58
2021/2022 25,08 9 16 0.08 71,57 5,72
2022/2023 24,05 7 16 1,05 67,66 71,04
2023/2024 24,83 5 13 6,83 74,87 511,36 Totale 1.883,57
Su tale importo sarà, poi, dovuta la maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo ai sensi del disposto dell'art. 22 legge 724/1994, applicabile anche ai crediti di natura risarcitoria riferibili al rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione (Cass. 13624/2020).
8. La domanda avente ad oggetto le festività soppresse. Trattasi di riposi che hanno una regolamentazione specifica diversa e distinta da quella delle ferie e non possono, pertanto, essere ad esse parificate quanto alle conseguenze del mancato godimento. A tale proposito, l'art. 1 legge 937/1977 statuisce che le festività soppresse in numero di 4 giornate vanno richieste dal lavoratore e fruite esclusivamente nel periodo tra termine delle lezioni e degli esami e inizio delle lezioni dell'anno successivo o durante i periodi di sospensione delle lezioni;
8 ove non fruite per fatto derivante da esigenze inerenti all'organizzazione del servizio sono compensate forfettariamente con una specifica indennità giornaliera. Al fine di accedere, dunque, all'indennità sostitutiva è necessario che tali giornate siano state richieste e non siano state concesse per ragioni organizzative. A tale proposito non vale richiamare la giurisprudenza di legittimità (Cass. 8926/2024) e amministrativa (Consiglio di Stato 802/1986) che ha riconosciuto l'assimilabilità delle festività soppresse al congedo ordinario per ferie, avendo rilevato tali pronunce una identità di funzione, natura e possibilità di ottenere un'indennità sostitutiva in caso di mancata fruizione per fatto non imputabile al dipendente, senza, però, disconoscere la sussistenza di una differente disciplina che implica presupposti diversi per la fruizione del beneficio e del diritto all'indennità sostitutiva. Nel caso di specie, il ricorrente non prova in alcun modo di avere richiesto i giorni di riposo per festività soppresse, con conseguente perdita del diritto, non potendo trovare applicazione (come sostenuto in ricorso) né i principi stabiliti in materia di obblighi del datore di lavoro e di riparto dell'onere probatorio dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale in relazione alle ferie, né la direttiva 2003/88/CE che espressamente si applica ai periodi minimi di riposo giornaliero, settimanale e ferie annuali pari ad almeno quattro settimane, garantite dalla normativa vigente ai docenti a prescindere dai giorni di festività soppresse. Ne deriva che la domanda in esame non può essere accolta.
9. Regolamento delle spese di lite. Il parziale accoglimento del ricorso fa ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione per metà delle spese di lite, ponendo la residua metà liquidata come da dispositivo, tenendo anche conto della maggiorazione fino al 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis DM 55/2014 introdotto dal DM 37/2018, a carico del convenuto per il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa: 1) In parziale accoglimento del ricorso, condanna il
[...]
a corrispondere a la Controparte_1 Parte_1
,57 a titolo di inde er ferie non godute, oltre accessori come per legge;
2) Rigetta per il resto il ricorso;
3) Compensa per metà tra le parti le spese di lite e condanna il
[...]
a rifondere a Controparte_1 Parte_1
00,00 per co nale, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
9 Così deciso in Ancona, il 27.8.2025 all'esito della trattazione della causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 10.7.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
10
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito dello scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 10.07.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 10.07.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1449/2024 R.G.Lav. TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dagl i, ER, CI giusta procura posta allegata al ricorso introduttivo telematico, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Monreale (PA) via Roma 48, con indicazione degli indirizzi di posta elettronica per ricevere le comunicazioni Email_1 Email_2
Email_3 Email_4
RICORRENTE
[...]
Controparte_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentato e difeso dal funzionario delegato ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.;
RESISTENTE
OGGETTO: indennità sostitutiva ferie non godute.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo e contenuto degli atti. Il ricorrente allega di avere maturato giorni di ferie e festività soppressi non fruiti durante gli anni scolastici in cui era stato assunto con contratto a termine sino al 30 giugno;
sostiene che non potevano considerarsi fruite le ferie nei giorni di sospensione delle attività didattiche per i quali non vi era stata richiesta del lavoratore e autorizzazione del dirigente scolastico, precisando che il datore di lavoro non lo aveva invitato a fruire delle ferie con espresso avviso che il mancato godimento ne avrebbe comportato la perdita. Evidenzia a tale proposito che
1 nei periodi di sospensione il docente era rimasto a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento di attività che non necessitavano della presenza a scuola. Invoca l'art. 13 e 19 CCNL 2006-2018, nonché l'art. 1 commi 54 e 55 legge 228/2012, evidenziando che la differenza tra ferie da fruire obbligatoriamente nei periodi di sospensione e ferie da fruire facoltativamente nei periodi di svolgimento delle lezioni riguardava soltanto la possibilità del dirigente di negare o meno il congedo richiesto dal lavoratore. Sostiene che una diversa interpretazione sarebbe in contrasto con la normativa europea e le pronunce della CGUE. Invoca a sostegno di quanto preteso le sentenze rese sul tema dalla Corte di Cassazione, sostenendo che gli stessi principi si applicano, altresì, alle festività soppresse per le quali chiede ugualmente il pagamento dell'indennità sostitutiva. Costituendosi in giudizio, il eccepisce la prescrizione delle _1 somme richieste e sostiene che de conto dei giorni di sospensione dell'attività didattica in cui il lavoratore, non avendo dimostrato di avere prestato attività lavorativa, era da considerarsi in congedo ordinario;
evidenzia, altresì, che nessuna indennità spetta per le festività soppresse, essendo diversa la disciplina e i principi per esse vigenti. All'esito della costituzione di controparte, il ricorrente modificava i conteggi depositati in atti, tenendo conto dei giorni di ferie maturati indicati dal . _1
, non necessitando di istruttoria, veniva discussa con scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Ricostruzione della normativa vigente. Ritiene questo giudice che il ricorso possa essere solo in parte accolto per le ragioni già esposte in altre pronunce di merito (Tribunale di Torino n. 2004/2025, Tribunale di Milano n. 2704/2025) che hanno distinto i periodi di sospensione compresi tra l'inizio della scuola e la fine delle lezioni e quello che va dalla fine delle lezioni al 30 giugno, data di cessazione delle attività didattiche. È preliminarmente necessario ricostruire la normativa vigente in materia con riferimento agli anni indicati in ricorso. Va premesso che nella disciplina vigente sino all'anno scolastico 2012/2013 vi era un trattamento differenziato sulle ferie per i docenti di ruolo e per il personale a tempo determinato. In particolare, per i docenti di ruolo l'art. 13 del CCNL 2006/2009 al comma 9 sanciva che “Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti”. Per il personale a termine l'art. 19 comma 2 stabiliva che “La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il
2 personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”. Nella vigenza, dunque, di tali disposizioni, il personale a termine non era obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione e, ove non avesse richiesto di goderne in tali periodi, poteva accedere alla cessazione del rapporto al pagamento dell'indennità sostitutiva. La legge n. 228/2012 ai commi 54, 55, 56 dell'art. 1 modifica tale impianto, omogeneizzando il trattamento delle ferie delle due categorie di docenti. In particolare, il comma 54 prevede che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”. La Corte di Cassazione, occupandosi di diritto intertemporale, ha valorizzato il comma 56 dell'art. 1 citato, laddove sancisce che le disposizioni dei commi precedenti non sono derogabili dai contratti collettivi e che dal 1.9.2013 sono disapplicate le disposizioni previgenti ove incompatibili, giungendo alla conclusione che la nuova disciplina entrata in vigore il 1 gennaio 2013 si applica a decorrere dall'a.s. 2013/2014 (Cass. 14268/2022 con orientamenti ribadito da Cass. 13440/2024, 13447/2024 e 15415/2024): ne deriva che da tale annualità l'art. 19 CCNL 2006/2009, invocato anche in ricorso, non può più trovare applicazione, sicché nella presente controversia che riguarda tutte annualità successiva all'a.s. 2013/2014 non possono trovare applicazione neppure i principi che la Suprema Corte ha elaborato con riferimento a fattispecie cui la clausola contrattuale era applicabile, affermando che “il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola— come fissati dal calendario regionale— dovendo intendersi in questo senso la locuzione «periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico». Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.” (Cass. 14268/2022). Si ritiene, pertanto, che il ricorso sia infondato nella parte in cui invoca la disciplina prevista dall'art. 19 CCNL 2006/2009 con riferimento ad anni scolastici successivi al 2013/2014.
3. Il nodo centrale del contrasto tra le parti in causa e l'interpretazione delle norme applicabili al caso di specie. Le parti in causa, pur concordando sui principi generali vigenti in materia di fruizione delle ferie e spettanza dell'indennità sostitutiva, sono in disaccordo sulla questione relativa alla fruizione o meno delle ferie da parte del ricorrente nei periodi di sospensione delle lezioni come
3 previste dai calendari regionali e nel periodo successivo alla fine delle lezioni fino al termine delle attività didattiche il 30 giugno. Sostiene, infatti, il ricorrente di non poter essere considerato in ferie in detti periodi in quanto non aveva presentato alcuna domanda né ottenuto specifica autorizzazione;
al contrario, il , valorizzando la circostanza che nessuna prestazione era _1 stata chiesta nte nei suddetti periodi, se non nei giorni in cui si erano tenute attività come collegi docenti, scrutini, attività di esame, ritiene di avere garantito il riposo prescritto dalla normativa anche in maniera superiore a quanto spettante, sicché nessuna pretesa ulteriore poteva essere vantata. Concordando con quanto argomentato dalle pronunce del Tribunale di Milano e del Tribunale di Torino in fattispecie analoghe, anche questo giudice ritiene che debbano tenersi distinti i periodi di chiusura della scuola previsti dai calendari scolastici regionali e il periodo che va dalla fine delle lezioni al 30 giugno, data di cessazione delle attività didattiche. Occorre preliminarmente ribadire che, come chiarito dalla Suprema Corte nelle pronunce sopra riportate, l'espressione contenuta all'art. 1 comma 54 “giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali” va riferita ai giorni di sospensione delle lezioni collocati tra la data di inizio e la data di termine delle lezioni individuati dalla Giunta Regionale, solitamente coincidenti con le festività natalizie, i giorni di carnevale, i giorni in prossimità della Pasqua ed eventuali ulteriori ponti. Orbene, l'art. 1 comma 54 a partire dall'a.s. 2013/2014 destina i suddetti giorni di sospensione delle lezioni al godimento delle ferie del personale docente, utilizzando l'indicativo presente “fruisce” che non lascia spazio ad alcuna scelta o discrezionalità nella sua attuazione, discostandosi dalla precedente disciplina contenuta nell'art. 19 CCNL 2006/2009, che escludeva per il persone precario l'obbligo di fruire delle ferie in questi periodi, rimettendo ad una sua scelta, da manifestarsi con apposita richiesta, tale possibilità e prevedendo in mancanza il diritto all'indennità sostitutiva. Da tale interpretazione della normativa vigente il Tribunale di Torino trae la conclusione, condivisa da questo Giudice, che “il regime delle ferie applicabile ratione temporis al caso di specie contiene la specifica destinazione a ferie dei giorni di sospensione delle lezioni individuati dal calendario scolastico regionale tra il primo e l'ultimo giorno delle lezioni e ciò è di per sé sufficiente ad esonerare i docenti dall'obbligo di svolgere la prestazione lavorativa ed autorizza i dirigenti a considerarli in ferie senza necessità che venga presentata apposita richiesta”. Diversa disciplina si ritiene, al contrario, applicabile ai giorni che vanno dal termine delle lezioni al 30 giugno, termine delle attività didattiche;
tali giorni non sono automaticamente destinati alla fruizione delle ferie dal legislatore, ma, al contrario, diversi provvedimenti ministeriali sanciscono che in tali periodi il docenre deve tenersi a disposizione della scuola soprattutto nel periodo di svolgimento degli esami per eventuali sostituzioni. Ne deriva che con riferimento a tale lasso temporale risultano pienamente validi i principi sanciti dalla Suprema Corte, laddove afferma che il dirigente
4 scolastico “è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro” (Cass. 14268/2022, così riportata in ricorso). Non avendo il fornito prova alcuna né della richiesta di _1 fruizione di ferie da ocente per il periodo suddetto, né dell'invito specifico a fruire delle ferie maturate con avviso di possibile perdita di esse, il ricorrente non potrà considerarsi in ferie nel periodo tra la chiusura della scuola e il 30 giugno. Al riguardo, risultano insufficienti le circolari prodotte in atti da parte del convenuto (doc. 25 fascicolo resistente). In particolare, la circolare _1 el 9.6.2023 con riferimento all'anno scolastico 2022/2023 risulta rivolta al personale a tempo indeterminato e al personale a tempo determinato con contratto sino al 31 agosto 2023, sicché non interessava di certo all'odierno ricorrente assunto sino al 30 giugno 2023. Le circolari n. 59 del 21 dicembre 2023 e n. 105 del 28.6.2024 emesse durante l'anno scolastico 2023/2024 sono parimenti insufficienti in quanto la prima, pur sollecitando la fruizione delle ferie, non avvisa che in mancanza i giorni di riposo verranno perduti senza possibilità di monetizzazione, mentre la seconda, che conteneva tale avviso, risulta redatta il 28 giugno 2024 (e dunque spedita in data pari o successiva), allorquando per il ricorrente, che terminava il proprio servizio il 30 giugno 2024, non sarebbe stato possibile chiedere ed ottenere l'autorizzazione alla fruizione di giorni di ferie residui. A tale proposito, si ricorda che il docente svolge anche attività funzionali all'insegnamento che non richiedono la presenza fisica a scuola e che possono essere gestite con significativi margini di autonomia anche spazio-temporale (Cass. 23934/2020), mentre in alcuni periodi è espressamente tenuto ad essere a disposizione, ad esempio per eventuali sostituzioni durante il periodo di svolgimento degli esami di Stato. Pertanto, al di fuori dei periodi che per legge sono destinati alla fruizione delle ferie, il docente è considerato in servizio anche nei periodi di sospensione, perché impegnato in attività diverse dall'insegnamento o comunque a disposizione del datore di lavoro, salvo espressa richiesta di fruizione del congedo ordinario, in quanto è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio (Cass. 28587/2024).
5 Ridotta, dunque, unicamente alle sospensioni previste dai calendari regionali tra il primo e l'ultimo giorno di scuola i periodi in cui i lavoratori del comparto scuola sono posti in ferie per disposto normativo viene superata l'obiezione sollevata dalla Suprema Corte in riferimento a fattispecie che riguardavano il periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno, laddove si afferma che “i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico” (Cass. 28587/2024). Ed infatti, come si evince dai calendari scolastici depositati in atti dal resistente i periodi di sospensione _1 indicati dal calendario regionale sono sempre ampiamente inferiori alle ferie maturate in un anno scolastico, solitamente attestandosi intorno ai 15 giorni.
4. La giurisprudenza invocata da parte ricorrente. Come ben sottolineato dal Tribunale di Torino nella sentenza più volte citata, si ritiene che i principi affermati dalla Suprema Corte nelle sentenze richiamate in ricorso non possano inficiare quanto sinora esposto dovendo tenersi conto che alcune di esse (Cass. 14268/2022, 13440/2024, 13447/2024, 15415/2024, 11968/2025) attengono ad anni scolastici precedenti al 2013/2014 e fanno applicazione del regime normativo previsto dall'art. 19 CCNL 2006/2009 non invocabile ratio temporis al caso di specie, mentre altre (Cass. 16715/2024, 28587/2024), pur attenendo agli anni scolastici successivi, riguardano il periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno, sicché gli obiter dicta in esse contenuti non si ritiene possano portare a conclusioni diverse da quelle sinora sostenute.
5. La presunzione di fruizione delle ferie nel periodo di sospensione delle lezioni. Alla luce di quanto sinora esposto può, dunque, concludersi che la destinazione dei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali alla fruizione delle ferie come disciplinata dall'art. 1 comma 54 fonda una presunzione relativa di godimento delle ferie in detti periodi da parte del personale docente che può essere superata solo da prova contraria specifica, ossia dalla prova che il docente e il dirigente scolastico abbiano concordato che uno o più giorni di sospensione fossero destinati allo svolgimento di attività lavorativa o per lo meno che il docente sia stato obbligato a svolgere attività lavorativa in tale periodo in quanto non differibile. Come osservato dal Tribunale di Torino, poiché alcune prestazioni lavorative dei docenti non hanno una collocazione temporale esse “possono essere svolte – e vengono talvolta svolte - dal lavoratore anche nei momenti deputati tradizionalmente al riposo, come i giorni festivi, le ore notturne o le ferie. 94. Ciò dipende, tuttavia, da una libera decisione del lavoratore il quale, evidentemente, nell'ambito della sua complessiva organizzazione di vita, preferisce essere libero in altri momenti in cui potrebbe lavorare e, pertanto, non gli attribuisce alcun diritto ulteriore rispetto a quelli che scaturiscono dallo svolgimento di tali prestazioni nei momenti tradizionalmente ad esse destinati: chi svolge tale attività lavorativa di notte o di domenica, dunque, non ha diritto ad un'indennità di lavoro notturno o ad una maggiorazione per
6 lavoro festivo, né ha diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute se, per sua scelta, compie tali attività durante i giorni deputati a ferie.
95. Ciò vale per qualunque lavoratore che abbia la possibilità di scegliere quando svolgere le prestazioni lavorative che non hanno una collocazione temporale necessitata ed anche per il docente.
96. A fronte di tali considerazioni, non appare sufficiente ad escludere la fruizione delle ferie da parte del personale docente nei periodi ad esse deputati dall'articolo 1 comma 54 (e cioè i periodi di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico) il fatto che il docente possa allegare e dimostrare che in quei giorni, ad esempio, ha corretto i compiti o preparato le lezioni.
97. Per poter vincere la presunzione di fruizione delle ferie in detti periodi, infatti, è necessario allegare e dimostrare lo svolgimento di attività che siano state specificamente richieste dal dirigente scolastico proprio per quei giorni come, ad esempio, la partecipazione ad una riunione.
98. Il discorso, a ben vedere, sotto questo profilo non è diverso da quello relativo allo svolgimento di lavoro straordinario che, nell'ambito del pubblico impiego, dà diritto al relativo compenso soltanto se vengono rispettate rigorose condizioni, tra cui il fatto di essere stato richiesto o comunque preventivamente autorizzato dal datore di lavoro.” In maniera solo parzialmente diversa, il Tribunale di Milano nella pronuncia citata evidenzia che nei periodi di sospensione delle lezioni la scuola risulta chiusa al pari di quanto avviene la domenica e le altre festività, sicché deve ritenersi che il docente abbia fruito del riposo spettante che va a compensare l'eventuale mancata fruizione delle ferie, in quanto, in caso contrario, si realizzerebbe un ingiusto arricchimento dell'interessato che potrebbe da un lato fruire del riposo spettante e dall'altro lucrare l'indennità sostitutiva di ferie non godute. Anche in tale caso la pronuncia ritiene che il docente potrebbe fornire prova contraria relativa all'avvenuta prestazione lavorativa durante il periodo di sospensione e alla ragione per la quale non era stato possibile svolgere tale attività in periodi diversi da quello destinato per legge alla fruizione delle ferie.
6. Prescrizione del diritto vantato. Il convenuto sostiene che il _1 diritto all'indennità sostitutiva di ferie non godute si prescriva nel termine breve di cinque anni. Al riguardo, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che “l'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale” (Cass. 3021/2020). Si ritiene, pertanto, che l'eccezione di prescrizione non possa considerarsi fondata, essendo stato azionato il diritto nei limiti della prescrizione decennale.
7. Applicazione dei principi illustrati al caso di specie. Alla luce dei principi sopra illustrati il ricorrente avrà diritto alla indennità sostitutiva di ferie non godute nella misura dei giorni risultanti dalla differenza tra i giorni maturati
7 per ciascun anno scolastico (come individuati dall'amministrazione con calcolo non oggetto di contestazione da parte del ricorrente) e i giorni di ferie fruiti a richiesta (individuati dal e non oggetto di specifica _1 contestazione dal parte del ricorrente) o fruiti in corrispondenza della sospensione delle lezioni come previsti dal calendario regionale tra il primo e l'ultimo giorno di lezioni (individuati dal e non oggetto di specifica _1 contestazione dal parte del ricorrent pplicazione dell'indennità giornaliera come calcolata dal ricorrente con importo debitamente motivato e non contestato dal . _1
Un'unica pre si impone con riferimento all'anno scolastico 2015/2016: in tal caso il ha ritenuto che il ricorrente fosse in ferie _1 anche nei periodi di sospensione precedenti alla sua assunzione avvenuta il 7 gennaio 2016, raggiungendo in tale modo un risultato negativo con fruizione di un numero di ferie superiore a quello maturato, sicché sul punto il conteggio andrà corretto come da tabella che segue. Al contrario, per tutti gli altri anni scolastici il ricorrente ha prestato servizio sin dai mesi di settembre/ottobre, sicché vanno valorizzate tutte le sospensioni previste dai calendari regionali tra inizio e fine delle lezioni come indicate dal . _1
Ne risulterà il seguente calcolo di giorni di ferie non fruiti:
Anno Giorni di Giorni di Giorni di ferie Differenza Importo Indennità scolastico ferie ferie goduti a goduti per unitario spettante maturati richiesta sospensione lezioni
2015/2016 14,50 4 6 4,50 65,28 293,76
2016/2017 20,75 3 16 1,75 42,35 74,11
2017/2018 23,16 4 15 4,16 19,45 80,91
2018/2019 22,75 3 13 6,75 71,57 483,09
2020/2021 22,08 4 13 5,08 71,57 363,58
2021/2022 25,08 9 16 0.08 71,57 5,72
2022/2023 24,05 7 16 1,05 67,66 71,04
2023/2024 24,83 5 13 6,83 74,87 511,36 Totale 1.883,57
Su tale importo sarà, poi, dovuta la maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo ai sensi del disposto dell'art. 22 legge 724/1994, applicabile anche ai crediti di natura risarcitoria riferibili al rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione (Cass. 13624/2020).
8. La domanda avente ad oggetto le festività soppresse. Trattasi di riposi che hanno una regolamentazione specifica diversa e distinta da quella delle ferie e non possono, pertanto, essere ad esse parificate quanto alle conseguenze del mancato godimento. A tale proposito, l'art. 1 legge 937/1977 statuisce che le festività soppresse in numero di 4 giornate vanno richieste dal lavoratore e fruite esclusivamente nel periodo tra termine delle lezioni e degli esami e inizio delle lezioni dell'anno successivo o durante i periodi di sospensione delle lezioni;
8 ove non fruite per fatto derivante da esigenze inerenti all'organizzazione del servizio sono compensate forfettariamente con una specifica indennità giornaliera. Al fine di accedere, dunque, all'indennità sostitutiva è necessario che tali giornate siano state richieste e non siano state concesse per ragioni organizzative. A tale proposito non vale richiamare la giurisprudenza di legittimità (Cass. 8926/2024) e amministrativa (Consiglio di Stato 802/1986) che ha riconosciuto l'assimilabilità delle festività soppresse al congedo ordinario per ferie, avendo rilevato tali pronunce una identità di funzione, natura e possibilità di ottenere un'indennità sostitutiva in caso di mancata fruizione per fatto non imputabile al dipendente, senza, però, disconoscere la sussistenza di una differente disciplina che implica presupposti diversi per la fruizione del beneficio e del diritto all'indennità sostitutiva. Nel caso di specie, il ricorrente non prova in alcun modo di avere richiesto i giorni di riposo per festività soppresse, con conseguente perdita del diritto, non potendo trovare applicazione (come sostenuto in ricorso) né i principi stabiliti in materia di obblighi del datore di lavoro e di riparto dell'onere probatorio dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale in relazione alle ferie, né la direttiva 2003/88/CE che espressamente si applica ai periodi minimi di riposo giornaliero, settimanale e ferie annuali pari ad almeno quattro settimane, garantite dalla normativa vigente ai docenti a prescindere dai giorni di festività soppresse. Ne deriva che la domanda in esame non può essere accolta.
9. Regolamento delle spese di lite. Il parziale accoglimento del ricorso fa ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione per metà delle spese di lite, ponendo la residua metà liquidata come da dispositivo, tenendo anche conto della maggiorazione fino al 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis DM 55/2014 introdotto dal DM 37/2018, a carico del convenuto per il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa: 1) In parziale accoglimento del ricorso, condanna il
[...]
a corrispondere a la Controparte_1 Parte_1
,57 a titolo di inde er ferie non godute, oltre accessori come per legge;
2) Rigetta per il resto il ricorso;
3) Compensa per metà tra le parti le spese di lite e condanna il
[...]
a rifondere a Controparte_1 Parte_1
00,00 per co nale, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
9 Così deciso in Ancona, il 27.8.2025 all'esito della trattazione della causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 10.7.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
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