Sentenza 18 gennaio 2000
Massime • 1
Ai fini dell'individuazione della corte d'appello competente a decidere sull'istanza di revisione, secondo i criteri di cui all'art.11 c.p.p., richiamato dall'art.633, comma 1, c.p.p.,quale riformulato dall'art.1, comma 1, della legge 23 novembre 1998 n.405, deve farsi riferimento al meccanismo previsto dal nuovo testo del citato art.11 c.p.p., quale a sua volta sostituito dall'art.1 della legge 2 dicembre 1998 n.420, anche con riguardo a fatti commessi prima dell'entrata in vigore di detta ultima legge, il cui art.8, nell'escludere l'operatività del suddetto meccanismo per i fatti pregressi, si riferisce esclusivamente ai procedimenti riguardanti i magistrati. (Conformi: Cass.I, c.c.18 gennaio 2000 n.365, confl.in proc.Pennabea; Cass.I, c.c.18 gennaio 2000 n.366, confl. in proc.Ferrante, entrambe non massimate).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/01/2000, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO Presidente del 18/01/2000
1. Dott. FABBRI GIANVITTORE Consigliere SENTENZA
2. Dott. GEMELLI TORQUATO " N.364
3. Dott. CHIEFFI SEVERO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. MMELLINI ANNA " N.32754/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato dalla CORTE APPELLO POTENZAnel procedimento a carico di:
1) BA PE NZ n. il 24.02.1963
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. MABELLINI ANNA sentite le conclusioni del P.G. Dr. Veneziano, che chiede dichiararsi le competenze della Corte d'Appello di Lecce.
Oggetto del ricorso e motivi della decisione
I - Con ordinanza 5.2.99 la Corte d'Appello di Lecce, adita da TA OT NC che aveva chiesto la revisione della sentenza di condanna emessa a suo carico dalla Corte d'Appello di Bari in data 8.11.96, declinava la propria competenza territoriale, indicando quale giudice competente la Corte d'Appello di Potenza, sulla base delle seguenti considerazioni.
L'art. 633 c. 1 c.p.p., nel testo conseguente alla modifica apportata dall'art. 1 c.1 della l. 23.11.98 n. 405, individua il giudice competente alla revisione con richiamo ai "criteri indicati dall'art. 11". La norma richiamata, concernente i procedimenti che riguardano magistrati, è stata modificata dalla legge 2.12.98 n. 420, e nella sua attuale formulazione comporta di regola la competenza della Corte d'Appello Lecce per il giudizio di revisione di sentenze emesse dalla Corte d'Appello di Bari. Tuttavia, l'art. 8 della citata legge n. 420 del 1998 detta in via transitoria la norma per la quale "l'art. 11,
come sostituto dall'art. 1 della stessa legge, si applica ai procedimenti relativi al reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della legge". Poiché il richiamo attuato dall'art. 633 all'art. 11 comprende le modifiche apportate all'articolo richiamato ed il contesto normativo in cui la modifica si inquadra, la nuova norma non trova applicazione nel caso di specie, nel quale il processo di revisione concerne un reato commesso anteriormente all'entrata in vigore della legge 420/98. II - La Corte d'Appello di Potenza, ricevuti gli atti, ha sollevato conflitto negativo di competenza, rilevando che la commistione attuata dalla Corte d'Appello di Lecce tra vecchia e nuova normativa non corrisponde ad alcuna apprezzabile esigenza processuale, data la irrilevanza del tempus commissi delicti nella individuazione del giudice competente alla revisione.
Nega che la retroattività di una norma processuale possa ledere l'art. 25 della Costituzione. Rileva che il dato letterale dell'art. 8 della legge 420/98 indica che la norma si riferisce al processi di cognizione e non a quelli di revisione, e che il contesto in cui essa si inserisce evidenzia la applicabilità di essa solo ai procedimenti riguardanti i magistrati. Sostiene che l'effetto della interpretazione contestata sarebbe quello di procrastinare l'abrogato regime dei procedimenti di revisione per decenni, in relazione a vecchi processi, con creazione di un sistema a doppio binario illogico, soprattutto nel caso di condanna per più reati commessi in tempi diversi.
III- I due provvedimenti che hanno dato luogo al conflitto (reale, in quanto due giudici contemporaneamente rifiutano di prendere cognizione di una determinata situazione concernente una stessa persona) sono fondati su argomentazioni che a grandi linee corrispondono a quelle espresse da questa Corte con due sentenze contrastanti, emesse da questa stessa Sezione rispettivamente in data 21.9.99 (N. 5082/99, Plini) e 17.12.99 (N. 7233/99, Chiarelli). La prima sottolinea la identificazione attuata dall'art. 633 c.p.p., in tema di competenza, tra la revisione ed i procedimenti concernenti i magistrati con il richiamo all'art. 11 c.p.p., e ritiene che "la totale assimilazione operata dal legislatore ai fini considerati tra le due situazioni implica che ogni variazione apportata al testo della norma di riferimento al regime temporale della sua efficacia si estende in modo automatico dai procedimenti riguardanti i magistrati a quelli di revisione". Esclude sia consentito all'interprete "scindere un testo normativo compatto e omogeneo, isolando e utilizzando questa o quella particolare disposizione che gli appaia più consona all'istituto considerato e gli consenta di superare eventuali incongruenze e discordanze derivanti in concreto dalla fedele e puntuale lettera della legge". Rileva peraltro "gli inconvenienti, anche di ordine pratico, connessi all'accoglimento della soluzione delineata, segnatamente la disarmonia che, contro le intenzione dello stesso legislatore, si produce nella disciplina della competenza per i due tipi di procedimenti almeno fin a quando il trascorrere di un congruo periodo di tempo non avrà condotto alla parificazione del trattamento", e auspica "un intervento chiarificatore degli organi istituzionalmente preposti all'emissione degli atti normativi".
La seconda sentenza citata esclude che dalla indiscussa estensione automatica al giudizio di revisione di ogni variazione apportata al testo della norma di riferimento, debba conseguire "l'ulteriore affermazione secondo cui anche il regime temporale d'efficacia, stabilito per i procedimenti commessi da, o in danno di, magistrati, s'estenda con pari automaticità ai giudizi di revisione". Motiva in proposito come segue: "Siffatta inferenza non è consentita innanzi tutto dalla lettera della disposizione transitoria contenuta nell'art. 8 della legge n. 420 del 1998, la quale...modula in maniera differenziata il regime di diritto intertemporale della sua applicabilità. Da un lato, per i procedimenti riguardanti i magistrati, il primo comma dell'art. 8 stabilisce che le novellate disposizioni degli art.
4.l e 8.2 l. n. 117 del 1988 sull'azione risarcitoria e di rivalsa per i danni cagionati da magistrati nell'esercizio di funzioni giudiziarie, s'applicano ai giudizi iniziati successivamente alla pubblicazione della legge n. 420/98 nella Gazzetta Ufficiale;
per tutte le altre cause civili "in cui sono comunque parte i magistrati", per le quali l'art. 30 bis c.p.c., inserito dall'art. 9 l. n. 420/98, pure richiama, al fine di individuare il giudice territorialmente competente, la regolamentazione dell'art. 11 c.p.p., non viene invece dettata dal citato art. 8 alcuna disciplina transitoria che deroghi agli ordinari criteri di diritto intertemporale in materia.
"Mette conto altresì di considerare, sotto il profilo sistematico, che la citata disposizione dell'art. 8 1. n. 420/98, per la sua natura di norma transitoria e per l'autonomo contesto logico - funzionale in cui è collocata - quello dei procedimenti riguardanti i magistrati -, non appare in grado di esplicare la sua efficacia sul diverso contenuto del provvedimento legislativo di riforma in materia di revisione, divenuto antecedentemente efficace con proprie disposizioni transitorie per i procedimenti già in corso, connotate...da un'accentuata specificità e per taluni versi singolarità (art. 2, commi primo e secondo, l. n. 405 del 1998)". Questa Corte aderisce all'interpretazione offerta dalla seconda sentenza citata, idonea ad eliminare quegli inconvenienti e incongruenze riconosciuti nella prima sentenza richiamata come conseguenze dell'orientamento ivi espresso.
Dalla specificità ed articolazione della norma transitoria sopra analizzata traspare la sua inidoneità ad essere applicata nei procedimenti di revisione.
L'art. 633 c.p.p., d'altra parte, stabilisce che il giudice competente alla revisione sia individuato "secondo i criteri di cui all'art. 11", espressione questa che considera il contenuto sostanziale dell'articolo di legge richiamato, e non implica un richiamo formale che comporti il necessario collegamento con l'intero contesto normativo, ivi compresa la disciplina transitoria, in cui si inquadra la modifica della norma di riferimento.
La soluzione adottata appare inoltre meglio rispondente alle finalità perseguite dal legislatore con le norme in parola, di imparzialità del giudice, compromessa agli occhi dell'opinione pubblica dalle competenze "reciproche". Sarebbe illogico che il previgente sistema "incrociato" permanga per decenni in relazione ai procedimento di revisione, nei quali, a differenza che nei procedimenti disciplinati direttamente dall'art. 11, il tema trattato è la sentenza già definitiva, non già il reato, alla cui data la disciplina transitoria dettata dall'art. 8 ancora la competenza. La norma da applicarsi resta quindi quella dettata dalla legge n. 405 del 1998, che, dopo aver modificato con l'art. 1 la precedente formulazione del primo comma dell'art. 633 c.p.p., individuando il giudice della revisione "secondo i criteri di cui all'art. 11", con l'art. 2 ha stabilito che tale competenza si applichi anche ai processi di revisione pendenti, quando il dibattimento non sia stato ancora aperto e non sia stata pronunciata ordinanza di inammissibilità. L'andamento parallelo dell'iter di approvazione delle due leggi nn. 405 e 420 del 1998, e la previsione di una specifica norma transitoria in relazione alla prima, quando già era imminente l'approvazione della seconda, evidenzia ulteriormente la differenziazione voluta dal legislatore nel disporre in merito all'entrata in vigore delle norme in materia di revisione, da un lato, e di quelle relative ai processi concernenti i magistrati, dall'altro. La situazione descritta dall'art. 2 legge n. 405 del 1998 si verifica nel caso di specie, e comporta la competenza della Corte d'Appello di Lecce, alla quale devono essere trasmessi gli atti.
P.Q.M.
risolvendo il conflitto, dichiara la competenza della Corte d'appello di Lecce, cui ordina trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2000