Cass. pen., sez. I, sentenza 18/01/2000, n. 364
CASS
Sentenza 18 gennaio 2000

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Ai fini dell'individuazione della corte d'appello competente a decidere sull'istanza di revisione, secondo i criteri di cui all'art.11 c.p.p., richiamato dall'art.633, comma 1, c.p.p.,quale riformulato dall'art.1, comma 1, della legge 23 novembre 1998 n.405, deve farsi riferimento al meccanismo previsto dal nuovo testo del citato art.11 c.p.p., quale a sua volta sostituito dall'art.1 della legge 2 dicembre 1998 n.420, anche con riguardo a fatti commessi prima dell'entrata in vigore di detta ultima legge, il cui art.8, nell'escludere l'operatività del suddetto meccanismo per i fatti pregressi, si riferisce esclusivamente ai procedimenti riguardanti i magistrati. (Conformi: Cass.I, c.c.18 gennaio 2000 n.365, confl.in proc.Pennabea; Cass.I, c.c.18 gennaio 2000 n.366, confl. in proc.Ferrante, entrambe non massimate).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 18/01/2000, n. 364
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 364
    Data del deposito : 18 gennaio 2000

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