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Sentenza 24 gennaio 2026
Sentenza 24 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIV, sentenza 24/01/2026, n. 1119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1119 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1119/2026
Depositata il 24/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
AMURA MARCELLO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14131/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casoria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi Srl - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40402400000885 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 325/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste su quanto chiesto in atti
Resistente/Appellato: si riporta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Nominativo_1 ha impugnato l'Avviso di Accertamento IMU n. 40402400000885, notificato l'8 maggio 2025 dal Comune di Casoria e dal concessionario Publiservizi srl, relativo all'anno d'imposta 2019.
Il ricorrente ha sostenuto che l'atto impugnato è nullo per intervenuta prescrizione della pretesa tributaria, in quanto la notifica è avvenuta oltre il termine di decadenza, anche considerando la proroga Covid prevista dall'art. 67 del D.L. 18/2020, che aveva fissato il termine al 26 marzo 2025.
Ha inoltre rappresentato di aver richiesto, tramite PEC, sia al Comune che al concessionario, il rilascio di una relata di notifica che certificasse i termini soggettivi e cronologici della notifica, senza però ricevere risposta.
Sulla base di queste circostanze, il contribuente ha chiesto che l'avviso di accertamento sia dichiarato nullo per prescrizione, con vittoria di spese.
Publiservizi srl, costituitisi in giudizio, hanno resistito alle domande del ricorrente, sostenendo la legittimità dell'atto impugnato.
Hanno eccepito che il termine di decadenza deve essere valutato con riferimento alla data in cui l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari per la notifica, e non alla data di effettiva ricezione da parte del destinatario.
Hanno inoltre precisato che la notifica dell'atto può considerarsi perfezionata anche se eseguita mediante consegna a persona diversa dal destinatario, purché abilitata alla ricezione, e che la giurisprudenza ha riconosciuto la validità della notifica anche in caso di compiuta giacenza.
Sulla base di tali argomentazioni, le parti resistenti hanno chiesto il rigetto del ricorso e la conferma della legittimità della pretesa tributaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Invero dalla documentazione prodotta dalle resistenti emerge che l'atto è stato affidato all'operatore postale per la consegna proprio in data 26 marzo 2025, come si evince dalle annotazioni presenti sull'avviso di ricevimento, circostanza da cui deriva la tempestività della notifica e l'infondatezza dell'eccezione di decadenza dal potere di accertamento del tributo (cfr. Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30714
Anno 2025).
Le spese di lite vanno compensate in ragione delle pregresse certezze in ordine alla data cui occorre avere riguardo per valutare il rispetto del termine per procedere all'accertamento tributario.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli così provvede: 6) Rigetta il ricorso;
7) Compensa le spese.
Così deciso in NAPOLI, lì 14 gennaio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott. Marcello Amura)
Depositata il 24/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
AMURA MARCELLO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14131/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casoria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi Srl - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40402400000885 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 325/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste su quanto chiesto in atti
Resistente/Appellato: si riporta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Nominativo_1 ha impugnato l'Avviso di Accertamento IMU n. 40402400000885, notificato l'8 maggio 2025 dal Comune di Casoria e dal concessionario Publiservizi srl, relativo all'anno d'imposta 2019.
Il ricorrente ha sostenuto che l'atto impugnato è nullo per intervenuta prescrizione della pretesa tributaria, in quanto la notifica è avvenuta oltre il termine di decadenza, anche considerando la proroga Covid prevista dall'art. 67 del D.L. 18/2020, che aveva fissato il termine al 26 marzo 2025.
Ha inoltre rappresentato di aver richiesto, tramite PEC, sia al Comune che al concessionario, il rilascio di una relata di notifica che certificasse i termini soggettivi e cronologici della notifica, senza però ricevere risposta.
Sulla base di queste circostanze, il contribuente ha chiesto che l'avviso di accertamento sia dichiarato nullo per prescrizione, con vittoria di spese.
Publiservizi srl, costituitisi in giudizio, hanno resistito alle domande del ricorrente, sostenendo la legittimità dell'atto impugnato.
Hanno eccepito che il termine di decadenza deve essere valutato con riferimento alla data in cui l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari per la notifica, e non alla data di effettiva ricezione da parte del destinatario.
Hanno inoltre precisato che la notifica dell'atto può considerarsi perfezionata anche se eseguita mediante consegna a persona diversa dal destinatario, purché abilitata alla ricezione, e che la giurisprudenza ha riconosciuto la validità della notifica anche in caso di compiuta giacenza.
Sulla base di tali argomentazioni, le parti resistenti hanno chiesto il rigetto del ricorso e la conferma della legittimità della pretesa tributaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Invero dalla documentazione prodotta dalle resistenti emerge che l'atto è stato affidato all'operatore postale per la consegna proprio in data 26 marzo 2025, come si evince dalle annotazioni presenti sull'avviso di ricevimento, circostanza da cui deriva la tempestività della notifica e l'infondatezza dell'eccezione di decadenza dal potere di accertamento del tributo (cfr. Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30714
Anno 2025).
Le spese di lite vanno compensate in ragione delle pregresse certezze in ordine alla data cui occorre avere riguardo per valutare il rispetto del termine per procedere all'accertamento tributario.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli così provvede: 6) Rigetta il ricorso;
7) Compensa le spese.
Così deciso in NAPOLI, lì 14 gennaio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott. Marcello Amura)