Art. 23.
Sono abrogati il primo comma, dell'articolo, 18 e gli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29, 35, 36, 38, 39, 42 e 43 rispettivamente delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160 .
Al primo comma dell'articolo 19 rispettivamente della legge 3 febbraio 1963, n. 100 , e della legge 9 febbraio 1963, n. 160 , e' aggiunto il seguente punto: "3) da lire 250 sugli atti relativi a procedure concorsuali".
Sono abrogati il primo comma, dell'articolo, 18 e gli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29, 35, 36, 38, 39, 42 e 43 rispettivamente delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160 .
Al primo comma dell'articolo 19 rispettivamente della legge 3 febbraio 1963, n. 100 , e della legge 9 febbraio 1963, n. 160 , e' aggiunto il seguente punto: "3) da lire 250 sugli atti relativi a procedure concorsuali".