Sentenza 26 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/08/2003, n. 12515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12515 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2003 |
Testo completo
1 2 5 15 /03 Aula B RE PUB LI A I TAL IANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ogg.previdenza Dr. Vincenzo Mileo Presidente R.G. 3879/01 " Mario Putaturo Donati Viscido Consigliere Rel. " Giancarlo D'Agostino "I Rep. " Cron.26397 " RA AT "1 Ud. 13/3/2003 " Saverio Toffoli ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S., in ISTITUTO NAZIONALE DELLA pro-tempore,elett.dom.in del legale rappresentantepersona Roma, via della Frezza n.17 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, unitamente agli avv.Carlo De Angelis e Michele Di Lullo che lo rappresentano e difendono,per procura speciale in 1536 calce al ricorso;
RICORRENTE K
CONTRO
NO DI ST, elett.dom. in Roma, via Accademia Dei Virtuosi n. 7, presso lo studio dell'avv.Laura Q 1 Polidori, rappresentato e difeso dall'avv. Armando Sorrentino, per procura speciale a margine del controricorso;
CONTRORICORRENTE per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Palermo in data 11 ottobre 2000,n.2670 (R.G.N.1432/1999); udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 13/3/2003,la relazione della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Putaturo Donati Viscido;
udito il Pubblico Ministero,n nella persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Antonio Gialanella che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza dell'11 giugno 1999 il Pretore del lavoro di Palermo dichiarava il diritto di TI Di TO alla fruizione della pensione privilegiata di cui all'art.34 della condannando 1'IN alla relativalegge n. 413 del 1984 corresponsione, con decorrenza ed interessi come per legge. Avverso la decisione proponeva gravame l'Istituto deducendone l'erroneità nella parte in cui aveva escluso la sua competenza alla valutazione del nesso eziologico tra patologia invalidante e attività lavorativa, ai fini della concessione del beneficio. 22 Nella resistenza dell'assicurato, il Tribunale, con sentenza dell'11 ottobre 2000, rigettava l'appello confermando la pronuncia del giudice di primo grado sul rilievo che l'accertamento dei presupposti per la concessione della pensione privilegiata per i 2 ! competenza delle lavoratori marittimi rientrava nella esclusiva Commissioni mediche di cui al RD n. 1773 del 1933. con un motivo cui L'IN ha proposto ricorso per cassazione ha resistito con controricorso il Di TO. MOTIVI DELLA DECISIONE Con un unico complesso motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione degli artt.32,33,34 e 37 della legge n.413 del motivazione), ai sensi dell'art.360 nn.3 e 5 1984 (e vizi di c.p.c.,si censura l'impugnata sentenza per avere confermato la decisione pretorile sul punto del riconoscimento della pensione privilegiata, senza rilevare che la pensione privilegiata per inabilità alla navigazione (art.34) ha presupposti e requisiti distinti da quella ordinaria (art.33).La prima è, infatti, una - prestazione eccezionale per la cui erogazione non è sufficiente l'inabilità alla navigazione ma occorre che sia dimostrato il nesso eziologico tra la malattia verificatasi durante l'imbarco o per cause connesse all'imbarco stesso ed il servizio prestato. Sennonchè, nella specie,tale nesso è insussistente, né risulta dalle decisioni dei giudici di merito i quali hanno disquisito sulla competenza dell'organo deputato a riconoscere la pensione privilegiata.Né sussistono le reciproche interferenze ipotizzate dal Tribunale tra giudizi medico-legali emessi da organismi diversi poiché, nel caso in esame, non si contesta l'inabilità alla navigazione, bensì il nesso eziologico come specificato. Occorre pertanto operare uno stretto collegamento tra l'art.34 e l'art. 37,2° comma, della citata legge per cui risulta 3 competenza dell'IN all'erogazione della necessitata la prestazione in oggetto, subordinatamente all'accertamento dei presupposti per l'erogazione stessa.D'altro canto, se l'accertamento della pensione privilegiata per inabilità alla navigazione fosse attribuito esclusivamente alle Commissioni senso il 2° comma all'art.32, non avrebbemediche di cui dell'art.37 il quale dispone che "alle domande di pensione privilegiata di cui al precedente art.34 deve essere altresì allegata copia, autenticata dell'Autorità marittima, del processo verbale delle circostanze che abbiano prodotto e accompagnato l'insorgere o il verificarsi dell'evento protetto". E' quindi pertinente il richiamo alla sentenza n.9348 del 1993 della Corte Suprema che consente all'Istituto che nega la pensione di provare attraverso il mezzo istruttorio della consulenza tecnica se sussista il requisito privilegiato invalidante. Il motivo va rigettato perché infondato. Il secondo comma dell'art.437 - che ha il suo c.p.c. antecedente nell'art.416 c.p.c., sulla costituzione del convenuto nel giudizio di primo grado nel disporre che, non sono ammesse - nuove (domande ed ) eccezioni nel giudizio di appello delle controversie di lavoro, si riferisce esclusivamente alle eccezioni in senso stretto o proprio, non ai fatti impeditivi od estintivi del diritto che il giudice possa O debba rilevare d'ufficio (Cass., 4 marzo 1986, n.1370; vedi anche Cass.,27 febbraio 4 風 1998,n.2157, sulla natura del divieto di "ius novorum" in appello e sulla sua rilevabilità di ufficio in sede di legittimità). Ora, nel caso in esame, è pacifico che l'IN, a fronte della domanda del Di TO diretta ad ottenere l'attribuzione della pensione privilegiata prevista dall'art.34 della legge n.413 del eccepito, nella memoria difensiva in primo grado, la 1984, ha mancanza dei requisiti contributivi sufficienti per la erogazione della prestazione e l'insussistenza della capacità di lavoro oltre un terzo, come richiesti dalla legge n.222 del 1984, rettificando la sua difesa nelle note successivamente prodotte nel senso della negazione della competenza delle Commissioni Mediche in relazione all'accertamento del requisito invalidante (vedi pag.3,4 del controricorso).L'Istituto soltanto in appello ha poi dedotto per la prima volta, in violazione dei su indicati principi, l'inesistenza del nesso eziologico tra la malattia verificatasi durante l'imbarco O per cause connesse all'imbarco stesso e il servizio prestato, allargando il tema decidendum,e non l'esistenza e la limitandosi a mere difese volte a contestare dell'azione (vedi, tra le portata del fatto costitutivo tante, Cass., 2 luglio 1980, n.4199). Nei sensi richiamati va corretta, ai sensi dell'art.384,comma secondo,c.p.c.,la motivazione della sentenza impugnata - che anche se errata sul punto dell'affermata competenza esclusiva delle Commissioni mediche in materia di riconoscimento della pensione privilegiata a lavoratore marittimo (vedi, Cass.,23 aprile 5 the Nut-dis 11 MAJO 2001, n.5991;29 aprile 1993, n.9348) present OI INVITING ISNES IV OLLINIC O VSSVLYSES INDO VOI 'OMISIDEN conforme al diritto. IⱭ 'OTTOR IⱭ VISOJNI VⱭ ELNESI Il ricorso va quindi rigettato. Le spese del presente giudizio seguono il criterio della soccombenza e vanno poste a carico dell'Istituto ricorrente.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alle spese oltre EURO duemilacinquecento perin EURO 12,00 # onorari, con distrazione in favore del difensore anticipatario. Così deciso un Roma le 13/3/2003. Mano Public Docs: Viido Il Presidente Il Consigliere est. incero Miles ما IL CANCELLIE Depositato in Cancelleria A E B . 2003 oggi 26 AGO P U IL CANCELLIERE * 5 6